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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24225/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione finanziaria stipulato per uno stampo destinato alla costruzione di barche a vela. Il contratto fu risolto per inadempimento dell’utilizzatrice prima del fallimento di quest’ultima. Dopo l’apertura della procedura, la concedente ottenne in sede fallimentare l’accoglimento della rivendica del bene, ma non provvide a ritirarlo; la procedura sostenne allora spese di custodia, sorveglianza e assicurazione e chiese il rimborso e l’indennità di occupazione. In primo grado la domanda fu accolta. In appello la concedente dedusse, per la prima volta, che una clausola generale del leasing poneva a carico dell’utilizzatrice la restituzione del bene "a propria cura e spese" nel luogo e nel modo indicati dalla concedente; la Corte d’appello accolse l’appello, ritenendo che la clausola escludesse un obbligo di ritiro a carico della concedente e che la procedura non avesse validamente costituito in mora la controparte. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, poi considerati complessivamente: ha contestato la novità dell’eccezione in appello, la motivazione apparente sulla dedotta contraddittorietà, l’applicabilità della clausola contrattuale e la sua nullità, l’erroneo inquadramento della vicenda rispetto alle norme fallimentari sulla rivendica, il travisamento delle caratteristiche materiali del bene e, soprattutto, l’erronea esclusione del diritto della procedura al rimborso delle spese di custodia e al riconoscimento della mora del creditore dopo la messa in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, rigettato il quinto e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, essendo il contratto già risolto prima del fallimento, il fallimento non subentrasse in un rapporto pendente; tuttavia ha anche chiarito che la concedente non poteva pretendere l’applicazione della clausola contrattuale che le attribuiva la determinazione del luogo e del modo di restituzione. Ne consegue che la procedura non era tenuta a sostenere le spese di custodia anteriori alla messa in mora, mentre dal momento della messa in mora le spese andavano rimborsate al custode, cioè al soggetto tenuto alla restituzione. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda alla luce di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 93 L.F.

    richiamato come base della domanda di rivendica del bene nell’ambito della procedura fallimentare

  • art. 103 L.F.

    richiamato in relazione alla domanda di rivendica e all’accertamento del diritto alla restituzione

  • art. 1209 c.c.

    richiamato per l’intimazione/offerta a ricevere eseguita dalla procedura ai fini della messa in mora

  • art. 1214 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per qualificare le raccomandate come mere intimazioni secondo gli usi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare la pronuncia su eccezione non ritualmente proposta

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per sostenere la decadenza della parte convenuta dal proporre una nuova eccezione in appello

  • art. 345 comma 2 c.p.c.

    richiamato come divieto di nuove eccezioni in appello

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente o insufficiente

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure sul diritto di difesa

  • art. 111 comma 6 Cost.

    richiamato a sostegno del requisito costituzionale della motivazione

  • art. 1526 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma applicabile per analogia al leasing risolto, in quanto imperativa

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere il rilievo officioso della nullità della clausola contrattuale

  • art. 72 L.F.

    applicato dalla Corte per affermare che la disciplina della risoluzione del contratto e degli effetti restitutori verso il curatore opera nei limiti previsti dalla norma

  • art. 72 quater L.F.

    richiamato per estendere ai contratti di leasing il rinvio alla disciplina dell’art. 72 L.F.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul travisamento del fatto e sulla valutazione delle prove

  • art. 51 L.F.

    richiamato per la dedotta violazione della par condicio creditorum nella gestione delle spese della procedura

  • art. 52 L.F.

    richiamato per sostenere che le pretese verso la procedura dovevano essere fatte valere nel concorso

  • art. 1206 c.c.

    richiamato per la mora del creditore

  • art. 1207 c.c.

    richiamato per gli effetti della mora del creditore

  • art. 1208 c.c.

    richiamato per le modalità dell’offerta reale e per intimazione

  • art. 1215 c.c.

    richiamato per gli effetti dell’inadempimento nella fase della mora credendi

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per il dovere di correttezza e cooperazione nelle operazioni di restituzione

Massime di principio

  • Nel leasing risolto prima dell’apertura di una procedura concorsuale, la disciplina della restituzione del bene non può essere automaticamente ricondotta alle sole clausole contrattuali se tali clausole risultano incompatibili con la situazione sopravvenuta e con la disciplina legale applicabile; occorre verificare se la clausola sia effettivamente opponibile alla massa.
  • La domanda di rivendica accolta in sede fallimentare fonda il diritto alla restituzione del bene, ma non attribuisce di per sé al creditore il potere di dettare unilateralmente, in ogni fase, luogo e modalità della riconsegna se la clausola contrattuale non è opponibile alla procedura.
  • Quando il bene non venga ritirato dal titolare avente diritto dopo la rituale messa a disposizione o dopo la messa in mora, le spese di custodia maturate successivamente possono gravare sul soggetto tenuto alla restituzione; le spese anteriori alla mora restano invece a carico di chi le ha sostenute.
  • La qualificazione di un contratto di leasing già risolto prima del fallimento esclude il subentro del curatore in un rapporto pendente, ma non esclude gli effetti restitutori derivanti dall’accoglimento della rivendica.
  • In cassazione, il giudice di legittimità può correggere la qualificazione giuridica data dal giudice di merito a una questione dedotta come difesa o eccezione, ma l’assetto finale della decisione dipende soprattutto dalla corretta individuazione della fonte dell’obbligo di restituzione e del momento da cui decorrono i costi risarcibili o rimborsabili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLocazione finanziariaInadempimentoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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