Sentenza del 04/05/2021 n. 11589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento che contestava, per l'anno 2002, un credito IVA minore pari a Euro 105.210,00 ritenuto derivante da operazioni inesistenti, e la cartella di pagamento relativa alla provvisoria iscrizione a ruolo. Le censure principali erano: nullità/irregolarità della notifica; violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000, art.12 comma 7) per mancata formazione di un processo verbale di chiusura e mancato decorso del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso; applicazione del condono tombale (L. 289/2002, art.9) che avrebbe precluso l'attività accertativa; difetti del verbale di accesso e del deposito delle scritture contabili; e vizi processuali connessi alla mancata costituzione in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi del contribuente. In Cassazione il ricorso del contribuente è stato rigettato: la Corte ha ritenuto legittima la notifica (svolta al domiciliatario-procuratore e alla moglie convivente), ha confermato che il verbale di accesso mirato (anche se meramente ricognitivo e non di contestazione) fa decorrere il termine dilatorio di 60 giorni ai sensi dello Statuto del contribuente e che il termine era rispettato prima dell'emissione dell'avviso. La Corte ha inoltre stabilito che il condono tombale non impedisce l'accertamento dell'inesistenza di crediti IVA e delle relative sanzioni. Per effetto di ciò è stata confermata la possibilità dell'Amministrazione di censurare il credito IVA e annullata la pronuncia favorevole al contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia e della concessionaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
La notifica è stata ritenuta regolare anche se effettuata nelle mani del domiciliatario-procuratore e della convivente; il giudice di merito ha apprezzato i fatti in tal senso e la Corte di Cassazione ha ritenuto l'apprezzamento insindacabile.
D.P.R. n. 633/1972
L'art.52 impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni anche in caso di accesso mirato per acquisizione documenti; il rilascio di copia del verbale fa decorrere il termine dilatorio di 60 giorni dello Statuto. L'art.57 (decadenza dall'accertamento) non sussiste quando la notifica risulti regolare.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla consegna del verbale che chiude l'accesso, indipendentemente dalla denominazione o contenuto del verbale; anche un verbale meramente ricognitivo/istruttorio che documenti le operazioni compiute o la mancata esibizione documentale è idoneo a far decorrere il termine.
L. 29 novembre 2002, n. 289
Il cosiddetto 'condono tombale' non impedisce l'accertamento dell'inesistenza di crediti IVA. La normativa del condono non produce effetto impeditivo automatico sull'attività di verifica dei crediti del contribuente.
L. 7 gennaio 1929, n. 4
Il processo verbale previsto per le verifiche può avere contenuto ricognitivo o istruttorio e non deve necessariamente contenere contestazioni; è sufficiente che attesti le operazioni compiute per far scattare le garanzie e i termini del contraddittorio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme processuali sul termine per costituirsi, deposito di documenti e memorie, limitazione delle censure in appello (art.56) e rimessione di questioni; la Corte ha ritenuto inammissibili o precluse molte censure non riproposte in appello dal ricorrente contumace.
Codice di procedura civile
Art.360 disciplina i motivi di cassazione (con riferimento alle modifiche che hanno reso alcune questioni non più censurabili, es. vizio di motivazione nel nuovo art.360 n.5); art.384 è stato utilizzato per la correzione della motivazione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamato dal ricorrente per questioni di sottoscrizione degli atti, ma la Corte ha ritenuto la doglianza assorbita/inedita e preclusa per mancata riproposizione in appello.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Causa C-132/06 (sent. 17 luglio 2008) e Direttiva VI in materia di IVA
La CJUE ha dichiarato l'incompatibilità del condono con la normativa europea in materia di IVA; la Corte di Cassazione ne trae la conseguenza che lo Stato non può sottrarre all'accertamento questioni che incidano sulla corretta applicazione dell'IVA armonizzata.
Codice civile
Il principio sulla distribuzione dell'onere della prova è richiamato; tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento probatorio svolto dall'Amministrazione e confermato in giudizio fosse sufficiente.
D.P.R. n. 115/2002
Richiesta di contribuzione unificata e indicazione della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte del ricorrente, come annotato nel dispositivo.
Massime di principio
- Un accesso mirato per l'acquisizione di documentazione richiede comunque la redazione di un verbale che attesti le operazioni compiute; dalla consegna di tale verbale decorre il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento (Statuto art.12, comma 7 e DPR 633/1972 art.52).
- Il contenuto formale del verbale (se meramente ricognitivo o istruttorio) non esclude l'operatività del termine dilatorio: non è necessario un ulteriore 'avviso di contestazione' perché il termine decorra.
- Il condono tombale (L. 289/2002, art.9) non impedisce all'Amministrazione di accertare l'inesistenza di crediti IVA vantati dal contribuente; il condono incide sui debiti tributari, non sui crediti, e può essere disapplicato in quanto incompatibile con il diritto dell'UE in materia di IVA.
- Le contestazioni relative alla regolarità della notifica possono essere superate quando la notifica risulti eseguita correttamente (anche a domiciliatario-procuratore o convivente); in giudizio l'apprezzamento dei fatti sulla notifica è valutazione di merito non sindacabile se adeguatamente motivata.
- La mancata riproposizione in appello delle censure decise in primo grado comporta, anche se l'appellato è contumace, la preclusione delle stesse (art.56 D.Lgs.546/1992): chi rimane contumace non può poi sollevare in cassazione questioni non dedotte o riassunte in grado di appello.
- Dopo le modifiche normative e giurisprudenziali, i vizi di motivazione e certe questioni di fatto sono spesso non più efficacemente impugnabili con il ricorso per cassazione (limiti dell'art.360), perciò è essenziale formulare motivi specifici e tempestivi nei gradi di merito.
- L'onere della prova resta in capo all'Amministrazione quando contesta l'esistenza di operazioni e crediti; tuttavia, la presenza di elementi istruttori e verbali che documentano la mancata esibizione di documenti può legittimare l'avviso di accertamento.
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