Sentenza n. 14292/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2016-A-000139 del 10.5.2016, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2015; (ii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2017-A-000193 del 28.4.2017, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2016; (iii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2018-A-000228 del 27.4.2018, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2017; (iv) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2019-A-000244 del 30.4.2019, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2018; (v) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022, con la quale sono stati certificati i dati risultanti nell'Allegato A al Decreto provinciale in contestazione; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Brainlab Italia S.r.l. il 27/9/2023: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 10686 del 15.6.2023, portante la nuova determinazione dell'importo richiesto a titolo di “payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed i relativi Allegati ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresa la Determinazione, non cognita, assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023, con la quale sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli acquisti di dispositivi medici effettuati relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati ad essa acclusi; B) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2016-A-000139 del 10.5.2016, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2015; (ii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2017-A-000193 del 28.4.2017, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2016; (iii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2018-A-000228 del 27.4.2018, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2017; (iv) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2019-A-000244 del 30.4.2019, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all'annualità 2018; (v) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022, con la quale sono stati certificati i dati risultanti nell'Allegato A al Decreto provinciale in contestazione; C) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti nazionali e provinciali di determinazione del fatturato e dell’importo del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi i decreti ministeriali e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 e il successivo decreto n. 10686 del 15 giugno 2023, concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e la quantificazione del relativo payback per gli anni 2015-2018. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti di approvazione e certificazione dei dati contabili dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. I vizi dedotti erano qualificati come violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili, ma il testo della sentenza non li esamina nel merito.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti, la società ricorrente ha depositato il 18 giugno 2026 una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione della causa. Il TAR, preso atto della dichiarazione e senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti, ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali controverse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza esame del merito.
art. 43 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della proposizione dei motivi aggiunti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, la medesima sorte può essere dichiarata anche per i motivi aggiunti proposti nello stesso giudizio, senza esame dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la causa presenta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali controverse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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