Cassazione Penale, Sentenza n. 35034/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Simone impugnava la conferma della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) sostenendo: 1) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto la scelta di non versare l'IVA dipendente dal venir meno di finanziamenti pubblici senza motivare adeguatamente la prevedibilità/evitabilità dell'evento; 2) violazione dell'art. 131-bis cod.pen., perché non era stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la somma eccedesse di poco la soglia e l'omesso versamento fosse stato determinato dalla priorità data al pagamento dei dipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, la motivazione della Corte d'appello è stata considerata congrua nel ritenere che il ricorrente avesse consapevolmente scelto di non versare l'IVA e non avesse dimostrato di aver adottato tutte le iniziative per adempiere (anche attingendo al patrimonio personale); sul secondo, la Corte d'appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, valorizzando il carattere non irrisorio del superamento della soglia di punibilità e il fatto che il debito non era stato integralmente soddisfatto. Conseguentemente resta ferma la condanna di merito (reclusione e pene accessorie con sospensione condizionale) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la Corte interpreta l'elemento soggettivo come dolo generico (anche eventuale) e afferma che la crisi di liquidità o il mancato incasso non escludono il dolo a meno che il contribuente non dimostri di aver adottato tutte le iniziative possibili per adempiere.
art. 131-bis cod.pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiede una motivazione concreta e può negarne l'applicabilità se manca anche uno solo dei presupposti (es. gravità dell'illecito o mancato soddisfacimento integrale del debito).
art. 51 cod.pen.
Richiamato in negativo: il pagamento degli stipendi non può giustificare l'omesso versamento dell'IVA ai fini dell'esclusione del dolo, perché l'ordine di priorità dei crediti opera soltanto in procedure esecutive/fallimentari.
art. 2777 e art. 2778 cod. civ.
Norme sul rapporto tra crediti prededucibili e crediti erariali; la Corte osserva che il principio di priorità dei crediti da lavoro vale in ambito concorsuale e non può essere invocato liberamente per giustificare scelte di pagamento esterne a quelle procedure.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione che consente di irrogare sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; la Corte ha disposto tale sanzione ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'omesso versamento dell'IVA configura dolo (anche eventuale) salvo che il contribuente dimostri di aver adottato tutte le iniziative possibili per adempiere; la sola crisi di liquidità non è sufficiente a escludere la colpevolezza.
- Il mancato incasso di crediti o il venir meno di finanziamenti pubblici rientrano nel normale rischio d'impresa e non giustificano, di per sé, l'omesso versamento dell'IVA.
- Il pagamento degli stipendi non può essere invocato, al di fuori delle specifiche procedure concorsuali, come giustificazione per omettere il versamento dei tributi.
- Per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. è necessaria una valutazione concreta: la causa di non punibilità può essere esclusa se manca anche uno solo dei presupposti richiesti (es. irrilevanza del fatto o soddisfazione del debito).
- Il giudice deve motivare in modo chiaro e congruo le ragioni per le quali ritiene prevedibile e evitabile un evento finanziario che ha condotto all'omesso versamento; l'assenza di tale motivazione può essere motivo di censura, ma se la motivazione è logica e supportata da prove il ricorso è destinato a fallire.
- In sede di impugnazione in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso comporta la conferma degli esiti dei giudizi di merito e può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria del ricorrente.
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