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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 2333 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Applicazione dell'imposta - Divisioni - Scioglimento di comunione ereditaria - Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote - Aliquota prevista per gli atti di divisione - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile allo scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile. L'immobile era stato attribuito per testamento a uno degli eredi, il quale doveva corrispondere al coerede la quota di sua spettanza. Si discuteva se il conguaglio dovesse essere tassato come una vendita, oppure secondo l'aliquota prevista per gli atti di divisione.

La decisione

È stata ritenuta applicabile l'aliquota degli atti di divisione e non quella della vendita. Ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, l'aliquota propria della vendita opera solo quando a un condividente siano attribuiti beni di valore superiore alla quota spettante, e limitatamente alla parte eccedente. Sebbene il conguaglio non abbia natura dichiarativa e possa essere considerato, sul piano economico, come un acquisto della quota del coerede, la tassazione corretta è quella dell'1% sul valore complessivo dell'immobile, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Norme richiamate

  • Art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'aliquota propria degli atti traslativi si applica quando a un condividente sono attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante, limitatamente alla parte eccedente.

    La norma distingue tra divisione proporzionata alle quote, soggetta all'aliquota dell'1%, e attribuzione di beni eccedenti la quota, per la quale l'eccedenza è tassata come trasferimento o vendita.

  • Disciplina dell'imposta di registro sugli atti di divisione

    Aliquota dell'1% sul valore complessivo dell'immobile.

    Lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzioni corrispondenti alle quote, anche quando comporta il pagamento di un conguaglio, resta soggetto all'imposta proporzionale prevista per gli atti di divisione.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Applicazione in misura fissa.

    Nel caso esaminato, oltre all'imposta di registro dell'1%, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa.

  • Cassazione, sentenze nn. 17512/2017 e 7606/2018

    I precedenti confermano che, nello scioglimento della comunione ereditaria, l'aliquota degli atti di divisione prevale su quella della vendita quando le attribuzioni restano entro il valore delle quote spettanti.

Massime di principio

  • Quando un immobile ereditario viene assegnato a un solo coerede con pagamento del conguaglio agli altri, occorre verificare se il valore attribuito ecceda effettivamente la quota spettante.
  • Se l'assegnazione e il conguaglio corrispondono alle quote ereditarie, l'atto va normalmente tassato come divisione, con aliquota dell'1% sul valore complessivo dell'immobile.
  • L'aliquota della vendita si applica soltanto alla parte di valore che eccede la quota del condividente, non automaticamente all'intero immobile o all'intero conguaglio.
  • Il fatto che il conguaglio produca economicamente l'acquisto della quota dell'altro coerede non determina, da solo, l'applicazione dell'imposta propria della vendita.
  • Per stabilire il corretto trattamento fiscale bisogna confrontare il valore dei beni assegnati con il valore delle quote di ciascun condividente e non limitarsi alla qualificazione economica del pagamento.

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