Sentenza del 23/10/2019 n. 27099 - Corte di Cassazione
Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) consumatore finale - Imposte addizionali energia elettrica - Recupero dell'imposta - Azione di indebito nei confronti del fornitore - Sussistenza - Istanza nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Condizioni e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitata per i consumi effettuati tra febbraio 2010 e dicembre 2011. L'Agenzia ha contestato la legittimazione della consumatrice, sostenendo che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra Erario e fornitore, unico soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e legittimato a chiederne il rimborso. La società sosteneva invece che il consumatore finale, in quanto economicamente inciso dal tributo, potesse rivolgersi direttamente all'Amministrazione e che l'addizionale fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il consumatore finale deve normalmente agire in sede civile contro il fornitore con un'azione di ripetizione dell'indebito. Solo se dimostra che tale azione è impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per insolvenza o fallimento del fornitore, può chiedere eccezionalmente il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, in applicazione del principio unionale di effettività. La società non aveva allegato né provato tali circostanze. Il secondo motivo, relativo alla compatibilità dell'addizionale con il diritto europeo, è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, Testo unico delle accise (TUA), artt. 14, 16, 52-56
"L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"; i venditori di energia sono soggetti obbligati al pagamento e hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
Il fornitore è il soggetto passivo del rapporto tributario con l'Amministrazione. Il consumatore finale è estraneo a tale rapporto e subisce soltanto la traslazione economica dell'imposta attraverso la rivalsa.
D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 3, convertito dalla L. n. 20/1989
"Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica".
Le addizionali sull'energia elettrica seguono lo stesso schema delle accise: sono dovute dal fornitore al momento della fornitura, anche se il relativo onere economico viene addebitato al consumatore.
D.L. n. 688/1982, art. 19, convertito dalla L. n. 873/1982
"Chi ha indebitamente corrisposto [...] imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali [...] ha diritto al rimborso [...] quando prova documentalmente che l'onere non è stato [...] trasferito su altri soggetti".
La disposizione opera per i tributi non rilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea e mira a evitare che il rimborso determini un arricchimento ingiustificato di chi abbia trasferito l'onere su altri.
L. n. 428/1990, art. 29, commi 2 e 3
"I [...] tributi riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti".
Per i tributi incompatibili con il diritto unionale, il rimborso è disciplinato dalla normativa nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, evitando duplicazioni o indebiti arricchimenti.
Direttiva 2008/118/CE, art. 9, paragrafo 2
Riconosce il rimborso delle accise indebitamente riscosse secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, purché siano garantiti i principi di equivalenza ed effettività.
Principio unionale di effettività
Il consumatore deve poter recuperare l'imposta indebitamente sopportata. Di regola ciò avviene mediante un'azione civilistica contro il fornitore; l'azione diretta contro l'Erario è ammessa solo quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile e tale situazione sia allegata e provata.
Massime di principio
- Nel sistema delle accise e delle addizionali, occorre distinguere il soggetto passivo tributario dal soggetto economicamente inciso: il primo è normalmente il fornitore, mentre il consumatore finale paga l'imposta solo per effetto della rivalsa.
- Il consumatore finale non può chiedere ordinariamente il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche se l'imposta gli è stata addebitata in fattura.
- La via ordinaria per il consumatore è l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore; se questa ha successo, il fornitore può chiedere il rimborso all'Amministrazione nei termini previsti.
- L'azione diretta contro l'Erario costituisce un'eccezione e richiede la prova concreta di circostanze riferibili al fornitore, come fallimento, insolvenza o altri ostacoli che rendano il recupero praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
- La mera illegittimità o incompatibilità europea del tributo non basta, da sola, a legittimare il consumatore ad agire direttamente contro l'Amministrazione.
- Quando si valuta una domanda di rimborso, è essenziale individuare chi ha versato il tributo al Fisco, chi lo ha addebitato in rivalsa, quale sia il termine applicabile e se esista il rischio di un doppio rimborso o di un arricchimento senza causa.
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