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Interpello

Risposta n. 207 del 25/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata iscrizione all'AIRE non esclude di per sé l'agevolazione per i rientri fino al 31 dicembre 2019, se il contribuente dimostra la residenza fiscale estera per i due periodi d'imposta precedenti secondo la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e sussistono gli altri requisiti di legge.

Regime agevolato docenti/ricercatori impatriati e rilevanza della mancata iscrizione AIRE.

Il quesito

Se un ricercatore rientrato in Italia dopo anni di attività all'estero, ma mai iscritto all'AIRE, possa comunque accedere al regime agevolativo dell'art. 44 del DL 78/2010.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che l'istante possa beneficiare del regime agevolato dall'anno d'imposta 2019, nel testo vigente al 31 dicembre 2018, a condizione che provi la residenza estera per i due anni precedenti ai sensi della convenzione internazionale Italia-Estero e restino ferme le ulteriori condizioni previste; precisa inoltre che l'effettiva residenza fiscale è un accertamento di fatto non oggetto di interpello.

Regime agevolato docenti/ricercatori impatriati e mancata iscrizione AIRE

L’interpello riguarda l’applicazione del regime fiscale agevolativo previsto per docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo aver svolto attività all’estero. Il punto centrale è se la mancata iscrizione all’AIRE impedisca l’accesso al beneficio, nonostante l’interessato abbia lavorato stabilmente all’estero per diversi anni.

Fattispecie e contesto

L’istante è un ricercatore a tempo determinato assunto presso il Dipartimento dell’Università “BETA” dal 2018. Prima del rientro in Italia ha trascorso circa cinque anni e mezzo all’estero: un anno presso “DELTA” e circa quattro anni e mezzo presso “GAMMA”.

Nel 2018, in occasione dell’assunzione presso l’università italiana, ha chiesto l’applicazione del regime agevolato di cui all’articolo 44 del DL n. 78 del 2010 sugli emolumenti percepiti in Italia. L’Ufficio trattamento economico dell’ateneo ha negato il beneficio perché il contribuente non si era mai cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e non risultava iscritto all’AIRE.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, pur non essendosi mai iscritto all’AIRE, possa comunque accedere al regime agevolativo per docenti e ricercatori rientrati in Italia. Sostiene che l’assenza di iscrizione anagrafica all’estero non dovrebbe essere decisiva e che debba invece considerarsi la sua effettiva residenza e domiciliazione all’estero, documentata dalla continuità dell’attività lavorativa e dal pagamento delle imposte nel Paese estero.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

Secondo il contribuente, la mancata iscrizione all’AIRE non è sufficiente a escludere il regime di favore, poiché la normativa richiamata non subordinerebbe espressamente il beneficio a tale requisito. Egli ritiene che vadano applicate le nozioni civilistiche di residenza e domicilio di cui all’articolo 43 del codice civile e che la sua permanenza all’estero, stabile e non occasionale, integri il requisito della residenza estera.

L’istante afferma inoltre di poter superare l’eventuale presunzione di residenza fiscale in Italia dimostrando, mediante contratti di lavoro e documentazione fiscale estera, la propria residenza all’estero per il periodo rilevante.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede l’esclusione dal reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che:

  • possiedono un titolo di studio universitario o equiparato;
  • sono stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
  • tornano in Italia acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia e per i tre periodi d’imposta successivi, purché permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Vengono inoltre richiamate:

  • la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011;
  • la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017;
  • la risoluzione n. 146/E del 29 novembre 2017.

Tali documenti chiariscono che la residenza fiscale italiana, ai fini dell’articolo 44, deve essere acquisita in conseguenza dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia.

L’Agenzia richiama anche l’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono fiscalmente residenti in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, le persone fisiche che:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • oppure hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile;
  • oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.

Tali criteri sono alternativi e la sola iscrizione anagrafica integra una presunzione legale assoluta di residenza fiscale in Italia.

Incidenza delle modifiche introdotte dal DL n. 34 del 2019

L’Agenzia evidenzia che l’articolo 44 è stato modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. decreto crescita, in vigore dal 1° maggio 2019. Il nuovo comma 3-quater consente ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE di accedere ai benefici fiscali se rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni per il periodo richiesto dalla norma.

Lo stesso decreto prevede anche una disciplina transitoria per i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2019 e per i periodi d’imposta ancora accertabili o oggetto di contenzioso, mantenendo applicabile il testo dell’articolo 44 vigente al 31 dicembre 2018. Non è comunque previsto alcun rimborso per le imposte versate spontaneamente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base della ratio della novella normativa, che consente ai soggetti non iscritti all’AIRE di dimostrare la residenza estera secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni, l’Agenzia ritiene che anche i docenti e ricercatori rientrati fiscalmente in Italia entro il 31 dicembre 2019 possano beneficiare dell’agevolazione, nel testo vigente al 31 dicembre 2018, se dimostrano la residenza fiscale all’estero per i due periodi d’imposta precedenti secondo la convenzione applicabile.

Nel caso specifico, pertanto, l’istante può accedere al regime di favore dall’anno d’imposta 2019, a condizione che provi la residenza all’estero per i due anni d’imposta precedenti ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese estero in cui ha svolto la propria attività, e sempre che siano presenti gli altri requisiti previsti dalla legge.

L’Agenzia precisa però che l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto, non valutabile in sede di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che, per i rientri fino al 31 dicembre 2019, la mancata iscrizione all’AIRE non preclude automaticamente il regime agevolato per docenti e ricercatori. Ciò che rileva è la possibilità di dimostrare la residenza fiscale estera secondo le convenzioni internazionali applicabili e il possesso degli altri requisiti richiesti dall’articolo 44 del DL n. 78 del 2010.

Resta comunque necessario verificare, in concreto, la prova della residenza estera e l’esistenza delle ulteriori condizioni di accesso al beneficio.

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