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Sentenza

Sentenza n. 10623/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche (doc. 15 - decreto n. 52 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegati A (doc. 16 - All. A al decreto n. 52/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 466 del 26.08.2019, con successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348 dell'11.09.2019; - della nota prot. 13779/ASF/ASF/A acquisita a mezzo e-mail il 13.12.2022 dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OFTALMEDICA S.R.L. il 28\7\2025: del nuovo provvedimento di ricalcolo importi dovuti a titolo di payback a favore della Regione Marche; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OFTALMEDICA S.R.L. il 25\11\2025: del Decreto n. 14 del 14 marzo 2025 - unitamente al relativo Allegato A - del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato per estratto sul B.U.R.M. n. 38 del 28 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202303422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e gli atti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti, nonché il successivo ricalcolo e il decreto regionale attuativo della misura deflattiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema del payback sui dispositivi medici, deducendo l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e degli atti attuativi per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica, capacità contributiva e riserva di legge. Ha sostenuto che il payback avrebbe alterato l'equilibrio economico dei contratti pubblici, avrebbe natura tributaria o comunque di prestazione patrimoniale imposta e sarebbe stato introdotto sulla base di tetti di spesa determinati tardivamente, arbitrariamente e senza adeguata istruttoria o partecipazione delle imprese. Sono stati inoltre dedotti vizi propri dei decreti ministeriali, tra cui l'erroneo rinvio al modello CE del 2012 anziché a quello del 2019, la mancata distinzione tra costo del bene e costo del servizio, l'erronea quantificazione, la violazione dei termini e delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e istruttoria e la carenza di trasparenza e verificabilità dei dati. Con riferimento agli atti regionali, la ricorrente ha lamentato la violazione delle linee guida ministeriali, l'assenza di una ricognizione documentata delle fatture, l'omessa esplicitazione del metodo di calcolo e l'inattendibilità dei conteggi. Con motivi aggiunti ha contestato il ricalcolo degli importi e il decreto regionale del 14 marzo 2025, nonché la disciplina deflattiva introdotta dall'art. 7 del d.l. 95/2025, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale per asserita violazione degli artt. 3 e 119 Cost.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso quanto agli atti statali e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali applicativi, ritenendo competente il giudice ordinario. Quanto alla disciplina generale, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, qualificandolo come contributo solidaristico e riconoscendo il rispetto della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. Il sistema era conoscibile dalle imprese già dal 2015, sia nelle percentuali di ripiano sia nel criterio di proporzione al fatturato; pertanto non risultano violati i principi di irretroattività, certezza del diritto e legittimo affidamento. Il tetto regionale, fissato nel 2019 nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, era coerente con il tetto nazionale già noto e costituiva un parametro prevedibile per gli operatori diligenti. Le censure proprie contro i decreti ministeriali sono state ritenute infondate sulla base dei precedenti della Sezione. Per gli atti regionali, il TAR ha affermato che le Regioni svolgono soltanto attività tecnico-contabile e riepilogativa: verificano i dati contabili, individuano le imprese, calcolano il fatturato e applicano una percentuale predeterminata. Non esercitano quindi un potere autoritativo o discrezionale, ma determinano il quantum di un'obbligazione patrimoniale già prevista dalla legge; la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. I motivi aggiunti sono stati rigettati. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla misura deflattiva, qualificata come definizione agevolata facoltativa: l'impresa può non aderire e coltivare il giudizio, assumendo il rischio della decisione, oppure aderire beneficiando della riduzione e accettando gli effetti estintivi previsti dalla legge. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese per le parti non costituite. Le doglianze dichiarate inammissibili possono essere riproposte davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e le procedure per la determinazione degli importi dovuti.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e prevede inizialmente il ripiano a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Fissa il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Modifica l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e dei dati di fatturazione elettronica.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Introduce il comma 9-bis dell'art. 9-ter e attribuisce alle Regioni l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, previa verifica della documentazione contabile.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Istituisce il fondo destinato a ridurre l'onere delle aziende fornitrici e prevede la definizione agevolata mediante pagamento di una quota ridotta.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Introduce la misura deflattiva oggetto dei motivi aggiunti, ritenuta dal TAR una definizione agevolata facoltativa e costituzionalmente non manifestamente infondata.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario delle domande dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamato dal TAR per escludere che la controversia sugli atti regionali rientri in una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali di determinazione.

  • artt. 3, 41 e 117 Cost.

    I parametri invocati per censurare il payback non risultano violati, essendo il meccanismo ragionevole e proporzionato secondo la Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e tutela dell'affidamento quando l'obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio di commisurazione al fatturato risultavano conoscibili dalle imprese già dal 2015, anche se la concreta quantificazione è avvenuta successivamente.
  • La disciplina del payback rispetta la riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di concorso e i criteri essenziali per il calcolo, rimettendo agli atti amministrativi soltanto attività attuative e tecnico-contabili.
  • Gli atti regionali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano la quota dovuta mediante mera ricognizione delle fatture, verifica dei dati contabili e applicazione di percentuali predeterminate non esprimono esercizio di potere autoritativo o discrezionale; le controversie relative al corretto calcolo dell'importo riguardano un diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario.
  • Nel sistema delineato dall'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, la determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione complessiva dello scostamento sono competenze statali, mentre alle Regioni spettano soltanto l'individuazione delle imprese, la ripartizione dell'importo secondo criteri legislativi e l'imposizione del pagamento.
  • Una misura legislativa di definizione agevolata del debito di payback non lede manifestamente il diritto di difesa quando è facoltativa e consente al debitore di scegliere tra l'adesione al beneficio, con gli effetti estintivi previsti dalla legge, e la prosecuzione del giudizio assumendo il rischio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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