Cassazione Civile, Ordinanza n. 08002/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IVA e/o imposte dirette relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, emessi nei confronti di una società e, per trasparenza, dei soci, sul presupposto che l'impresa fosse coinvolta in una frode fiscale realizzata tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, emersa a seguito di verifiche svolte su una società terza. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, ritenendo fondata la pretesa erariale limitatamente alle operazioni commerciali oggetto di confessione del legale rappresentante. In appello, i contribuenti avevano dedotto, tra l'altro, l'assenza del PVC relativo alla società terza, mentre l'Agenzia aveva proposto appello incidentale per la parte a essa sfavorevole. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo illegittimi gli atti perché fondati su un PVC riferito a un terzo non allegato agli avvisi né conosciuto dai contribuenti. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse annullato gli avvisi per un vizio non dedotto con riferimento ai rilievi poi annullati; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché in appello sarebbe stata proposta una eccezione nuova e inammissibile, relativa alla mancata allegazione del PVC, rispetto a quanto eccepito in primo grado; 3) violazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 56, comma 5, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR avrebbe escluso la validità degli avvisi senza verificare se essi riproducessero il contenuto essenziale del PVC richiamato.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR si fosse pronunciata entro i limiti dell'eccezione come ampliata in appello; ha accolto il secondo motivo, qualificando come nuova e quindi preclusa in appello l'eccezione di invalidità dell'atto tributario per mancata allegazione del PVC, trattandosi di eccezione in senso stretto; ha accolto anche il terzo motivo, affermando che la CTR non aveva verificato correttamente se gli avvisi fossero comunque sufficientemente motivati per relationem mediante la riproduzione del contenuto essenziale del PVC. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare un asserito vizio di ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la CTR si era mantenuta entro i limiti dell'eccezione come formulata in appello.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto che l'eccezione di invalidità dell'atto tributario per mancata allegazione del PVC, introdotta per la prima volta in appello in forma più ampia rispetto al primo grado, sia nuova e quindi preclusa; la preclusione è rilevabile d'ufficio.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'atto tributario può essere motivato per relationem richiamando un altro atto non conosciuto dal contribuente solo se tale atto è allegato oppure se il contenuto essenziale è riprodotto nell'atto notificato.
art. 56, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di motivazione per relationem degli avvisi IVA: l'omessa allegazione dell'atto richiamato non comporta invalidità se l'atto impositivo ne riproduce il contenuto essenziale.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e che il rinvio ad altro atto richiede l'allegazione di quest'ultimo salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi, applicabile agli atti dell'Amministrazione finanziaria in virtù dello Statuto del contribuente.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Richiamato per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto termine "lungo" di impugnazione applicabile anche al processo tributario.
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. con mod. dalla L. 23 giugno 2017, n. 144
La Corte considera la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dalla norma per i termini in scadenza nel periodo indicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eccezione di invalidità dell'atto impositivo per omessa allegazione di un atto richiamato è un'eccezione in senso stretto e, se proposta per la prima volta in appello, è preclusa dall'art. 57 d.lgs. 546/1992.
- La motivazione per relationem degli avvisi di accertamento è legittima quando l'atto richiamato sia allegato all'atto notificato oppure quando quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale in modo idoneo a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e al giudice il controllo sulla pretesa.
- Ai fini della validità della motivazione per relationem non basta verificare la mancata allegazione materiale dell'atto richiamato: occorre accertare se l'atto impositivo contenga comunque gli elementi essenziali dell'atto presupposto.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice di merito si pronuncia entro il perimetro dell'eccezione, come ampliata nei limiti consentiti dagli atti difensivi, e non su un thema decidendum diverso.
- Le preclusioni processuali in appello limitano la possibilità di ampliare il thema decidendum oltre i casi consentiti, e il loro rispetto è rilevabile anche d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →