Cassazione Penale, Sentenza n. 496/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione della legge penale per mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati (artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). La ricorrente sostiene che l'unica fattura contestata era del 30 luglio 2007 e che, alla data della sentenza impugnata, sarebbe decorso il termine massimo di prescrizione (indicato dalla ricorrente in 7 anni e mezzo), anche considerando la recidiva specifica infraquinquennale.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (i) alla data dei fatti la pena edittale applicabile era, nel caso concreto, quella ridotta prevista dall'ultimo comma degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, avendo la fattura un importo di euro 40.020; (ii) anche assumendo l'interpretazione favorevole al ricorrente circa il regime edittale, la prescrizione non era maturata: il termine più antico sarebbe scaduto il 30 luglio 2016 (nove anni dalla fattura) e, inoltre, vi è stata una sospensione del corso della prescrizione per oltre dieci mesi in primo grado a seguito del rinvio dell'udienza disposto per l'astensione del difensore (30/05/2013-17/04/2014). Pertanto i reati non erano prescritti alla data della sentenza impugnata (24/10/2016). La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata per il reato contestato; la Corte ha rilevato l'applicabilità della riduzione edittale prevista dall'ultimo comma in ragione dell'importo della fattura.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata per il reato contestato; applicazione analogamente valutata in relazione all'importo e alla pena effettivamente irrogata.
art. 157 cod. pen.
Usata per individuare il termine base di prescrizione per i delitti (qui assunto nella misura minima di sei anni nel calcolo svolto dalla Corte).
art. 161, comma 2, cod. pen.
Richiamato per il principio che gli aumenti del termine di prescrizione per atti interruttivi si computano nella metà; influisce sul calcolo complessivo della prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese e obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse ai sensi della norma procedurale che disciplina talune comunicazioni al collegio.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al criterio per la condanna alle spese e per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel computo della prescrizione è necessario partire dalla corretta edizione della pena prevista per il fatto concreto: se la norma prevede una forbice edittale ridotta per determinate soglie (es. importi inferiori), va considerata la pena effettivamente applicabile.
- La qualificazione dell'ultimo comma delle norme fiscali come fattispecie autonoma o come circostanza attenuante incide sul calcolo della prescrizione; il ricorrente deve affrontare e argomentare espressamente questa questione se la invoca.
- Gli effetti interruttivi e le sospensioni del corso della prescrizione (ad es. rinvii disposti per astensione del difensore) vanno conteggiati: periodi di sospensione possono impedire il maturare della prescrizione anche quando il termine ordinario pare scaduto.
- In cassazione le doglianze meramente formali o basate su un calcolo della prescrizione che omette aumenti o sospensioni rilevanti sono facilmente ritenute manifestamente infondate e il ricorso dichiarato inammissibile.
- La proposizione di un ricorso in cui non si tenga conto delle normative procedurali e dei fatti processuali che interrompono o sospendono la prescrizione espone il ricorrente al pagamento delle spese e, se previsto, a sanzioni a favore della Cassa delle Ammende, salvo che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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