Sentenza n. 1108/2025 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - della determinazione n. 6153 del 15.11.2022, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Suelli ha ingiunto alla ricorrente di demolire a proprie spese il cancello in ferro battuto realizzato lungo il muro di recinzione in pietra dell’immobile di cui è proprietaria ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, con l'avvertimento che in caso di inadempienza si sarebbe provveduto all'acquisizione del sedime dei manufatti e delle loro pertinenze, nonché all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso tra € 2.000,00 ed euro 20.000,00; - di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la nota con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha dato avvio al procedimento di demolizione del cancello in ferro battuto realizzato lungo il muro di recinzione dell'immobile di proprietà della ricorrente; - “per quanto occorrer possa”, della nota prot. 2531 del 7.8.2013 della Polizia municipale nonché della relazione di servizio prot. 7521 del 28.12.2021 e dell'allegato A redatto dal geom. Antonella Gessa, “non conosciuti e mai comunicati alla ricorrente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un’apertura nella recinzione e a un cancello in ferro battuto, con avvertimento di acquisizione e sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato la determinazione comunale del 15 novembre 2022 che le ordinava di demolire il cancello e ripristinare i luoghi entro 90 giorni, contestando anche gli atti istruttori presupposti. Con il primo motivo ha dedotto l’inapplicabilità dell’art. 7.1.4 delle NTA del Piano particolareggiato, perché il muro non si sarebbe affacciato su uno spazio pubblico, e dell’art. 11.9, perché il Piano sarebbe stato approvato nel 2016, dopo la realizzazione del cancello nel 2013; ha inoltre sostenuto che quest’ultima disposizione disciplinerebbe solo i dettagli tipologici e non vieterebbe l’apertura di varchi. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione retroattiva delle disposizioni paesaggistiche e regionali entrate in vigore dopo il 2013, sostenendo che il cancello costituisse manutenzione straordinaria e rientrasse tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’opera rientrasse nell’edilizia libera ai sensi della legge regionale sarda n. 23/1985 e che, al più, l’omessa comunicazione potesse comportare una sanzione pecuniaria, non la demolizione. Con il quarto motivo ha negato la configurabilità di un passo carrabile, perché all’epoca della realizzazione il fondo confinante era privato e non una strada.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e le censure, esaminate congiuntamente perché connesse. La documentazione dimostrava soltanto che i lavori erano iniziati nel 2013, non che fossero stati ultimati prima dell’approvazione del Piano particolareggiato del 2016; spettava alla proprietaria provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’opera. Ha quindi trovato applicazione l’art. 11.9 delle NTA, e il varco è risultato incompatibile anche con l’art. 7.1.4: l’immobile ricade nel centro storico, in un’area classificata a conservazione integrale e a bassa o nulla trasformabilità, e confina con una piazza pubblica; la proprietà limitrofa era stata espropriata dal Comune nel 2016, con vincolo espropriativo apposto nel 2011. Il giudice ha escluso che l’intervento fosse edilizia libera e ha ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata, poiché l’apertura ricadeva nella categoria B.21 del d.P.R. n. 31/2017. Ha inoltre giudicato corretta la contestazione relativa alla disciplina degli accessi carrabili, rilevando che l’apertura confina con la piazza pubblica e che non era provata l’ultimazione dei lavori nel 2013. L’ingiunzione di demolizione è dunque rimasta efficace. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11.9 delle NTA del Piano particolareggiato del Centro Storico
Trova dunque applicazione nella fattispecie, come correttamente ritenuto dal Comune, l’art. 11.9 (“RECINZIONI E PORTALI”) delle vigenti N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico, secondo cui “Ogni concessione e/o autorizzazione è subordinata al restauro/ripristino degli elementi costruttivi originari con particolarissima attenzione per i portali per i quali si fa riferimento all’abaco tipologico”.
La norma è applicabile perché non è stato provato che il cancello fosse stato ultimato prima dell’approvazione del Piano nel 2016; l’intervento, nella zona storica e su un immobile a conservazione integrale, deve rispettare le prescrizioni di recupero degli elementi costruttivi originari.
art. 7.1.4 delle NTA del Piano particolareggiato del Centro Storico
Il Comune, quindi, ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 7.1.4 (“Ripristino tipologico delle facciate”) delle vigenti N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico, trattandosi – come visto - di edifici e muri perimetrali per i quali è prescritta la conservazione e il recupero dei caratteri costruttivi originari degli affacci su vie, piazze o altri spazi pubblici.
La prescrizione si applica ai muri perimetrali che affacciano su spazi pubblici; la formazione o modifica di aperture è ammessa soltanto se pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della facciata.
principio giurisprudenziale sull’onere della prova della data di realizzazione dell’abuso edilizio
Per giurisprudenza costante, in materia di abusi edilizi l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’opera abusiva grava sul privato, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e del carattere non abusivo di un’opera edilizia, in ragione dell’eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi.
Chi invoca la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’entrata in vigore di una disciplina edilizia o urbanistica più restrittiva deve provare la data di ultimazione e la consistenza originaria del manufatto.
Allegato B, categoria B.21, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Peraltro, il cancello per cui è causa, oltre a porsi in contrasto con le sopra richiamate prescrizioni delle NTA del Piano Particolareggiato, risulta anche privo di autorizzazione paesaggistica semplificata, che invece nella fattispecie è necessaria, come correttamente ritenuto dal Comune, atteso che «la realizzazione dell’apertura rientra nella categoria B.21 (sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata): “realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”».
La realizzazione del cancello in un centro storico tutelato, nelle condizioni indicate dalla categoria B.21, è soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 15 l.r. Sardegna n. 23/1985
Da quanto appena detto, inoltre, consegue che l’intervento edilizio in questione, contrariamente a quanto pretenderebbe il ricorrente, non è riconducibile alle ipotesi di edilizia libera.
Un intervento incompatibile con le prescrizioni urbanistiche applicabili e soggetto ad autorizzazione paesaggistica non è riconducibile, nel caso concreto, all’edilizia libera invocata dalla proprietaria.
art. 22 d.lgs. 285/1992 e art. 46 d.P.R. 495/1992
Infine, il varco e il cancello oggetto di contesa sono stati correttamente ritenuti in contrasto anche con la normativa in materia di accessi carrabili, posto che, da un lato, l’apertura realizzata dalla ricorrente con l’apposizione del cancello confina con la piazza pubblica e, dall’altro lato, non vi è prova agli atti di causa – come detto sopra - che le opere de quibus fossero già ultimate nel 2013.
La contestazione relativa alla disciplina degli accessi carrabili è legittima quando l’apertura confina con una piazza pubblica e non è dimostrata l’ultimazione dell’opera prima del momento rilevante.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’opera, soprattutto quando invoca la sua anteriorità rispetto all’entrata in vigore di una disciplina urbanistica o autorizzatoria.
- Quando non è provata l’ultimazione dell’opera prima dell’approvazione di un piano urbanistico sopravvenuto, l’amministrazione può applicare le prescrizioni del piano vigenti al momento accertato dell’intervento.
- Le prescrizioni di conservazione dei caratteri originari degli affacci su spazi pubblici possono impedire nuove aperture o modifiche della facciata non compatibili con la composizione architettonica dell’edificio.
- La realizzazione di cancelli e recinzioni in centri o nuclei storici tutelati può essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi della categoria B.21 dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017.
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