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Interpello

Risposta n. 110 del 18/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, ai fini del quantum da versare occorre considerare la situazione al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. 119/2018; poiché allora l’ultima pronuncia era quella della CTR sfavorevole all’Agenzia, la definizione sarebbe perfezionabile con il pagamento del 15% del valore della controversia.

Definizione agevolata di una controversia tributaria ex art. 6 del D.L. 119/2018, con successiva cassazione con rinvio.

Il quesito

Stabilire se, ai fini del calcolo dell’importo dovuto per la definizione agevolata, rilevi la situazione processuale esistente alla data del 24 ottobre 2018 oppure la successiva sentenza di Cassazione con rinvio.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, nel caso di doppia soccombenza dell’Ufficio in primo e secondo grado e successiva cassazione con rinvio, l’importo dovuto per la definizione agevolata è il 15% del valore della controversia, perché il momento rilevante è quello dell’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), quando l’ultima pronuncia depositata era quella sfavorevole dell’appello.

Definizione agevolata di controversia tributaria con successiva cassazione con rinvio

L’interpello riguarda l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Il tema centrale è l’individuazione del momento processuale da assumere per determinare la misura dell’importo dovuto, in una causa in cui, alla data di entrata in vigore della norma, la contribuente risultava vittoriosa nei due gradi di merito, ma successivamente l’Agenzia delle entrate aveva ottenuto una sentenza di cassazione con rinvio.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante, acquirente di alcuni rami d’azienda, aveva ricevuto un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il valore della cessione. Dopo il ricorso, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’impugnazione; la sentenza era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia aveva poi proposto ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza depositata successivamente, aveva accolto il ricorso cassando con rinvio a un’altra sezione della CTR.

Quesito posto all’Agenzia delle entrate

La contribuente chiedeva di sapere, ai fini dell’eventuale adesione alla definizione agevolata della controversia, se per determinare gli importi da corrispondere dovesse considerarsi la situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, cioè il 24 ottobre 2018, oppure se dovesse tenersi conto della successiva pronuncia della Corte di cassazione con rinvio.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante sosteneva che il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 imponga di fare riferimento alla situazione esistente al 24 ottobre 2018. Poiché in tale data l’ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza della Commissione tributaria regionale, la controversia, secondo la contribuente, sarebbe definibile con il pagamento del 15% del valore della lite.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018:

  • il comma 1, secondo cui le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
  • il comma 2, che prevede una deroga in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, stabilendo il pagamento del:
    • 40% del valore in caso di soccombenza in primo grado;
    • 15% del valore in caso di soccombenza in secondo grado. L’Agenzia richiama inoltre la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, quale atto di prassi di chiarimento.

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ritiene che, nella fattispecie descritta, si sia realizzata la doppia soccombenza dell’Ufficio nei primi due gradi di giudizio e che la successiva sentenza di cassazione con rinvio non sposti il momento rilevante ai fini del calcolo dell’importo per la definizione agevolata. Pertanto, il momento da considerare resta il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, quando l’ultima pronuncia depositata era la sentenza della CTR sfavorevole all’Agenzia.

Conclusioni operative

In base al parere espresso, la controversia può essere definita con il pagamento del 15% del valore della lite, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 119 del 2018. La successiva cassazione con rinvio non incide sulla percentuale applicabile, poiché la situazione processuale rilevante è quella esistente alla data del 24 ottobre 2018.

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