Sentenza n. 2224/2025 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione degli effetti -del provvedimento del Consiglio di Classe della Scuola Navale Militare “-OMISSIS-” con il quale, nella sessione di verifica del recupero del debito formativo della ricorrente tenutasi in data 29.08.2025, è stata deliberata la sua non ammissione alla classe successiva per l’a.s. 2025/2026; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di scrutinio e/o di valutazione, nonché eventuali atti istruttori interni all’Amministrazione scolastica o militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio di classe del 29 agosto 2025 di non ammissione della studentessa alla classe successiva per l'anno scolastico 2025/2026, dopo il mancato superamento delle prove di recupero in matematica e fisica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della studentessa, alunna del terzo anno del liceo scientifico presso una scuola navale militare, hanno impugnato la non ammissione alla classe successiva, deliberata dopo che, al termine dell'anno scolastico 2024/2025, la figlia aveva riportato insufficienze in matematica (4/10) e fisica (3/10) e non aveva superato le prove di recupero di fine agosto 2025. Hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e del d.lgs. 62/2017 per carenza di motivazione e violazione dei criteri di valutazione; 2) eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e travisamento dei fatti, lamentando che non sarebbero stati valorizzati i progressi in matematica e che la media del pentamestre sarebbe stata abbassata dal 5,3 al 4; hanno inoltre sostenuto che le prove di recupero, in particolare quelle scritte di matematica e fisica, fossero più difficili rispetto al programma svolto e a quelle assegnate ai compagni, e che questi ultimi fossero stati valutati con criteri più favorevoli e ammessi anche con insufficienze; 3) violazione dei principi costituzionali e scolastici sul diritto allo studio. Hanno chiesto anche l'acquisizione dei verbali degli esiti delle prove di recupero degli altri studenti senza oscuramento delle valutazioni. In giudizio, dopo il deposito documentale disposto dal Tribunale, il difensore ha ritenuto la documentazione satisfattiva ai fini istruttori; è emerso inoltre che la studentessa si era trasferita presso un altro istituto.
La decisione
Il TAR ha deciso il merito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio e completa l'istruttoria, e ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i motivi. Ha escluso la carenza di motivazione e la lamentata svalutazione dei progressi: nel corso dell'anno la studentessa aveva mantenuto gravi insufficienze in entrambe le discipline; in matematica, salvo una prova positiva, le altre sei prove erano risultate gravemente insufficienti e la media complessiva era 4/10, mentre in fisica il voto finale era 3/10. Le valutazioni e i giudizi analitici del Consiglio di classe documentavano le lacune e le difficoltà di applicazione e recupero, e il debito formativo del primo periodo non era stato superato. Ha respinto la censura sulla maggiore difficoltà delle prove: la studentessa era l'unica tra coloro che avevano il giudizio sospeso in matematica a non aver superato anche il recupero del debito del primo trimestre, sicché doveva dimostrare il recupero dell'intero programma; la diversità della prova era quindi giustificata dalla diversa situazione di partenza e dal più ampio programma da recuperare. Inoltre, metà della prova scritta di matematica riguardava argomenti già affrontati in una verifica del 22 maggio 2025, allora superata, mentre la prova orale consisteva per tutti nella discussione dello scritto. Ha escluso la disparità di trattamento: gli studenti ammessi nonostante un'insufficienza avevano, salvo un caso, una sola insufficienza lieve; il compagno promosso con grave insufficienza in matematica aveva un quadro complessivo positivo nelle altre materie, mentre la ricorrente conservava due gravi insufficienze, non aveva recuperato il debito del primo periodo e aveva ricevuto una prognosi negativa sulla possibilità di affrontare proficuamente il quarto anno. La posizione era invece comparabile a quella di un altro alunno, anch'egli non ammesso con due gravi insufficienze. Il criterio del PTOF consentiva la non ammissione anche in presenza di una sola insufficienza nello scrutinio differito quando la valutazione complessiva mostrasse l'incapacità di seguire proficuamente l'anno successivo. L'art. 4 d.P.R. 122/2009 non garantiva l'ammissione: nel caso concreto le carenze formative non erano state recuperate e riguardavano due materie. Spese compensate per la particolare natura della controversia e degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, regolarmente costituitesi in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria all’indomani del deposito della documentazione fornita dalla scuola navale militare “-OMISSIS-”.
La decisione semplificata nel merito è consentita quando il contraddittorio è integro e l'istruttoria è completa; in questo caso il TAR ha ritenuto soddisfatti entrambi i presupposti.
art. 4 d.P.R. 122/2009
Né il Tribunale ritiene che quest’ultima possa giovarsi della previsione dell’art. 4 del d.P.R. n. 122 del 22.6.2009, che pone al centro della valutazione di mancata ammissione di un alunno alla classe successiva la constatazione della insufficiente preparazione anche solo in una materia. Difatti proprio la norma in considerazione consoliderebbe il giudizio di mancata ammissione della ricorrente all’anno successivo, non avendo ella conseguito gli obiettivi formativi nelle materie in questione e non essendo in grado di recuperarli nell’anno successivo.
La previsione sulla mancata ammissione in caso di preparazione insufficiente anche in una sola materia non attribuisce un diritto automatico all'ammissione; nel caso concreto, le insufficienze non recuperate in due discipline sostenevano il giudizio negativo.
Massime di principio
- La diversità delle prove di recupero tra studenti può essere legittima quando dipende da differenti situazioni formative di partenza e da diversi debiti da recuperare, purché la differenza sia giustificata e coerente con i programmi che ciascuno deve dimostrare di avere acquisito.
- La disparità di trattamento nella valutazione scolastica presuppone l'identità o l'omogeneità sostanziale delle posizioni comparate; non è configurabile quando gli esiti differiscono per numero e gravità delle insufficienze, andamento del percorso di recupero e prognosi sulla capacità di seguire proficuamente l'anno successivo.
- La non ammissione alla classe successiva può essere fondata su una valutazione complessiva del percorso formativo e sulla prognosi di insufficiente capacità di affrontare l'anno seguente; la permanenza di insufficienze non recuperate può giustificare l'esito negativo anche quando altri studenti siano stati ammessi con carenze diverse e meno gravi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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