Risposta n. 205 del 25/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che il beneficio spetti, perché il premio è variabile, collegato a un indicatore misurabile e verificabile (EBITDA), con obiettivo incrementale rispetto al 2017, l’accordo è stato depositato nei termini e la circostanza che sia stato firmato a fine 2018 non impedirebbe l’applicazione dell’agevolazione.
Detassazione dei premi di risultato e requisiti di "periodo congruo" e obiettivi incrementali per un premio 2018 erogato nel 2019.
Il quesito
Si chiede se il premio di risultato relativo al 2018, previsto da un accordo aziendale sottoscritto il 26 novembre 2018 e da erogare nel 2019, possa beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato, nonostante la stipula dell’accordo sia avvenuta a ridosso della chiusura dell’anno di maturazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia nega l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10%: il requisito del "periodo congruo" implica che i criteri di misurazione degli incrementi siano predeterminati con ragionevole anticipo rispetto alla produttività oggetto di misurazione; nel caso esaminato, l’accordo è stato sottoscritto troppo vicino alla fine del periodo di maturazione (2018), rendendo inammissibile una determinazione postuma o sostanzialmente contestuale dell’incremento. Di conseguenza, il premio non può fruire della tassazione agevolata.
Detassazione dei premi di risultato: accordo firmato a fine 2018 e premio erogato nel 2019
L’interpello riguarda la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 10% a un premio di risultato relativo al 2018, erogato nel 2019 sulla base di un accordo aziendale sottoscritto il 26 novembre 2018. Il tema centrale è se, in presenza di un obiettivo incrementale e di un premio collegato all’EBITDA, siano rispettati i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa.
Fattispecie e contesto aziendale
La società istante, operante nel settore dei giochi, delle scommesse e del gioco online, si è trovata in una situazione sindacale complessa per effetto di operazioni straordinarie e della coesistenza di diversi CCNL applicati ai dipendenti: metalmeccanici e terziario, distribuzione e servizi.
Nel 2018 erano state avviate trattative per un nuovo contratto integrativo aziendale, ma il negoziato non si era concluso entro l’anno. La società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali la volontà di applicare il CCNL Terziario anche ai dipendenti inquadrati come metalmeccanici, con effetto dal 1° novembre 2018; tuttavia, il giudice del lavoro, con decreto del 21 novembre 2018, aveva disposto la continuazione dell’applicazione del CCNL metalmeccanici per gli iscritti e per gli altri lavoratori che ne facessero richiesta.
Per evitare un vuoto nella disciplina del salario variabile, il 26 novembre 2018 la società ha stipulato con le RSA, assistite dalle rispettive segreterie, un accordo per istituire un Premio di Risultato annuale per il solo personale disciplinato dal CCNL Terziario. In seguito, il 23 gennaio 2019 si è svolto un incontro con la nuova RSU dei metalmeccanici, che ha manifestato l’intenzione di aderire all’accordo, garantendone l’applicazione ai propri iscritti.
Caratteristiche del Premio di Risultato
Il premio era strutturato come variabile e non determinabile a priori, ma solo a consuntivo, sulla base dell’EBITDA 2018 confrontato con il dato previsionale di budget pari a 137,5 milioni di euro, indicato come obiettivo incrementale rispetto al 2017.
Era prevista la seguente scala di attribuzione:
- fino all’80% dell’obiettivo: 0%
- oltre l’80% e fino al 90%: 50%
- oltre il 90% e sotto il 100%: 80%
- almeno al 100%: 100%
L’importo massimo lordo era pari a euro 2.800,00. Il premio veniva riconosciuto in misura uguale per tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall’inquadramento, con previsione di omnicomprensività rispetto agli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, ed esclusione dalla base di calcolo del TFR ai sensi dell’articolo 2120, secondo comma, del codice civile.
L’erogazione era prevista entro luglio 2019 ai dipendenti a tempo indeterminato del CCNL Terziario, esclusi i dirigenti, in forza al 31 dicembre 2018, in servizio al momento del pagamento e con attività lavorativa prestata per tutto l’anno di maturazione. Il premio era inoltre riproporzionato per assunzioni in corso d’anno, per il part-time e per alcune assenze, con esclusione di ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, maternità obbligatoria, allattamento, infortuni sul lavoro e permessi ex legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3.
L’accordo era stato depositato telematicamente entro 30 giorni presso la Direzione territoriale del Ministero del lavoro, con dichiarazione di conformità alle disposizioni dell’articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 e del DM 25 marzo 2016.
Quesito del contribuente
La società ha chiesto se, per il premio relativo al 2018 e da erogare nel 2019 in forza dell’accordo del 26 novembre 2018, fosse applicabile l’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
La società sosteneva che tutti i requisiti dell’agevolazione fossero rispettati.
In particolare, riteneva che:
- l’accordo fosse un contratto aziendale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, anche se non sottoscritto da tutte le sigle sindacali comparativamente più rappresentative;
- non fosse ostativo il fatto che il contratto disciplinasse solo il premio di risultato;
- non fosse ostativo il fatto che il contratto fosse stato sottoscritto quando il 2018 era ormai quasi concluso;
- il parametro EBITDA fosse un indicatore misurabile e verificabile di redditività;
- l’obiettivo fosse effettivamente incrementale rispetto al 2017;
- il deposito telematico nei termini fosse stato effettuato correttamente.
La società richiamava anche la prassi dell’Agenzia, in particolare la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018 e la risposta n. 143 del 28 dicembre 2018, per sostenere che il premio potesse essere agevolato se il parametro effettivamente conseguito risultava incrementale rispetto all’anno precedente.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015, come modificato da successive disposizioni legislative;
- il DM 25 marzo 2016, che disciplina le modalità applicative dell’agevolazione;
- le circolari n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 2018;
- la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018.
Viene ricordato che il regime agevolato consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, entro il limite complessivo di euro 3.000 lordi, purché la corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili secondo i criteri del decreto attuativo.
Il decreto ministeriale precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica rispetto a un "periodo congruo" definito dall’accordo, con riscontro oggettivo tramite indicatori numerici o di altro genere.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia riconosce che il premio presenta, in astratto, le caratteristiche della retribuzione premiale agevolabile e che l’EBITDA è un indicatore idoneo a misurare la redditività.
Tuttavia, ritiene decisivo il profilo temporale: la funzione incentivante della norma richiede che la maturazione del premio avvenga dopo la stipula del contratto e sulla base di obiettivi e criteri di misurazione predeterminati con congruo anticipo rispetto alla produttività futura da realizzare. Il "periodo congruo" può essere annuale, infrannuale o ultrannuale, ma deve comunque consentire un confronto tra il risultato del periodo e quello antecedente.
Nel caso esaminato, l’accordo è stato sottoscritto il 26 novembre 2018, quindi in prossimità della fine del periodo di maturazione cui il premio si riferisce. Secondo l’Agenzia, il valore dell’EBITDA 2018 e il suo incremento rispetto al 2017 erano già, in sostanza, definibili alla data di sottoscrizione. Questo rende inammissibile una determinazione "postuma" o comunque troppo ravvicinata dei criteri di misurazione.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che la società, in qualità di sostituto d’imposta, non può applicare ai premi in esame l’aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
In sintesi, pur essendo il premio formalmente collegato a un indicatore misurabile e a un obiettivo incrementale, manca il requisito sostanziale della predeterminazione dei criteri con ragionevole anticipo rispetto al periodo di maturazione: per questo l’agevolazione non spetta.
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