Sentenza n. 2318/2025 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, comunicato al ricorrente con PEC del 19.03.2024 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con i quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente medesimo di riscatto ai fini pensionistici della laurea ex art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, edi ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, nonché, per quanto occorra, della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza prot n. -OMISSIS- del 4.08.2017 e della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione prot n. -OMISSIS- dell’8.09.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riscatto gratuito, ai fini pensionistici, del periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, già ufficiale di complemento e successivamente transitato dal ruolo speciale al ruolo normale mediante procedura concorsuale per titoli, chiedeva il riscatto gratuito di quattro anni del corso di laurea in giurisprudenza. Sosteneva che la laurea fosse requisito necessario per il transito nel ruolo normale e che, pertanto, ricorressero i presupposti dell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, anche alla luce dell’art. 2, comma 4, d.l. n. 694/1982, secondo cui il beneficio opera anche quando il diploma sia stato considerato ai fini degli sviluppi di carriera successivi all’immissione in servizio. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, poiché la norma richiede che il richiedente sia ufficiale in servizio permanente effettivo e che il diploma di laurea sia stato richiesto per la nomina, senza distinguere in base al ruolo di provenienza. Con il secondo motivo denunciava la violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, in quanto l’interpretazione amministrativa avrebbe irragionevolmente escluso gli ufficiali provenienti dal ruolo speciale, discriminandoli rispetto a quelli provenienti da civili o da ruoli inferiori. Con il terzo motivo deduceva difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa, perché il diniego richiamava un parere non conosciuto e risultava adottato senza attendere la risposta a un ulteriore quesito rivolto alla Direzione di Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’art. 2214-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 richiede il possesso della laurea magistrale quale requisito per il transito degli ufficiali in servizio permanente effettivo dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri. Ha interpretato l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 nel senso che esso non limita il riscatto ai soli ufficiali nominati in servizio permanente effettivo provenendo da civili o da ruoli inferiori: la norma si riferisce genericamente agli ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui nomina sia stato richiesto il diploma di laurea e non introduce distinzioni fondate sul ruolo di provenienza. L’art. 2, comma 4, d.l. n. 694/1982 conferma inoltre che il beneficio può operare quando il titolo di studio sia stato considerato successivamente all’immissione in servizio, ai fini dello sviluppo di carriera. Poiché il ricorrente era ufficiale in servizio permanente effettivo, possedeva il diploma di laurea e lo aveva utilizzato quale requisito per il transito nel ruolo normale, il diniego risultava illegittimo. Il TAR ha altresì evidenziato che la stessa Amministrazione, con nota del 22 gennaio 2025, aveva successivamente ritenuto accoglibili le istanze degli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati nel ruolo normale a seguito di selezione per la quale era richiesta la laurea. I primi due motivi sono stati accolti; il terzo è stato dichiarato assorbito perché di natura meramente formale e inidoneo a procurare al ricorrente una maggiore utilità. Sono stati annullati il diniego e gli atti presupposti ed è stato accertato il diritto al computo gratuito, ai fini pensionistici, dei quattro anni del corso di laurea. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi
La disposizione non distingue in base al ruolo di provenienza dell’ufficiale e consente il computo del periodo di laurea quando il titolo sia stato richiesto per la nomina in servizio permanente effettivo.
art. 2, comma 4, d.l. n. 694/1982, convertito in l. n. 881/1982
Le disposizioni dell’art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973 si applicano anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio
Il riscatto può essere riconosciuto anche quando il diploma di laurea sia stato valorizzato dopo l’immissione in servizio, per uno sviluppo o transito di carriera.
art. 13 d.P.R. n. 1092/1973
La disposizione sul riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea è richiamata dall’art. 2, comma 4, d.l. n. 694/1982.
art. 2214-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all’articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale
La laurea magistrale è requisito necessario per il transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri.
art. 2212-decies d.lgs. n. 66/2010
Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri
La disposizione costituisce il riferimento per il transito a domanda nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riscatto gratuito del periodo legale del corso di laurea previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non consente di distinguere tra ufficiali provenienti da civili, ruoli inferiori o altri ruoli, se il diploma di laurea costituisce requisito richiesto dalla disciplina applicabile.
- Il beneficio del riscatto del corso di laurea può spettare anche quando il titolo di studio sia stato considerato successivamente all’immissione in servizio, ai fini di uno sviluppo o transito di carriera, in forza dell’art. 2, comma 4, d.l. n. 694/1982.
- Quando la laurea magistrale costituisce requisito necessario per il transito di un ufficiale in servizio permanente effettivo dal ruolo speciale al ruolo normale, tale requisito è idoneo a integrare il presupposto normativo per il computo, ai fini pensionistici, del periodo legale del corso di laurea.
- È illegittima l’interpretazione amministrativa che escluda dal riscatto gli ufficiali transitati dal ruolo speciale al ruolo normale, se tale esclusione non è prevista dalla legge e introduce una discriminazione tra ufficiali in servizio permanente effettivo aventi il medesimo requisito del titolo di studio.
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