Risposta n. 129 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che il perfezionamento della definizione agevolata determini una conclusione certa e irreversibile del rapporto tributario, sufficiente ai fini dell’art. 30-ter, comma 2, e che tale norma, avendo natura procedimentale, si applichi anche a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Definizione agevolata di una controversia IVA e decorrenza del termine per il rimborso ex art. 30-ter d.P.R. 633/1972
Il quesito
La società chiede se la definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018 della lite sull’IVA recuperata in capo alla cessionaria valga come accertamento definitivo della non debenza dell’imposta, e se, dopo il pagamento della definizione e la restituzione dell’importo alla cessionaria, possa presentare tempestivamente istanza di rimborso dell’IVA indebitamente applicata, considerando applicabile il termine biennale dell’art. 30-ter anche a fatti anteriori al 12 dicembre 2017.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la definizione ex art. 6 del d.l. 119/2018 renda la pretesa definitivamente conclusa solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; da quel momento il cedente può chiedere il rimborso ex art. 30-ter entro due anni dalla restituzione dell’imposta al cessionario. Conferma inoltre l’applicabilità ratione temporis dell’art. 30-ter anche a fatti precedenti al 12 dicembre 2017.
Definizione agevolata di controversia IVA e rimborso dell’imposta indebitamente applicata
L’interpello riguarda una fattispecie di riqualificazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una serie di cessioni di beni e crediti commerciali come unico trasferimento di ramo d’azienda. Da tale riqualificazione sono derivati sia un recupero IVA in capo alla cessionaria, sia una pretesa di imposta di registro sul presunto trasferimento d’azienda, con contestuale irrogazione di sanzioni. Il quesito è posto in relazione alla possibile definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
Fattispecie e contenzioso pendente
La Guardia di Finanza aveva redatto un processo verbale di constatazione nei confronti della cessionaria, contestando violazioni IVA relative a operazioni intercorse tra la società istante, in qualità di cedente, e la cessionaria. L’Ufficio aveva ritenuto che le cessioni, formalmente assoggettate ad IVA, dovessero essere invece considerate come un unico ramo d’azienda, quindi soggette a imposta proporzionale di registro.
In seguito, la Direzione provinciale aveva:
- notificato alla cessionaria un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA detratta, con sanzione;
- notificato ad entrambe le parti un avviso di liquidazione con richiesta dell’imposta di registro pari al 3% del valore del presunto ramo d’azienda e con sanzione pari al 120% dell’imposta.
Le controversie erano già pendenti davanti al giudice tributario al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 119/2018.
Quesito del contribuente
L’istante chiede, in sostanza, due chiarimenti:
- se la definizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento IVA in capo alla cessionaria costituisca accertamento definitivo della non debenza dell’imposta, ai fini dell’art. 30-ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- se, una volta perfezionata la definizione e restituito alla cessionaria quanto versato a titolo di rivalsa, il cedente possa chiedere il rimborso dell’IVA erroneamente applicata, anche se il termine biennale dell’art. 30-ter inizierebbe a decorrere solo da tale restituzione.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo la società, il pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, commisurato al 90% del valore della controversia nei casi di giudizio pendente in primo grado, comporta la definizione certa e irreversibile del rapporto tributario. Di conseguenza, tale definizione integrerebbe il presupposto dell’accertamento definitivo richiesto dall’art. 30-ter, comma 2.
La società sostiene inoltre che l’art. 30-ter, comma 2, sia applicabile anche a operazioni anteriori al 12 dicembre 2017, poiché si tratterebbe di una norma procedimentale che disciplina solo i termini e le modalità per esercitare un diritto già esistente, senza introdurre un nuovo diritto sostanziale.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
- il comma 1-bis del medesimo art. 6, che per i ricorsi pendenti in primo grado prevede il pagamento del 90% del valore della controversia;
- l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che definisce il valore della lite come importo del tributo al netto di interessi e sanzioni;
- l’art. 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o prestazione di servizi, accertata in via definitiva, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente entro due anni dalla restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa anzitutto che la condizione dell’"accertamento in via definitiva" richiesta dall’art. 30-ter, comma 2, sussiste quando la controversia si chiude definitivamente. In relazione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione.
Pertanto, il cedente è legittimato a presentare domanda di restituzione ai sensi dell’art. 30-ter, entro due anni dalla data in cui restituisce al cessionario l’importo pagato a titolo di rivalsa.
L’Agenzia accoglie anche la tesi dell’applicabilità ratione temporis dell’art. 30-ter, comma 2, ai fatti anteriori al 12 dicembre 2017, richiamando la propria precedente risposta all’interpello n. 66 del 12 novembre 2018, relativa a una fattispecie analoga di indebita applicazione dell’IVA.
Limiti del rimborso
L’Amministrazione chiarisce che il rimborso spettante al cedente:
- è pari a quanto effettivamente restituito al cessionario;
- non può superare quanto il cessionario ha effettivamente pagato per la definizione agevolata;
- nel caso di specie, può arrivare al massimo al 90% del valore della controversia;
- in caso di pagamento rateale della definizione, rilevano solo le rate effettivamente versate.
L’Agenzia richiama, inoltre, il codice tributo PF30, previsto dalla risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019, per il pagamento dell’IVA e dei relativi interessi connessi alla definizione delle controversie tributarie.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che la definizione agevolata della lite IVA in capo alla cessionaria non produce immediatamente, di per sé, il diritto al rimborso in capo al cedente: tale diritto sorge quando la controversia si chiude definitivamente con la pronuncia di estinzione del giudizio e dopo che il cedente abbia restituito al cessionario l’importo addebitato in rivalsa.
Da quel momento decorre il termine biennale per presentare l’istanza di rimborso ex art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, anche se le operazioni e il versamento originario dell’imposta sono anteriori all’entrata in vigore della norma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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