Risposta n. 204 del 25/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente sostiene che l’iscrizione all’AIRE abbia valore solo dichiarativo e che la residenza estera effettiva possa essere provata anche in assenza o in ritardo dell’iscrizione, senza pregiudizio per il cittadino dovuto ai tempi amministrativi.
Regime speciale impatriati e requisito di residenza estera/AIRE per il rientro in Italia
Il quesito
La contribuente chiede se, rientrando in Italia nel 2019 dopo aver lavorato e risieduto a Londra dal 2016, possa accedere al regime impatriati e se la tardiva iscrizione all’AIRE le impedisca di computare tutto il periodo di residenza estera richiesto.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il requisito possa essere soddisfatto se la contribuente prova, anche ai sensi della Convenzione Italia-Regno Unito, la residenza estera per almeno due periodi d’imposta e se gli altri requisiti sono rispettati; in alternativa, se il rientro avviene dal 2020, si applicano le nuove regole del DL 34/2019, con imponibile al 30% (o al 10% in alcune regioni).
Regime speciale per lavoratori impatriati e iscrizione all’AIRE
L’interpello riguarda la possibilità, per una cittadina italiana residente a Londra, di accedere al regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il tema centrale è la rilevanza della residenza estera effettiva e dell’iscrizione all’AIRE ai fini del requisito temporale di permanenza all’estero prima del rientro in Italia.
Fattispecie rappresentata
La contribuente, laureata nel 2016 presso l’Università "BETA", si è trasferita a Londra nel 2016, dove ha lavorato con contratto a tempo indeterminato dapprima per "GAMMA" e poi, dal 2018, per "DELTA". Dichiara di aver sempre risieduto a Londra dal 2016, anche tramite diversi contratti di locazione, e di aver presentato domanda di iscrizione all’AIRE nel 2016, con iscrizione effettiva nel 2017. Prevedendo il rientro in Italia nel 2019, chiede se possa beneficiare del regime impatriati.
Quesito posto all’Agenzia
L’istante formula due interrogativi principali:
- se il requisito della residenza all’estero per almeno 24 mesi prima del rientro, richiesto dall’articolo 2 del TUIR ai fini dell’accesso al regime, sia soddisfatto nel suo caso;
- se il ritardo nella procedura di iscrizione all’AIRE possa penalizzarla, facendo perdere un intero periodo d’imposta utile a integrare i due anni di residenza fuori dal territorio dello Stato.
Soluzione interpretativa del contribuente
La contribuente ritiene di possedere i requisiti per il regime speciale. Sostiene che l’iscrizione all’AIRE non abbia natura costitutiva ma solo dichiarativa, e che quindi la mancata o tardiva iscrizione non escluda la residenza effettiva all’estero, ove sia dimostrato che il centro degli interessi economici e personali era stabilmente fuori dall’Italia. Ritiene inoltre che i tempi di lavorazione della pratica AIRE non debbano ricadere negativamente sul cittadino.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, che prevede per i lavoratori impatriati un’agevolazione temporanea sui redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, con concorso al reddito complessivo nella misura del 50% per un quinquennio.
Per il comma 2 dell’articolo 16, l’Agenzia richiama il decreto ministeriale 26 maggio 2016, attuativo della legge n. 238 del 2010, che identifica i destinatari del beneficio tra i cittadini UE in possesso di laurea che abbiano svolto continuativamente attività di lavoro, autonoma o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure attività di studio all’estero negli ultimi 24 mesi o più conseguendo una laurea o specializzazione post lauream.
Viene inoltre richiamato l’articolo 2 del TUIR, secondo cui sono residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile), siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure abbiano domicilio o residenza nel territorio dello Stato: i criteri sono alternativi.
L’Agenzia richiama poi la legge n. 470 del 1988 sull’AIRE e l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2019, che ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 6 della stessa legge, stabilendo la decorrenza degli effetti della dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero dalla data di presentazione, se non già resa la dichiarazione presso il comune di ultima residenza. È richiamato anche l’abrogato articolo 7 del DPR n. 323 del 1989, che faceva decorrere la data di ricezione da parte dell’ufficiale d’anagrafe.
Infine, l’Agenzia menziona l’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha modificato l’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, introducendo un nuovo comma 5-ter dedicato ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia, oltre al comma 5-bis che prevede una riduzione dell’imponibile al 10% per chi trasferisce la residenza in alcune regioni del Mezzogiorno.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che, per il comma 2 dell’articolo 16, il requisito della residenza all’estero non è espressamente quantificato dalla norma primaria come nel comma 1; tuttavia, con la risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, ha già chiarito che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente per integrare il requisito della non residenza in Italia e accedere al beneficio.
Per i soggetti interessati, l’agevolazione è subordinata anche al trasferimento della residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e all’impegno a permanervi per almeno due anni.
Parere dell’Agenzia sul caso concreto
Nel caso specifico, l’Agenzia osserva che la contribuente risulta iscritta all’AIRE dal 2017, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Con riferimento al problema del ritardo nell’iscrizione, precisa che la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 22 del 2019, se confermata in conversione, avrebbe comunque efficacia non utile alla fattispecie, perché alla data indicata nell’istanza la contribuente risultava già iscritta all’AIRE.
Di conseguenza, se il rientro in Italia è avvenuto nei primi mesi del 2019, il requisito della residenza estera per almeno due periodi d’imposta non risulta soddisfatto. Se invece il rientro è avvenuto dopo la data utile del 2019 tale da far maturare 183 giorni nel secondo periodo d’imposta di residenza fuori dallo Stato, il requisito risulta integrato e la contribuente può accedere al regime impatriati dal periodo d’imposta 2020.
Rilievo della Convenzione contro le doppie imposizioni
L’Agenzia evidenzia che, per i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia, il nuovo comma 5-ter dell’articolo 16 consente di comprovare la residenza estera anche tramite i criteri previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo l’Agenzia, la ratio di tale disposizione è valorizzare la prova convenzionale della residenza estera e la norma può essere letta in modo coerente anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già nel 2019.
Pertanto, nel caso in esame, se la contribuente fosse in grado di dimostrare la residenza nel Regno Unito dal 2016 ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, e sempre che siano rispettati gli altri requisiti previsti, nulla osterebbe all’accesso al beneficio fiscale.
Limiti dell’interpello e controllo dei fatti
L’Agenzia precisa che la verifica dell’effettiva residenza all’estero implica accertamenti su elementi fattuali che non possono essere oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.
Regime applicabile dal periodo d’imposta 2020
Qualora la contribuente acquisisse la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2020, troverebbero applicazione le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2019. In base al nuovo comma 1 dell’articolo 16, i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo solo per il 30% del loro ammontare, con una riduzione dell’imponibile pari al 70%. Inoltre, il comma 5-bis riduce la percentuale imponibile al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Conclusioni operative
La risposta si fonda sulla normativa vigente al momento dell’interpello e richiama l’attenzione sulle possibili modifiche derivanti dalla conversione dei decreti-legge n. 22 e n. 34 del 2019. In sintesi, per il regime impatriati ex articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, la contribuente può beneficiare dell’agevolazione se dimostra la residenza estera per almeno due periodi d’imposta, anche secondo la Convenzione Italia-Regno Unito, e se sussistono gli altri requisiti; in alternativa, per un rientro dal 2020, si applica il regime riformato con imponibile ridotto al 30% o al 10% nelle regioni agevolate.
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