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Sentenza

Sentenza n. 1236/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rigetto sulla richiesta di emersione ex art. 103 del d.l. 34/2020 presentata dinanzi la Prefettura di Grosseto e protocollata con numero identificativo domanda GR480695789 del 26 luglio 2020 – prot.n. P-GR/L/N/2020/100334.

Giustizia amministrativa202200994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego definitivo dell'istanza di emersione presentata da un'impresa agricola per la sua assunzione come operaio florovivaista. L'amministrazione aveva fondato il rigetto sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, rilevando l'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro rispetto alle 52 istanze presentate, il numero di giornate lavorative registrate sul LUL inferiore a quello indicato nelle istanze, l'assenza di prova di pagamenti tracciabili e la mancata dimostrazione di un'adeguata sistemazione alloggiativa. Il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 103 d.l. 34/2020 e dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, difetto di istruttoria, eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l'impresa disponesse di adeguata capacità economica, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti; che l'assenza di pagamenti mediante strumenti tracciabili fosse giustificata dall'impossibilità di aprire un conto corrente e comunque superata dalla promessa di pagamento mediante assegno; che la circolare ministeriale sul numero minimo di giornate lavorative fosse successiva all'instaurazione del rapporto; e che, non essendo a lui imputabile l'eventuale carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro, gli dovesse essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato che il diniego era plurimotivato e che, in base al principio di resistenza, la permanenza di una sola motivazione autonomamente idonea è sufficiente a sorreggere il provvedimento. La ragione decisiva è stata individuata nella mancata prova dell'effettiva sussistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro da regolarizzare: non risultavano pagamenti, promesse di pagamento o altre dichiarazioni ricognitive del rapporto. La procedura di emersione presuppone infatti un rapporto di lavoro irregolare effettivamente esistente e non può essere utilizzata per estendere le ipotesi di rilascio del permesso per attesa occupazione. Il giudice ha inoltre escluso che potesse essere rilasciato tale permesso, poiché l'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020 richiede la prova della cessazione di un rapporto di lavoro e non contempla il caso di rigetto della dichiarazione per carenza dei requisiti, anche reddituali, necessari alla regolarizzazione. Il TAR ha comunque esaminato anche la censura relativa alla capacità economica del datore di lavoro, ritenendola infondata. La valutazione deve riguardare la sostenibilità complessiva delle assunzioni in rapporto a tutti i lavoratori già presenti e a quelli oggetto delle istanze, non soltanto il volume d'affari al netto degli acquisti. Sebbene tale differenza fosse positiva e pari a euro 297.434,00, i costi complessivi della produzione risultavano pari a euro 898.325,00, comprensivi dei costi del personale già impiegato, e non emergevano elementi idonei a dimostrare la sostenibilità delle ulteriori 52 assunzioni. Il giudizio prognostico negativo dell'ITL è stato quindi ritenuto sorretto da elementi oggettivi e non superato dalle deduzioni del consulente di parte. Spese integralmente compensate per la ridotta attività difensiva delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

    La procedura è finalizzata a far emergere un rapporto di lavoro irregolare effettivamente esistente e a regolarizzare la posizione dello straniero; non costituisce uno strumento per ampliare le ipotesi di rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 103, comma 4, d.l. 34/2020

    Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la prova della cessazione di un precedente rapporto di lavoro e non opera quando la domanda di emersione è rigettata per carenza dei requisiti normativi, inclusi quelli reddituali.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per ottenere il permesso per attesa occupazione, ma non consente il rilascio in assenza della prova del rapporto di lavoro e della sua cessazione nei presupposti previsti dalla disciplina dell'emersione.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

    La capacità economica va valutata dall'ITL in rapporto alla totalità delle istanze e alla sostenibilità dei costi complessivi, potendo considerare per l'imprenditore agricolo anche il volume d'affari al netto degli acquisti, senza tuttavia isolare tale dato dal restante quadro economico dell'impresa.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    in relazione alla sua capacità economica e alle [sue] esigenze…, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili

    L'ITL verifica la sostenibilità delle assunzioni programmate considerando la capacità economica e le esigenze dell'impresa, inclusi gli obblighi retributivi e assicurativi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Prefettura ha comunicato il preavviso di rigetto, consentendo all'impresa di presentare osservazioni, poi valutate nell'ambito del procedimento.

Massime di principio

  • La procedura di emersione prevista dall'art. 103 d.l. 34/2020 presuppone la prova concreta dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro irregolare da regolarizzare; in mancanza di pagamenti, promesse di pagamento o altri elementi ricognitivi, il diniego è legittimo.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato quando la domanda di emersione è respinta per carenza dei requisiti normativi, compresi quelli reddituali del datore di lavoro: occorre la prova della cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
  • Quando un datore di lavoro presenta più istanze di emersione, la capacità economica deve essere valutata dall'ITL in rapporto alla totalità delle richieste e alla sostenibilità degli obblighi relativi sia ai lavoratori già impiegati sia a quelli da assumere; non è sufficiente considerare isolatamente il volume d'affari al netto degli acquisti.
  • Per l'imprenditore agricolo, il volume d'affari al netto degli acquisti costituisce un indice valutabile, ma deve essere confrontato con il complessivo andamento economico dell'impresa, inclusi i costi della produzione e del personale, nonché con il numero delle assunzioni richieste.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la fondatezza anche di una sola motivazione autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo impedisce l'annullamento dell'atto, anche se le altre motivazioni risultano eventualmente viziate o non condivisibili.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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