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Interpello

Risposta n. 113 del 19/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che le sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 siano sanzioni "collegate ai tributi" e quindi, definendo gli avvisi di accertamento pagando il 90% delle maggiori imposte, non sia dovuto anche il 40% delle sanzioni irrogate con atti separati

Definizione delle controversie su sanzioni per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 e art. 6 d.l. 119/2018

Il quesito

Se gli atti di irrogazione delle sanzioni per deduzione di costi relativi a operazioni inesistenti vadano definiti autonomamente con il 40% oppure se siano assorbiti dalla definizione degli avvisi di accertamento sulle maggiori imposte

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che tali sanzioni non siano "collegate ai tributi cui si riferiscono" ai fini dell’art. 6 d.l. 119/2018, perché non derivano da maggiori imposte accertate ma dalla specifica violazione consistente nella deduzione di costi per operazioni inesistenti; quindi gli atti sanzionatori devono essere definiti autonomamente con il versamento del 40% del valore della lite. Esclude anche l’applicabilità della definizione per irregolarità formali ex art. 9 d.l. 119/2018

Definizione delle controversie su sanzioni per operazioni inesistenti

L’interpello riguarda la possibilità di definire in via agevolata una lite tributaria relativa, da un lato, agli avvisi di accertamento per IVA e IRES e, dall’altro, ai separati atti di irrogazione delle sanzioni collegati alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti. Il tema centrale è stabilire se tali sanzioni possano considerarsi "collegate ai tributi" ai fini della definizione delle controversie prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

Fattispecie e contesto

L’istante ha ricevuto, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha contestato:

  • l’utilizzo di fatture d’acquisto relative a operazioni oggettivamente inesistenti;
  • l’emissione di fatture aventi ad oggetto gli stessi beni e servizi.

A seguito degli accertamenti, sono stati emessi anche atti separati di irrogazione sanzioni amministrative per:

  • infedeltà delle dichiarazioni IVA e IRES, ai sensi dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • indebita detrazione IVA, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del medesimo decreto;
  • sanzione specifica pari al 25% dell’importo dei costi indeducibili indicati nelle fatture ritenute false, applicata in base all’art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44/2012, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 3 agosto 2012.

L’istante ha impugnato sia gli avvisi di accertamento sia gli atti sanzionatori; i giudizi risultano pendenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, ai fini della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, gli atti di irrogazione delle sanzioni debbano:

  • essere definiti autonomamente, con il pagamento del 40% del loro valore;
  • oppure essere assorbiti dalla definizione degli avvisi di accertamento, siccome riferiti a sanzioni "collegate ai tributi".

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo l’istante, le sanzioni previste dall’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012 devono essere considerate sanzioni "collegate ai tributi" ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018. Di conseguenza, la definizione degli avvisi di accertamento dovrebbe comportare il pagamento del solo 90% delle maggiori imposte contestate, senza necessità di versare anche il 40% delle sanzioni irrogate con atti separati.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 6 del d.l. n. 119/2018, che disciplina la definizione delle controversie tributarie con importi commisurati al valore della lite e allo stato del giudizio. In particolare:

  • il comma 1-bis prevede, per il ricorso pendente iscritto in primo grado, il pagamento del 90% del valore della controversia;
  • il comma 3 prevede, per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, il pagamento del 15% o del 40% del valore della controversia a seconda dell’esito del giudizio, mentre per le sanzioni collegate ai tributi non è dovuto alcun importo se il rapporto tributario è stato definito anche con modalità diverse.

Viene poi richiamato l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, secondo cui, in presenza di costi o spese relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati:

  • non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione;
  • si applica una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell’ammontare delle spese o componenti negativi indicati in dichiarazione;
  • non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472/1997;
  • la sanzione è riducibile solo ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997.

È richiamata inoltre la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, che ha chiarito la ratio della disposizione: introdurre una sanzione specifica per la deduzione di costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, tenendo conto, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, dei componenti positivi direttamente afferenti ai costi per operazioni inesistenti nei limiti dei correlati componenti negativi. La stessa circolare precisa che, quando non vi siano componenti positivi afferenti o questi siano inferiori ai componenti negativi, si applicano invece le ordinarie sanzioni per infedele dichiarazione.

Infine, l’Agenzia richiama anche l’art. 9 del d.l. n. 119/2018 sulle irregolarità formali e il provvedimento direttoriale prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, per escluderne l’applicabilità a questa tipologia di violazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che le sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012 non possono essere considerate "collegate ai tributi cui si riferiscono" ai fini dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. La ragione è che tali sanzioni non sono correlate a maggiori imposte accertate, ma a una specifica violazione consistente nella deduzione di costi o spese relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Di conseguenza:

  • gli atti di irrogazione delle sanzioni non sono assorbiti dalla definizione degli avvisi di accertamento sulle maggiori imposte;
  • per la loro definizione è necessario il versamento del 40% del valore della lite, nei termini previsti dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018;
  • non è applicabile la definizione agevolata per irregolarità formali di cui all’art. 9 del medesimo decreto.

Conclusioni operative

Per il caso esaminato, la chiusura della sola controversia sugli avvisi di accertamento non determina l’automatica definizione delle controversie relative agli atti sanzionatori emessi ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012. Tali atti devono essere considerati autonomamente e definiti con il pagamento del 40% del valore della lite, non essendo sufficientemente “assorbiti” dalla definizione delle imposte recuperate a tassazione.

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