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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 655 del 22 febbraio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 655 del 22 febbraio 2024, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione della Giunta comunale n. 325 dell’11 agosto 2023 e il provvedimento di sgombero n. 37079 del 30 agosto 2023; in appello sono stati inoltre impugnati, con motivi aggiunti, gli atti di sgombero coattivo e acquisizione materiale prot. 25753 del 22 aprile 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la deliberazione con cui il Comune aveva acquisito al patrimonio indisponibile comunale immobili già acquisiti al patrimonio disponibile in conseguenza di una lottizzazione abusiva e li aveva destinati alla realizzazione di un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale, nonché il conseguente ordine di sgombero. Deducevano: incompetenza della Giunta comunale, sostenendo che l’acquisizione immobiliare rientrasse nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000; violazione dell’art. 826 c.c. e illegittimità dell’autotutela esecutiva, poiché non sarebbe stata dimostrata la concreta destinazione dei beni a un pubblico servizio; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta, in particolare perché la delibera avrebbe perseguito il solo scopo di consentire lo sgombero coattivo dopo che il Comune aveva qualificato i beni come appartenenti al patrimonio disponibile. Con motivi aggiunti in appello gli appellanti hanno impugnato un nuovo provvedimento comunale, adottato durante il giudizio, avente a oggetto lo sgombero coattivo e l’acquisizione materiale degli immobili con l’ausilio della forza pubblica.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo che l’art. 104, comma 3, c.p.a. consenta in appello soltanto motivi aggiunti propri, diretti a dedurre ulteriori vizi di atti già impugnati sulla base di documenti non prodotti in primo grado. Non è invece consentito impugnare per la prima volta in appello atti nuovi e sopravvenuti, dovendo questi essere contestati, ricorrendone i presupposti, con autonomo ricorso davanti al TAR, anche per non violare il doppio grado di giudizio. Quanto all’appello principale, il Collegio ha confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l’incompetenza della Giunta perché la deliberazione non aveva prodotto alcun effetto traslativo: gli immobili erano già stati acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. La deliberazione si era limitata a qualificare i beni come appartenenti al patrimonio indisponibile e a destinarli a una finalità pubblicistica; pertanto non costituiva un acquisto o un’alienazione immobiliare soggetto alla competenza consiliare ex art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000. La competenza della Giunta è residuale e non può essere compressa mediante interpretazione analogica delle materie tassativamente riservate al Consiglio. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo l’ordine di sgombero quale atto autoritativo e terminale esecutivo dei precedenti provvedimenti repressivi della lottizzazione abusiva e di acquisizione al patrimonio comunale. Lo sgombero è funzionale alla demolizione delle opere abusive e trova fondamento nel potere implicito connesso all’obbligo di demolizione previsto dall’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, senza che sia necessario dimostrare la concreta destinazione dei beni a un pubblico servizio ai fini dell’esercizio dell’autotutela esecutiva. La controversia sugli atti di sgombero rientra nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di provvedimenti repressivi in materia urbanistico-edilizia. Infine, è stato escluso lo sviamento: la deliberazione perseguiva la finalità pubblicistica dichiarata di realizzare un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale, mentre gli appellanti non avevano fornito elementi precisi e concordanti idonei a dimostrare una finalità illecita diversa. L’appello è stato respinto; le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 3, c.p.a.

    qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati

    In appello sono ammessi soltanto motivi aggiunti propri, concernenti ulteriori vizi di atti già impugnati e risultanti da documenti non prodotti in primo grado; sono inammissibili i motivi aggiunti diretti contro nuovi atti sopravvenuti.

  • art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000

    acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari

    La competenza consiliare è limitata alle ipotesi tassativamente indicate dalla legge e non comprende un atto privo di effetti traslativi che si limiti a qualificare e destinare beni già acquisiti al patrimonio comunale.

  • art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio

    La Giunta è organo politico-esecutivo con competenza generale e residuale per gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o ad altri organi.

  • art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere

    L’acquisizione delle aree abusivamente lottizzate al patrimonio comunale e l’obbligo di demolizione costituiscono il presupposto per gli atti esecutivi necessari a rendere possibile la demolizione, compreso lo sgombero degli immobili.

  • art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    L’obbligo comunale di demolire le opere abusive acquisite al patrimonio fonda anche il potere implicito di ordinare il rilascio e lo sgombero degli immobili, quando ciò sia necessario per procedere alla demolizione.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Le controversie relative agli atti e provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, compresi gli ordini di sgombero che costituiscano esecuzione di precedenti misure repressive edilizie.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Il riferimento all’autotutela esecutiva sui beni pubblici non esclude, nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, il distinto fondamento del potere implicito di sgombero nell’obbligo legale di demolizione.

  • art. 826 c.c.

    La questione della destinazione concreta del bene a pubblico servizio non è decisiva per lo sgombero funzionale alla demolizione di opere abusive già acquisite al patrimonio comunale.

Massime di principio

  • L’art. 104, comma 3, c.p.a. consente in appello soltanto motivi aggiunti diretti a dedurre ulteriori vizi di atti già impugnati, emersi da documenti non prodotti in primo grado; è inammissibile l’impugnazione, per la prima volta in appello, di atti nuovi e sopravvenuti, che devono essere contestati con autonomo ricorso davanti al TAR, salvo il rispetto delle relative condizioni processuali.
  • Nel sistema del TUEL la competenza del Consiglio comunale sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari è tassativa e non può essere estesa analogicamente. Quando un atto comunale si limita a qualificare come indisponibili e a destinare a finalità pubblicistiche beni immobili già acquisiti al patrimonio comunale, senza produrre un nuovo effetto traslativo, esso non rientra nella competenza consiliare prevista dall’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000, ma nella competenza residuale della Giunta.
  • L’ordine di sgombero di un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale in conseguenza di una lottizzazione abusiva è un provvedimento amministrativo autoritativo, quando costituisce atto esecutivo e propedeutico alla demolizione delle opere abusive; il relativo potere trova fondamento implicito nell’obbligo comunale di demolizione previsto dall’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001.
  • Le controversie sugli ordini di sgombero che costituiscono il terminale esecutivo di provvedimenti di demolizione e acquisizione di opere abusive appartengono alla giurisdizione amministrativa, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, indipendentemente dalla qualificazione dell’immobile come appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dell’ente.
  • Lo sviamento di potere non può essere dimostrato mediante mere supposizioni o il solo richiamo a vicende giudiziarie parallele: occorrono elementi precisi e concordanti dai quali emerga che l’amministrazione abbia perseguito una finalità concreta diversa da quella istituzionale dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLocalizzazione di opere e impiantiAppelloGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiIncompetenzaEccesso di potereRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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