Sentenza n. 1449/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 189/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 189/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 189/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, nonché a pagare le spese processuali in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 4 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 28 luglio 2025, e il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Ha inoltre applicato la penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per la mancata esecuzione del titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nella fattispecie è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale per le spese di viaggio con mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'esecuzione dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Fissa il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione costituiscono presupposti sufficienti per ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e imporre una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
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