Cassazione Penale, Sentenza n. 2292/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/6/2021 che aveva rigettato la proposta di esecuzione della pena a domicilio ai sensi della legge 26/11/2010 n.199; il ricorrente deduceva vizio di legge e di motivazione per aver equiparato la misura dell'esecuzione della pena a domicilio alla detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. pen.), ritenendo invece che le finalità e i criteri di ammissibilità siano diversi e che il precedente diniego delle misure alternative non potesse automaticamente precludere l'applicazione della legge n.199/2010
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati. La Corte ha ritenuto errata l'equiparazione tra esecuzione della pena a domicilio (legge n.199/2010) e detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. pen.), richiamando che la disciplina della legge 199/2010 è autonoma e applicabile anche in deroga ad alcune regole dell'art.47-ter, e che per escludere l'ammissione all'esecuzione domiciliare occorrono "specifiche e motivate ragioni" che facciano ragionevolmente temere la commissione di altri delitti (quale possibilità concreta), non semplici riferimenti alla recidiva o a precedenti risalenti
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)
"la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)"
La norma istituisce una speciale modalità di esecuzione (pena a domicilio) distinta dalla misura alternativa della detenzione domiciliare; è applicabile ai condannati per pene brevi e limita le esclusioni a specifici casi, prevedendo che l'esclusione richieda "specifiche e motivate ragioni" in ordine alla possibilità concreta di commissione di altri delitti
legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1, comma 2, lett. d)
"specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti"
Per escludere l'ammissione all'esecuzione domiciliare non è sufficiente una valutazione generica di pericolosità o la mera esistenza di precedenti; occorre motivazione puntuale e qualificata circa la concreta possibilità di ulteriori delitti
Ordinamento penitenziario (art. 47-ter)
citato nel testo come disciplina della detenzione domiciliare e richiamato con riferimento al diverso regime e alle valutazioni di idoneità della misura
La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione che valuta l'idoneità della misura a prevenire recidive; la Corte sottolinea che la disciplina di art.47-ter non si sovrappone automaticamente alla legge n.199/2010 e che la disciplina della legge 199 può derogare ad alcuni profili
Ordinamento penitenziario (art. 4-bis, art. 14-bis, art. 14-ter)
art. 4-bis richiamato come riferimento ai delitti ostativi; art.14-bis e art.14-ter citati con riguardo alla sorveglianza particolare e al reclamo
La legge 199/2010 esclude l'ammissione in presenza di taluni delitti ostativi (cfr. art.4-bis) o di regime di sorveglianza particolare, e prevede rimedi o limiti correlati (art.14-ter per il reclamo)
Codice penale (artt. 102, 105, 108)
citati come riferimenti ai profili di delinquenti "abituali, professionali o per tendenza"
La presenza di condizioni di abitualità, professionalità o tendenza delinquenziale è tra le cause che possono escludere l'applicazione dell'esecuzione domiciliare, ma la valutazione deve essere congrua e motivata alla stregua della legge 199/2010
Costituzione (art. 27)
richiamata la finalità rieducativa della pena
La legge n.199/2010 è interpretata come strumento funzionale anche alla finalità rieducativa costituzionale, agevolando l'esecuzione di pene brevi in luoghi esterni al carcere
Massime di principio
- L'esecuzione della pena a domicilio prevista dalla legge n.199/2010 è un istituto autonomo rispetto alla detenzione domiciliare ex art.47-ter Ord. pen. e può essere applicata anche se una misura alternativa era stata precedentemente negata
- Per escludere l'ammissione alla esecuzione domiciliare non è sufficiente richiamare genericamente la recidiva o i precedenti: la motivazione deve indicare "specifiche e motivate ragioni" che giustifichino la concreta possibilità che il condannato commetta altri delitti
- La mera analogia tra le finalità della detenzione domiciliare e dell'esecuzione della pena a domicilio non legittima il trasferimento automatico della valutazione motivazionale da un istituto all'altro
- Sul riesame il giudice deve verificare i requisiti tipici della legge 199/2010 (entità della pena residua, assenza di delitti ostativi, non pericolosità qualificata) e la idoneità/effettività del domicilio, motivando in termini puntuali ogni esclusione
- La presenza di precedenti penali o di pendenze non esclude automaticamente l'ammissione: occorre valutare la loro attualità, la loro relazione con il rischio di commissione di nuovi delitti e fornire specifica motivazione
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