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Interpello

Risposta n. 111 del 19/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, e in sostanza secondo l’Agenzia, rileva la situazione esistente al 24 ottobre 2018; poiché a quella data l’ultima pronuncia favorevole all’istante era la sentenza della CTR, la controversia può essere definita con il pagamento del 15% del valore della lite.

Definizione agevolata di una controversia tributaria ex art. 6 del DL 119/2018, con dubbi sul momento rilevante per calcolare l’importo dovuto dopo una sentenza di Cassazione con rinvio.

Il quesito

Il contribuente chiede se, ai fini della definizione agevolata, debba considerarsi la situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del DL 119/2018 (24 ottobre 2018) oppure la successiva sentenza della Corte di cassazione che ha accolto il ricorso dell’Agenzia con rinvio.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, nel caso di doppia soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado e successiva cassazione con rinvio, l’importo per definire la lite si determina con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 24 ottobre 2018, quando l’ultima pronuncia era quella di secondo grado sfavorevole all’ufficio; pertanto è dovuto il 15% del valore della controversia.

Definizione agevolata di una controversia tributaria e momento rilevante per il calcolo dell’importo

L’interpello riguarda l’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il tema centrale è individuare quale sia la pronuncia processuale da considerare per stabilire la misura dell’importo dovuto, nel caso in cui dopo la data di entrata in vigore della norma sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione con rinvio.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante, indicato come [ALFA], riferisce di aver ricevuto un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il valore della cessione di alcuni rami d’azienda. L’istante è l’acquirente dei rami d’azienda e aveva impugnato l’atto impositivo.

Il contenzioso aveva avuto il seguente sviluppo:

  • la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso;
  • la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado;
  • l’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza in Cassazione;
  • la Corte di cassazione, con sentenza depositata successivamente, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede se, ai fini dell’eventuale adesione alla definizione agevolata, la "situazione processuale rilevante" per determinare gli importi da corrispondere debba essere quella esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, cioè il 24 ottobre 2018, oppure se debba tenersi conto della successiva pronuncia della Corte di cassazione con rinvio.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che debba farsi riferimento alla situazione esistente al 24 ottobre 2018, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018. Poiché a quella data l’ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, l’adesione alla definizione agevolata dovrebbe comportare il pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie.

In particolare:

  • il comma 1 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possano essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
  • il comma 2 prevede una deroga in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, stabilendo il pagamento del:
    • 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado;
    • 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado.

L’Agenzia richiama anche la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, quale fonte di chiarimenti sulla materia.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, nel caso prospettato, ricorrano i presupposti per applicare il comma 2, lettera b), dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018. La controversia, infatti, alla data di entrata in vigore della norma presentava una doppia soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado; la successiva sentenza di Cassazione con rinvio non altera il criterio di calcolo del dovuto per la definizione agevolata.

Pertanto, il contribuente può definire la lite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

Conclusioni operative

Il momento rilevante per individuare l’importo dovuto coincide con il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018. Poiché in quella data l’ultima pronuncia sfavorevole all’ufficio era la sentenza della Commissione tributaria regionale, la controversia rientra nell’ipotesi di soccombenza in secondo grado e può essere definita con il pagamento del 15 per cento del valore della lite.

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