Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato relativo alla sentenza n. 376 del 2015 del Tribunale di Grosseto, deducendo di non aver mai avuto conoscenza del giudizio. In sede di Cassazione lamentava che il difensore che aveva impugnato non fosse iscritto all'albo speciale e quindi non abilitato a proporre ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la corte territoriale aveva motivatamente ritenuto provata la conoscenza del procedimento sin dal 2015 (il ricorrente aveva nominato difensori e proposto impugnazioni senza sollevare la questione della mancata conoscenza) e l'istanza proposta nel 2021 era quindi tardiva. Inoltre la censura sulla inesistenza dell'abilitazione del difensore è stata ritenuta generica, non adeguatamente correlata alle argomentazioni della decisione impugnata e insufficiente a rimuovere la tardività. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18826
La Corte richiama il principio secondo cui un ricorso generico, meramente riproduttivo di censure già esaminate dalla corte territoriale e privo di adeguata correlazione con la motivazione impugnata, è inammissibile; sottolinea altresì che il comportamento processuale (nomina di difensori, impugnazioni, misure cautelari) può comprovare la conoscenza del giudizio e determinare la tardività di istanze successive.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato per 'mancata conoscenza del giudizio' richiede prova concreta e tempestiva; la tardività della domanda comporta l'inammissibilità.
- La nomina di difensori, la partecipazione ai provvedimenti del processo e l'esercizio di impugnazioni costituiscono elementi idonei a dimostrare la conoscenza del giudizio.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e strettamente correlate alla motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o ripetitive spesso sono dichiarate inammissibili.
- La questione della legittimazione o dell'abilitazione del difensore a proporre impugnazioni deve essere sollevata tempestivamente e con prove; da sola, se formulata in modo vago e tardivo, non è sufficiente a rimuovere l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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