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Sentenza

Sentenza n. 543/2025 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti relativi alla procedura elettiva di nomina del Direttore del precitato Conservatorio: - determinazioni di cui al verbale prot. n. 2797 del 8 aprile 2025 del Comitato dei garanti del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L’Aquila, nella parte in cui è stata dichiarata ammissibile la candidatura del M° Giuliano Cavaliere per l’elezione a Direttore del Conservatorio per il triennio 2025/26-2027/28; - operazioni elettorali del 20 maggio 2025 e delle determinazioni di cui al verbale prot. n. 3776 del 20 maggio 2025 con il quale il Comitato dei garanti del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L'Aquila ha convalidato lo scrutinio ed ha proclamato eletto quale nuovo Direttore il M° Giuliano Cavaliere; - ogni altro atto connesso, ivi compreso, ove occorra, il non meglio specificato “decreto n. 3 del 02.02.2023 del Conservatorio di Musica "Alfredo Casella” citato a sostegno della autodichiarazione del M° Cavaliere;

Giustizia amministrativa202500257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammissione della candidatura del candidato poi eletto, operazioni elettorali, convalida dello scrutinio e proclamazione del Direttore del Conservatorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato alla direzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'ammissione del candidato eletto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento per l'elezione del Direttore e dell'art. 7 del decreto di indizione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, oltre alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il regolamento riservava l'elettorato passivo ai docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato che avessero maturato almeno sei anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza. Il candidato controinteressato, immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° novembre 2020, aveva dichiarato dieci anni di servizio nel ruolo cumulando il servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici con quello successivo all'immissione in ruolo. Il ricorrente ha sostenuto che il servizio pre-ruolo non fosse computabile e che, alla data della candidatura, il controinteressato non avesse quindi maturato sei anni di servizio nel ruolo. Sono state inoltre dedotte l'illegittimità derivata della successiva elezione e la necessità di annullare gli atti elettorali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto incontestato che il candidato eletto fosse stato immesso in ruolo soltanto il 1° novembre 2020 e che, alla data della candidatura, non avesse maturato sei anni di anzianità nel ruolo. La dichiarazione di dieci anni era stata ottenuta cumulando cinque anni, due mesi e venti giorni di servizio pre-ruolo, riconosciuti dal decreto di ricostruzione della carriera ai fini giuridici, con il servizio successivo all'immissione in ruolo. Secondo il Collegio, tuttavia, il requisito regolamentare del servizio effettivo di almeno sei anni "nel ruolo di appartenenza" richiede il servizio prestato dopo l'assunzione a tempo indeterminato e non consente di computare il servizio pre-ruolo, salvo un'esplicita ed inequivoca previsione derogatoria assente nella disciplina applicabile. La diversa interpretazione prospettata dal Conservatorio e dal controinteressato avrebbe svuotato di significato le parole "nel ruolo", confondendo il ruolo quale appartenenza al personale assunto a tempo indeterminato con il profilo o la funzione docente, che possono essere svolti anche a tempo determinato. Il requisito è stato ritenuto coerente con la finalità di valorizzare una continuità minima dell'esperienza maturata come docente di ruolo, nonché conforme ai principi costituzionali e alla direttiva 1999/70/CE, poiché la distinzione è giustificata da ragioni oggettive e la procedura elettiva per la carica di Direttore non coincide con un concorso finalizzato all'accesso a un posto di lavoro. Sono state ritenute inconferenti le decisioni relative alla valutazione del servizio a tempo determinato nei concorsi pubblici, mentre è stata ritenuta pertinente la giurisprudenza relativa all'elezione del direttore di un'Accademia di belle arti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 del Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio

    l'elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituzione e ai docenti di discipline musicali in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che inoltre: a) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza

    Il requisito richiede almeno sei anni di servizio effettivamente svolto nel ruolo di appartenenza, inteso come servizio successivo all'assunzione a tempo indeterminato; il servizio pre-ruolo non è computabile in assenza di un'espressa previsione.

  • art. 20 dello Statuto del Conservatorio

    In sede di prima applicazione l’elettorato passivo è riservato: a) ai professori che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza

    La previsione statutaria conferma che l'anzianità richiesta deve essere maturata nel ruolo e non mediante il cumulo di servizi pre-ruolo.

  • artt. 3 e 97 Costituzione

    Richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure, senza autonoma analisi decisiva nella motivazione.

  • direttiva 1999/70/CE

    La distinzione tra servizio pre-ruolo e servizio nel ruolo non è stata ritenuta discriminatoria, poiché fondata su ragioni oggettive connesse alla continuità dell'esperienza di ruolo e riferita a una procedura elettiva, non a un concorso per l'accesso al lavoro.

  • art. 20 e art. 32 dello Statuto del Conservatorio

    Richiamati quali basi statutarie della procedura elettiva e dei requisiti per la nomina del Direttore.

Massime di principio

  • Quando una disciplina elettorale riserva la candidatura a chi abbia maturato un determinato periodo di servizio effettivo "nel ruolo di appartenenza", il requisito deve essere riferito al servizio prestato dopo l'assunzione a tempo indeterminato; il servizio pre-ruolo non può essere computato in mancanza di una previsione espressa e inequivoca.
  • Le parole "nel ruolo" non possono essere interpretate come riferite al semplice svolgimento della medesima funzione o al profilo professionale: esse individuano l'appartenenza al ruolo del personale assunto a tempo indeterminato e distinguono tale servizio dal servizio pre-ruolo.
  • Il servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici mediante ricostruzione della carriera non diviene, per ciò solo, servizio prestato nel ruolo ai fini del possesso di un requisito elettorale fondato sull'anzianità effettiva nel ruolo di appartenenza.
  • È legittimo richiedere, per la candidatura a una carica direttiva elettiva di un'istituzione, una minima anzianità di servizio maturata nel ruolo quando tale requisito sia funzionale a garantire una continuità dell'esperienza professionale; tale previsione non contrasta, per ciò solo, con il divieto di discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato.
  • La disciplina relativa alla valutazione del servizio a tempo determinato nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro non è automaticamente applicabile alle procedure elettive per la nomina di organi direttivi di un'istituzione.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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