Cassazione Civile, Ordinanza n. 12091/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata in occasione della vendita di tre immobili siti in Siracusa, di cui il contribuente era comproprietario per metà insieme a una Fondazione. L'Amministrazione ha assunto come base il valore rettificato degli immobili già accertato ai fini dell'imposta di registro, e ha così rideterminato il maggior corrispettivo percepito, contestando l'omessa dichiarazione della relativa plusvalenza. Il contribuente aveva invece sostenuto che il prezzo effettivo di vendita fosse quello indicato negli atti, inferiore al valore rettificato, e che la complessa procedura di alienazione, il vincolo archeologico e il coinvolgimento di enti pubblici spiegassero il valore di cessione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 67 e 68 t.u.i.r., degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 3 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la presunzione di corrispondenza tra valore accertato ai fini del registro e corrispettivo incassato e che il contribuente non avesse fornito prova del minor prezzo. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c., assumendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia sull'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha prima escluso l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione non richiede la trascrizione integrale degli atti se il loro contenuto è puntualmente indicato. Nel merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, dopo l'intervento dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, la plusvalenza ai fini IRPEF non può essere accertata solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, essendo necessari ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; ha inoltre escluso che sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria tale da imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio sul registro e quello sulla plusvalenza. La sentenza impugnata è stata quindi confermata perché aveva correttamente negato la legittimità dell'accertamento fondato unicamente sulla rettifica del valore ai fini del registro. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 67 t.u.i.r.
Richiamato come norma sulla tassazione della plusvalenza; la Corte ne legge la disciplina nel senso che l'accertamento del maggior corrispettivo non può fondarsi esclusivamente sul valore accertato ai fini del registro.
art. 68 t.u.i.r.
Richiamato insieme all'art. 67 t.u.i.r. quale base normativa della determinazione della plusvalenza; non consente, dopo l'intervento interpretativo del 2015, un accertamento induttivo basato solo sul valore di registro.
artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la presunzione di corrispondenza tra valore di registro e prezzo incassato non è più sufficiente da sola e occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 2697 c.c.
Richiamato per l'onere della prova; il contribuente resta gravato della prova contraria rispetto agli elementi indiziari ulteriori, ma non può essergli opposto il solo valore rettificato ai fini del registro.
art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma del sistema di accertamento tributario; la Corte la coordina con l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 nel senso di escludere accertamenti induttivi fondati esclusivamente sul valore di registro.
art. 295 c.p.c.
La Corte esclude la sussistenza di una pregiudizialità necessaria tra giudizio sul registro e giudizio sulla plusvalenza, quindi non vi è obbligo di sospensione necessaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che veicola il motivo di violazione di legge esaminato e rigettato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale che veicola il motivo di nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 295 c.p.c., ritenuto infondato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ne dà lettura non formalistica, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: non serve trascrizione integrale degli atti se il loro contenuto è indicato e la loro presenza negli atti di causa è specificata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dal contribuente in prossimità della decisione in camera di consiglio.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
"gli articoli 58, 68, 85 e 86 t.u.i.r. si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che il maggior corrispettivo possa presumersi solo dal valore di registro, anche se dichiarato, accertato o definito, richiedendo ulteriori elementi probatori.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte afferma che non si applica, nel caso, la previsione sul raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle plusvalenze IRPEF derivanti da cessione di immobili, l'accertamento del maggior corrispettivo non può essere fondato esclusivamente sul valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro, anche se tale valore sia stato dichiarato, accertato o definito in quel diverso procedimento.
- Dopo l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, l'Ufficio deve allegare elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente conserva la possibilità di offrire prova contraria sull'effettivo prezzo di cessione.
- Non esiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio sull'avviso di rettifica ai fini dell'imposta di registro e il giudizio relativo all'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va applicato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
- La mera antieconomicità apparente dell'operazione non basta, da sola, a legittimare l'accertamento del maggior corrispettivo se manca un supporto indiziario ulteriore e specifico.
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