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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2292/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/6/2021 che aveva rigettato la proposta di esecuzione della pena a domicilio ai sensi della legge 26/11/2010 n.199; il ricorrente deduceva vizio di legge e di motivazione per aver equiparato la misura dell'esecuzione della pena a domicilio alla detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. pen.), ritenendo invece che le finalità e i criteri di ammissibilità siano diversi e che il precedente diniego delle misure alternative non potesse automaticamente precludere l'applicazione della legge n.199/2010

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati. La Corte ha ritenuto errata l'equiparazione tra esecuzione della pena a domicilio (legge n.199/2010) e detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. pen.), richiamando che la disciplina della legge 199/2010 è autonoma e applicabile anche in deroga ad alcune regole dell'art.47-ter, e che per escludere l'ammissione all'esecuzione domiciliare occorrono "specifiche e motivate ragioni" che facciano ragionevolmente temere la commissione di altri delitti (quale possibilità concreta), non semplici riferimenti alla recidiva o a precedenti risalenti

Norme richiamate

  • legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)

    "la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)"

    La norma istituisce una speciale modalità di esecuzione (pena a domicilio) distinta dalla misura alternativa della detenzione domiciliare; è applicabile ai condannati per pene brevi e limita le esclusioni a specifici casi, prevedendo che l'esclusione richieda "specifiche e motivate ragioni" in ordine alla possibilità concreta di commissione di altri delitti

  • legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1, comma 2, lett. d)

    "specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti"

    Per escludere l'ammissione all'esecuzione domiciliare non è sufficiente una valutazione generica di pericolosità o la mera esistenza di precedenti; occorre motivazione puntuale e qualificata circa la concreta possibilità di ulteriori delitti

  • Ordinamento penitenziario (art. 47-ter)

    citato nel testo come disciplina della detenzione domiciliare e richiamato con riferimento al diverso regime e alle valutazioni di idoneità della misura

    La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione che valuta l'idoneità della misura a prevenire recidive; la Corte sottolinea che la disciplina di art.47-ter non si sovrappone automaticamente alla legge n.199/2010 e che la disciplina della legge 199 può derogare ad alcuni profili

  • Ordinamento penitenziario (art. 4-bis, art. 14-bis, art. 14-ter)

    art. 4-bis richiamato come riferimento ai delitti ostativi; art.14-bis e art.14-ter citati con riguardo alla sorveglianza particolare e al reclamo

    La legge 199/2010 esclude l'ammissione in presenza di taluni delitti ostativi (cfr. art.4-bis) o di regime di sorveglianza particolare, e prevede rimedi o limiti correlati (art.14-ter per il reclamo)

  • Codice penale (artt. 102, 105, 108)

    citati come riferimenti ai profili di delinquenti "abituali, professionali o per tendenza"

    La presenza di condizioni di abitualità, professionalità o tendenza delinquenziale è tra le cause che possono escludere l'applicazione dell'esecuzione domiciliare, ma la valutazione deve essere congrua e motivata alla stregua della legge 199/2010

  • Costituzione (art. 27)

    richiamata la finalità rieducativa della pena

    La legge n.199/2010 è interpretata come strumento funzionale anche alla finalità rieducativa costituzionale, agevolando l'esecuzione di pene brevi in luoghi esterni al carcere

Massime di principio

  • L'esecuzione della pena a domicilio prevista dalla legge n.199/2010 è un istituto autonomo rispetto alla detenzione domiciliare ex art.47-ter Ord. pen. e può essere applicata anche se una misura alternativa era stata precedentemente negata
  • Per escludere l'ammissione alla esecuzione domiciliare non è sufficiente richiamare genericamente la recidiva o i precedenti: la motivazione deve indicare "specifiche e motivate ragioni" che giustifichino la concreta possibilità che il condannato commetta altri delitti
  • La mera analogia tra le finalità della detenzione domiciliare e dell'esecuzione della pena a domicilio non legittima il trasferimento automatico della valutazione motivazionale da un istituto all'altro
  • Sul riesame il giudice deve verificare i requisiti tipici della legge 199/2010 (entità della pena residua, assenza di delitti ostativi, non pericolosità qualificata) e la idoneità/effettività del domicilio, motivando in termini puntuali ogni esclusione
  • La presenza di precedenti penali o di pendenze non esclude automaticamente l'ammissione: occorre valutare la loro attualità, la loro relazione con il rischio di commissione di nuovi delitti e fornire specifica motivazione

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