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Interpello

Risposta n. 112 del 19/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di poter definire solo il rilievo IVA, senza versamento, mediante nota di variazione, contabilizzazione dell’IVA a debito e presentazione della dichiarazione IVA integrativa, e sostiene di non dover definire la segnalazione IRES perché non costituirebbe una violazione contestata rientrante nell’ambito della definizione agevolata.

Definizione agevolata di un pvc per rilievo IVA e segnalazione IRES

Il quesito

La società chiede come regolarizzare, tramite la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ex art. 1 del DL 119/2018, un rilievo IVA relativo a fatture emesse oltre il plafond di una dichiarazione di intento e se debba definire anche una segnalazione IRES su interessi passivi ritenuti potenzialmente indeducibili.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il rilievo IVA può essere definito, in linea con la circolare 7/E del 2019, se il minor credito è ancora disponibile e non utilizzato, mediante rideterminazione del credito nella dichiarazione del periodo oggetto di definizione e successiva indicazione del credito corretto nella dichiarazione del periodo successivo. Conferma inoltre che le segnalazioni contenute nel pvc, se non corrispondono a violazioni constatate compiutamente, restano escluse dalla definizione agevolata, quindi non va definita la segnalazione IRES.

Definizione agevolata di un pvc: rilievo IVA e segnalazione IRES

L’interpello riguarda l’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. La fattispecie è centrata su un rilievo IVA relativo all’emissione di fatture non imponibili oltre il plafond disponibile e su una segnalazione, non formalizzata come violazione, relativa a una possibile indebita deduzione di interessi passivi ai fini IRES.

Fattispecie e contesto della verifica

La società istante riferisce di aver emesso, a decorrere da una certa data, fatture non imponibili ai fini IVA nei confronti di un cliente esportatore abituale che aveva presentato una dichiarazione di intento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972.

Per due fatture emesse in un determinato giorno, l’istante segnala che:

  • l’importo complessivo non era coperto dal plafond indicato nella dichiarazione di intento originaria;
  • successivamente il cliente ha trasmesso una dichiarazione di intento integrativa, innalzando il limite per gli acquisti senza IVA.

La Guardia di Finanza, nell’ambito di una verifica avviata su più periodi d’imposta, ha contestato per il 2017:

  • l’emissione di fatture senza IVA oltre il limite comunicato dall’esportatore abituale, con sanzione richiamata ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • la conseguente infedele dichiarazione IVA 2018, per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, richiamando l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 471/1997.

Nel medesimo pvc è stata anche segnalata una possibile indebita deduzione di interessi passivi, connessa a un’errata determinazione della quota imputabile all’esercizio in relazione ad ammortamenti derivanti da disavanzo di fusione non affrancato, ai sensi degli articoli 96 e 172 del TUIR.

Quesito del contribuente

La società chiede chiarimenti sulla corretta regolarizzazione dei rilievi contenuti nel pvc per il periodo d’imposta 2017 tramite la definizione agevolata. In particolare domanda se:

  • per il rilievo IVA possa presentare una dichiarazione integrativa senza versare l’imposta, limitandosi a indicare il minor credito constatato;
  • debba definire anche la segnalazione ai fini IRES relativa agli interessi passivi.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

La società ritiene di poter aderire alla definizione agevolata del pvc con riferimento al 2017 senza effettuare versamenti IVA, operando soltanto con adempimenti dichiarativi e contabili.

In particolare, propone di:

  • emettere una nota di variazione in aumento nei confronti del cliente/esportatore abituale per l’IVA non esposta nelle fatture contestate;
  • registrare l’IVA a debito nella liquidazione periodica del mese interessato, liquidazione che rimarrebbe comunque a credito, così come la dichiarazione IVA riferita al 2017;
  • presentare una dichiarazione IVA 2018 integrativa, compilando:
    • il quadro VE per l’importo da assoggettare a IVA al 22%;
    • il quadro VH per il minor credito relativo alla liquidazione e a quelle successive;
    • il quadro VL per la maggiore imposta dovuta e il minor credito spettante.

Quanto alla segnalazione sugli interessi passivi, l’istante sostiene che non debba essere definita, poiché non costituirebbe una violazione contestata in senso proprio e quindi resterebbe fuori dall’ambito oggettivo dell’articolo 1 del DL 119/2018.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, che ha fornito chiarimenti sull’istituto della definizione agevolata dei pvc.

In particolare vengono richiamati due passaggi:

  • il paragrafo 3.2, in tema di versamento delle imposte dovute e gestione del minor credito non spettante ancora disponibile e non utilizzato;
  • il paragrafo 1.1, sul contenuto integrale del processo verbale di constatazione e sull’esclusione delle segnalazioni e degli elementi non costituenti violazioni compiutamente constatate.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sul rilievo IVA

L’Agenzia conferma che il rilievo IVA può essere definito in via agevolata, alla luce dei chiarimenti già forniti con la circolare 7/E/2019.

Precisa che, se il minor credito non spettante risulta ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non è stato ancora utilizzato, il contribuente può accedere alla definizione presentando:

  • la dichiarazione prevista dall’articolo 1 del DL 119/2018, per rideterminare il credito effettivamente spettante nel periodo d’imposta oggetto di definizione;
  • una dichiarazione integrativa ordinaria, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, per ridurre l’importo del credito nella parte non più disponibile a seguito della definizione.

Nel caso concreto, poiché alla data del pvc non erano ancora scaduti i termini per la dichiarazione relativa al periodo successivo a quello oggetto di constatazione, l’istante può:

  • rideterminare il credito effettivamente spettante per il 2017 tramite la presentazione della dichiarazione IVA 2018 entro il 31 maggio 2019;
  • indicare il credito così rideterminato nella dichiarazione IVA 2019, da presentarsi entro il 30 aprile 2019.

L’Agenzia aggiunge che, se nella dichiarazione IVA 2019 non viene indicato il credito effettivamente spettante, l’ufficio potrà procedere con le ordinarie attività di verifica e riscontro del corretto riporto del credito, per evitare che esso resti nella disponibilità del contribuente e sia successivamente utilizzato.

Parere dell’Agenzia sulle segnalazioni IRES

Con riferimento alla segnalazione relativa agli interessi passivi, l’Agenzia richiama la circolare 7/E/2019, la quale esclude dall’ambito della definizione agevolata tutto ciò che, pur contenuto nel pvc, non abbia diretta attinenza con le violazioni definibili.

In particolare, non rientrano nella definizione:

  • gli elementi del pvc che non costituiscono violazioni constatate in maniera compiuta e puntuale;
  • i fatti, le circostanze e gli elementi qualificati come segnalazioni al competente ufficio, che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori.

Di conseguenza, l’Agenzia conferma che la società non è tenuta a definire anche la segnalazione ai fini IRES, perché essa non ha diretta attinenza con l’oggetto della definizione agevolata.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con due indicazioni operative principali:

  • il rilievo IVA contestato nel pvc è definibile con la procedura agevolata, secondo le modalità chiarite dalla circolare 7/E/2019;
  • la segnalazione IRES sugli interessi passivi resta esclusa dalla definizione, in quanto non costituisce una violazione formalmente constatata e definibile ai sensi dell’articolo 1 del DL 119/2018.

In sintesi, la definizione agevolata riguarda solo la parte del pvc che contiene una violazione tributaria compiutamente accertata, mentre le segnalazioni istruttorie o meramente interlocutorie non devono essere incluse nella procedura.

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