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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 306/2024 reso dal Tribunale di Castrovillari il 11.07.2024, nel giudizio NRG 1169/2024, passato in giudicato e per l’applicazione della penalità di mora.

Giustizia amministrativa202500496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 306/2024 del Tribunale di Castrovillari, passato in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato il Comune al pagamento di euro 11.578,48, oltre interessi, nonché delle spese procedurali, per complessivi euro 712,50 oltre accessori. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ed era stato notificato al Comune. A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, dichiarando l’obbligo del Comune di eseguire integralmente il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo, mediante pagamento delle somme dovute al netto di quanto eventualmente già corrisposto. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale di Trebisacce, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere nei successivi 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua poiché il decreto ingiuntivo già prevedeva interessi legali e moratori ai sensi degli artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti perché l’amministrazione non aveva provato l’adempimento del decreto ingiuntivo passato in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per il successivo ritardo nell’esecuzione; la domanda è stata respinta perché ritenuta iniqua in presenza di interessi legali e moratori già previsti dal titolo esecutivo.

  • artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000

    Le disposizioni sono richiamate quali fondamento degli interessi legali e moratori già liquidati dal decreto ingiuntivo, circostanza che ha escluso, secondo il TAR, l’applicazione ulteriore della penalità di mora.

Massime di principio

  • L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo; in sede di ottemperanza, la mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di pagamento delle somme dovute, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle concrete circostanze, risulti iniqua perché il titolo esecutivo già comprende interessi legali e moratori destinati a compensare il ritardo nel pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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