Sentenza n. 770/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2639/2024 pubblicata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto il servizio prestato con contratti a tempo determinato e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2639/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento, agli effetti economici e giuridici, del servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato e il Ministero era stato condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla corretta collocazione stipendiale in ragione dell'anzianità di servizio. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 3 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero abbia provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risulta intervenuta alcuna esecuzione. Il giudice ha affermato che la sentenza civile possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le differenze retributive entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario, su istanza del ricorrente, assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o all'adempimento del commissario ad acta. Le spese, pari a euro 500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per proporre l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un diritto nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è sufficiente che il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'obbligo sia stato adempiuto.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento, spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato fino all'effettivo insediamento e all'adempimento del commissario.
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