Sentenza n. 9767/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Marche che aveva annullato per tardività la sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna di rigore, irrogata il 3 novembre 2023 e confermata in sede gerarchica il 9 febbraio 2024
Esito
Favorevole al resistente (militare sanzionato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR, contestando l’accertamento della tardività della contestazione disciplinare e deducendo errori di giudizio, travisamento dei fatti e violazione o falsa applicazione degli artt. 1393 e 1398 del codice dell’ordinamento militare: sosteneva che il tempo impiegato dai diversi livelli gerarchici fosse giustificato dalle valutazioni necessarie sulla vicenda. Il militare, con appello incidentale, ha censurato il rigetto delle doglianze sostanziali: deduceva che l’assoluzione penale irrevocabile con formula piena impedisse la sanzione per i medesimi fatti, invocando l’art. 653 c.p.p. e contestando la riconducibilità della condotta all’illecito di cui all’art. 751, comma 1, lett. a), del d.P.R. 90/2010. In primo grado il militare aveva inoltre dedotto che la contestazione, avvenuta il 3 ottobre 2023, era tardiva rispetto alla conoscenza della sentenza penale irrevocabile, acquisita il 6 aprile 2023, e che l’addebito non poteva fondarsi su fatti già sottoposti al giudice penale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli e confermato la sentenza del TAR, con precisazioni. Ha accolto nel merito la censura del militare sulla tardività: l’avvio del procedimento disciplinare deve avvenire «senza ritardo», secondo un criterio di ragionevole prontezza, e non è soggetto a un termine legale fisso. La contestazione entro trenta giorni è certamente tempestiva; oltre tale termine non è automaticamente tardiva, ma l’Amministrazione deve indicare ragioni concrete che giustifichino il differimento. Nel caso concreto i sei mesi trascorsi dalla conoscenza della sentenza penale irrevocabile alla contestazione non erano giustificati: i pareri gerarchici si limitavano a riprodurre la proposta iniziale, il giudicato penale riguardava una vicenda semplice e l’Amministrazione non aveva indicato esigenze organizzative, conoscitive o valutative specifiche; il generico richiamo a uno «scrupoloso vaglio» era motivazione apparente. Il TAR aveva invece erroneamente ritenuto che l’azione disciplinare potesse essere avviata già nel 2015, quando il quadro probatorio non era completo e la posizione del militare non era definita. L’appello incidentale del militare è stato respinto: l’assoluzione penale riguardava i reati contestati e non escludeva la rilevanza disciplinare di ulteriori condotte materiali, non vagliate penalmente perché prive di rilevanza penale. Dagli atti risultava il ripetuto interessamento del militare presso i colleghi per ottenere informazioni sulle indagini a carico del cugino; tale condotta poteva integrare una violazione dei doveri connessi al grado e alle funzioni, sanzionabile con la consegna di rigore. La valutazione disciplinare è sindacabile solo per illogicità o conclamata erroneità fattuale. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza; resta a carico di ciascuna parte il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1398, comma 1, lett. a) e d), e comma 1-bis d.lgs. 66/2010
La violazione dell’obbligo -sancito dell’art. 1398, comma 1, c.m. -di avvio del procedimento disciplinare “senza ritardo” non discende, pertanto, dal mero superamento di un termine fisso (non indicato dalla legge), ma dalla mancata allegazione - ovvero dall’infruttuoso riscontro operato d’ufficio dal giudice - di valide ragioni a sostegno del differimento dell’azione rispetto alla data in cui l’amministrazione ha acquisito conoscenza della condotta rilevante a fini disciplinari: è questo il significato da assegnare all’espressione- elastica e indeterminata- di “senza ritardo” assunta a parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
La formula «senza ritardo» non fissa una decadenza automatica al superamento di un termine predeterminato. Il giudice deve verificare se l’Amministrazione abbia allegato valide ragioni per il differimento dell’azione disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
La pregiudizialità facoltativa-in quanto eccezione alla regola dell’autonomia dei procedimenti- ricorre solo allorché sussistano congiuntamente tutte le condizioni indicate dall’art. 1393, comma 1, primo periodo, c.m. (gravità dell’infrazione, complessità dell’accertamento, mancanza di sufficienti elementi conoscitivi) e non quando, pur essendo la contestazione grave, l’accertamento non sia di particolare complessità o gli elementi siano sufficienti per la contestazione;
Il differimento facoltativo dell’azione disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale è ammesso solo se ricorrono congiuntamente la gravità dell’infrazione, la particolare complessità dell’accertamento e l’insufficienza degli elementi conoscitivi disponibili.
