Risposta n. 108 del 16/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario per il periodo d'imposta 2019 e per quelli successivi, nonostante la partecipazione del 50% nella s.r.l. controllata.
Cause ostative al regime forfetario per il controllo di una s.r.l. riconducibile all'attività svolta dal professionista
Il quesito
Un dottore commercialista, titolare del 50% di una s.r.l. che svolge revisione e certificazione di bilanci e di cui è anche legale rappresentante, chiede se possa applicare il regime forfetario nonostante la modifica della causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene integrata la causa ostativa: il contribuente controlla direttamente una s.r.l. ex articolo 2359, primo comma, n. 2, c.c. e le attività svolte sono riconducibili, poiché entrambe ricadono nella medesima sezione ATECO M. Ne consegue la permanenza nel forfetario per il 2019, ma la decadenza dal regime dal 2020 ai sensi del comma 71, salvo cessazione dalla carica di amministratore entro il 2019.
Cause ostative al regime forfetario per il controllo di una s.r.l. riconducibile all'attività svolta dal professionista
L'interpello riguarda l'applicazione del regime forfetario da parte di un dottore commercialista che detiene il 50% di una s.r.l. operante nel settore della revisione e certificazione di bilanci e ne ricopre anche la carica di legale rappresentante. Il tema centrale è la verifica della causa ostativa prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L'istante dichiara di:
- essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti;
- svolgere l'attività di dottore commercialista con codice ATECO 69.20.11;
- aver conseguito, nel periodo d'imposta 2018, un reddito inferiore a euro 65.000,00;
- possedere il 50% del capitale sociale di ALFA s.r.l., società che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci con codice ATECO 69.20.20;
- essere anche rappresentante legale della medesima società;
- precisare che la s.r.l. non ha optato per il regime di trasparenza fiscale.
Alla luce della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, il contribuente chiede se possa comunque accedere al regime forfetario.
Quesito del contribuente
Il contribuente domanda, in sostanza, se il possesso del 50% del capitale della s.r.l. e il fatto che la società svolga un'attività professionalmente collegata alla propria impediscano l'applicazione del regime forfetario oppure se, al contrario, il regime resti applicabile.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente sostiene di poter applicare il regime forfetario, sia per il periodo d'imposta oggetto dell'istanza sia per quelli successivi, nonostante la partecipazione nella s.r.l. controllata.
Normativa richiamata e quadro di riferimento
L'Agenzia ricorda che la legge n. 190 del 2014, ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1, ha introdotto il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha ampliato l'ambito di applicazione del regime e ha riformulato alcune cause ostative, tra cui quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La disposizione, per quanto rileva nel caso esaminato, prevede che non possano applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi soggetti.
L'Agenzia richiama inoltre la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che chiarisce la necessità della compresenza di due condizioni affinché operi la causa ostativa:
- il controllo diretto o indiretto di una s.r.l.;
- l'esercizio da parte della medesima s.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista.
In mancanza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera.
Soluzione interpretativa esaminata dall'Agenzia
Con riguardo alla prima condizione, l'Agenzia osserva che la partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata integra il controllo diretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile, come già chiarito nella circolare n. 9/E del 2019, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Quanto alla seconda condizione, l'Agenzia rileva che i codici ATECO delle due attività appartengono alla medesima sezione M; ciò consente di ritenere sussistente la riconducibilità delle attività. Inoltre, viene sottolineato che il professionista in regime forfetario percepisce dalla s.r.l. compensi di amministratore assoggettati a imposta sostitutiva, mentre la società deduce i corrispondenti costi dalla propria base imponibile.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conclude che, nel caso concreto, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 risulta integrata.
Ne consegue che:
- il contribuente può restare nel regime forfetario per il periodo d'imposta 2019;
- decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ai sensi del comma 71 del medesimo articolo 1;
- tuttavia, se l'istante cessasse dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel corso del 2019, non decadrà dal regime forfetario nel 2020.
Conclusioni operative
L'interpello chiarisce che, dopo la modifica normativa del 2019, il controllo di una s.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del professionista è causa ostativa al regime forfetario. Nel caso esaminato, la combinazione tra partecipazione al 50% nella società, ruolo di amministratore e affinità delle attività esercitate porta l'Agenzia a negare la permanenza nel regime a partire dal 2020, salvo la cessazione tempestiva dalla carica di amministratore.
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