Ordinanza n. 278/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale recante prescrizioni catastali, misure conformative e ripristinatorie relative a una struttura ricettiva, ai camminamenti, a un pergolato e alla conformità urbanistico-edilizia degli interventi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lascari, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’ordinanza imponeva: l’aggiornamento della situazione catastale del subalterno adibito a reception, con censimento in categoria catastale D2; il completamento dei camminamenti ritenuti difformi rispetto alla comunicazione di fine lavori relativa alle opere di urbanizzazione primaria eseguite in forza di SCIA; la rimozione di un pergolato realizzato su una particella asservita a un fabbricato; e la conformazione della realtà edificatoria al piano di lottizzazione approvato dal Comune. L’impugnazione riguardava anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo. Dalla motivazione cautelare emerge che la società ha contestato, in particolare, la tardività delle misure conformative e ripristinatorie rispetto al consolidamento dei titoli edilizi e l’incompetenza del Comune in materia di classamento catastale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da un fumus boni iuris, nei limiti della cognizione sommaria cautelare, valorizzando il consolidamento dei titoli edilizi posti alla base degli interventi contestati, la tardiva adozione delle misure conformative e ripristinatorie alla luce dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, e dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, nonché la carenza di competenza decisoria dell’amministrazione comunale in materia di classamento catastale. Ha ravvisato il periculum in mora nella natura demolitoria dell’ordinanza, poiché la sua esecuzione avrebbe comportato la definitiva eliminazione di opere realizzate da tempo. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso integralmente il provvedimento impugnato, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il TAR lo richiama, insieme alle altre disposizioni indicate, quale parametro per valutare la tardività dell’adozione delle misure conformative e ripristinatorie connesse agli interventi realizzati sulla base di SCIA.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Il TAR lo richiama quale ulteriore parametro per la valutazione cautelare della legittimità e della tempestività dei poteri esercitati dall’amministrazione in relazione alla SCIA.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il TAR lo richiama in relazione alla tardiva adozione delle misure conformative e ripristinatorie, avuto riguardo al consolidamento dei titoli edilizi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e del provvedimento di sospensione adottato dal TAR.
d.m. 55/2014
È richiamato per la liquidazione delle spese della fase cautelare secondo i minimi tariffari, in considerazione del valore della controversia e della complessità delle questioni.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ravvisare il fumus boni iuris quando l’amministrazione adotti tardivamente misure conformative o ripristinatorie relative a interventi fondati su titoli edilizi ormai consolidati, dovendo essere verificato il rispetto dei presupposti e dei limiti temporali dell’esercizio del potere.
- Il consolidamento dei titoli edilizi costituisce un elemento rilevante nella valutazione della legittimità di successive misure amministrative conformative o ripristinatorie, soprattutto quando queste incidano su opere realizzate da tempo.
- Il Comune non è competente a decidere il classamento catastale degli immobili; pertanto, un’ordinanza comunale non può legittimamente imporre direttamente l’aggiornamento della categoria catastale.
- Il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l’atto impugnato abbia natura demolitoria e la sua esecuzione determini l’eliminazione definitiva di opere già realizzate, rendendo particolarmente difficile o irreversibile la restituzione della situazione materiale nelle more del giudizio.
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