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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00760/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento con recuperi a tassazione per IVA, IRAP e IRES relativi agli anni 2004 e 2005. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, che l'operazione negoziale del 15.6.2004 dovesse essere qualificata come permuta e non come compravendita, con conseguenze sulla base imponibile e sulla legittimità delle riprese. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. della Sicilia aveva confermato, ritenendo che il valore dei beni futuri riservati alla cedente fosse già stato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, che l'atto ricognitivo del 5.2.2009 non incidesse sul contenuto dell'atto pubblico del 15.6.2004 e che il presupposto dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze fosse sorto per effetto della stipulazione del contratto di compravendita. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) travisamento dei fatti e falsa interpretazione dell'atto del 15.6.2004, che sarebbe una permuta; 2) omessa considerazione dell'atto ricognitivo; 3) omessa valutazione dell'esito di un interrogatorio formale del notaio, dal quale emergerebbe la natura permutativa dell'atto; 4) errata distribuzione dell'onere della prova, che avrebbe dovuto gravare sull'amministrazione; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la CTR fondato la decisione su un avviso di accertamento in tema di imposta di registro non versato in atti e senza prova della sua definitività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e lo ha dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: il primo perché non specifico e perché l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, qui non adeguatamente indicati e illustrati; il secondo perché l'atto ricognitivo non è stato trascritto e comunque è stato considerato dalla CTR, che lo ha ritenuto irrilevante; il terzo perché la questione non risultava devoluta nei gradi di merito e perché mancavano in ricorso i contenuti decisivi dell'interrogatorio; il quarto perché formulato in modo generico e, in ogni caso, perché la CTR aveva ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sia sull'an sia sul quantum della pretesa; il quinto perché cumulava censure eterogenee, introduceva questioni nuove e, quanto alla motivazione per relationem, l'accertamento può legittimamente richiamare atti già conosciuti dal contribuente, senza necessità che siano prodotti al giudice, mentre la definitività dell'atto richiamato è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    senza chiarire in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura si riferisca

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il vizio denunciato; censure generiche o promiscue sono inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    non essere state trascritte – quantomeno - le principali clausole del contratto

    Il ricorso deve contenere gli elementi di fatto e documentali necessari al controllo di legittimità, con trascrizione o puntuale localizzazione dei documenti rilevanti.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale

    La violazione dei canoni ermeneutici può essere dedotta solo indicando le regole asseritamente violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta opporre una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 360 c.p.c.

    una serie di doglianze riferibili a più vizi riconducibili all’art. 360 cod. proc. civ.

    È inammissibile il motivo che cumuli in modo inestricabile censure eterogenee impedendo di individuare singolarmente i vizi dedotti.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione di legge nello specifico dei principi posti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109/07

    La censura ex art. 115 c.p.c. deve essere specifica e non può risolversi in deduzioni nuove o in contestazioni generiche della valutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il ricorrente indica in modo puntuale i canoni ermeneutici violati e le ragioni del loro concreto superamento, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del negozio.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: i documenti su cui si fonda la censura devono essere trascritti o comunque localizzati in modo da consentire il controllo di decisività e pertinenza.
  • La doglianza relativa alla mancata considerazione di un documento o di un mezzo istruttorio è inammissibile se la questione non risulta devoluta al giudice di merito o se il ricorso non ne riporta il contenuto decisivo.
  • L'onere della prova può dirsi correttamente assolto dall'Amministrazione quando il giudice di merito accerti, con motivazione non apparente, sia il presupposto della pretesa sia il criterio di quantificazione della base imponibile; in cassazione non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se l'atto richiamato è nella disponibilità del contribuente; non è necessario, ai fini della validità dell'atto, che quel documento sia prodotto anche in giudizio, e gli accertamenti di fatto sulla sua definitività restano insindacabili in cassazione salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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