art. 2 l. 241/1990
la contestazione oltre i trenta giorni non è, per ciò solo, tardiva ma onera l’amministrazione – ovvero il giudice in sede di verifica della documentazione istruttoria - di un quid pluris consistente nell’esternare le ragioni che hanno determinato il superamento del termine presunto congruo dal legislatore (termine che, peraltro, coincide con quello generale del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241);
Il termine di trenta giorni, assunto come parametro presuntivo di congruità e coincidente con il termine generale richiamato dalla norma, non opera come termine perentorio: il suo superamento richiede però l’esternazione delle ragioni concrete del ritardo.
art. 653 c.p.p.
l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione, sancita dall’art. 653 c.p.p. e richiamata dall’appellante, è limitata al solo fatto- reato contestato nel capo di imputazione e per il quale è intervenuta l’assoluzione e non si estende alle condotte ulteriori che, sebbene emerse nell’ambito del procedimento penale, non sono state vagliate dal giudice penale in quanto penalmente irrilevanti;
L’efficacia extrapenale dell’assoluzione copre il fatto-reato oggetto dell’imputazione e della decisione, ma non impedisce la valutazione disciplinare di condotte ulteriori emerse nel processo penale e non esaminate perché penalmente irrilevanti.
art. 751, comma 1, lett. a), n. 3, e art. 713, commi 2 e 3, d.P.R. 90/2010
la condotta tenuta dal militare integra una violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato e costituisce illecito disciplinare punibile con la consegna di rigore ai sensi del combinato disposto dell’art. 751, comma 1, lett. a), n. 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, r.m.) e dell’art. 713, commi 2 e 3, r.m.
L’interessamento ripetuto del militare presso i colleghi per acquisire informazioni su indagini riguardanti un familiare può integrare una violazione dei doveri inerenti al grado e alle funzioni e giustificare la sanzione della consegna di rigore.
art. 26, comma 1, c.p.a. e art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella reciproca soccombenza il collegio ravvisa eccezionali motivi – ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. – per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, fermo restando l’onere, a carico di ciascuna di esse, del contributo unificato.
La reciproca soccombenza costituisce, nel caso deciso, ragione per compensare integralmente le spese, lasciando a ciascuna parte il proprio contributo unificato.
Massime di principio
- L’obbligo di avviare «senza ritardo» il procedimento disciplinare militare non coincide con l’immediatezza e non è assoggettato a un termine legale fisso: richiede una ragionevole prontezza valutata considerando gravità dei fatti e complessità degli accertamenti. Il superamento di trenta giorni non determina da solo tardività, ma impone all’Amministrazione di esporre ragioni concrete e verificabili del differimento; in mancanza, l’inerzia ingiustificata rende illegittimo l’avvio tardivo.
- Il differimento facoltativo dell’azione disciplinare in attesa della definizione del processo penale è legittimo solo quando ricorrano congiuntamente la gravità dell’infrazione, la particolare complessità dell’accertamento e l’insufficienza degli elementi disponibili per la valutazione disciplinare. La sussistenza dei presupposti va apprezzata ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione di rinvio.
- L’assoluzione penale non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare per ogni condotta emersa nel processo: l’efficacia extrapenale del giudicato è limitata al fatto-reato oggetto dell’imputazione e dell’assoluzione e non si estende a condotte ulteriori non vagliate dal giudice penale perché penalmente irrilevanti.
- La valutazione dell’Amministrazione militare circa la rilevanza disciplinare dei fatti è espressione di discrezionalità amministrativa e resta sindacabile dal giudice nei limiti dell’illogicità o della conclamata erroneità fattuale.
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