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Interpello

Risposta n. 209 del 26/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, il volume d’affari rilevante dovrebbe coincidere solo con quello generato dalle cessioni ai consumatori finali nello spaccio aperto al pubblico, in quanto riconducibile alle operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972; di conseguenza, essendo tale importo inferiore alla soglia, l’obbligo dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2020.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e determinazione del volume d’affari rilevante per la decorrenza dell’obbligo.

Il quesito

La società istante chiede quale volume d’affari IVA debba essere considerato per stabilire se l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorra dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, considerando sia le vendite fatturate a titolari di partita IVA e intra-UE sia gli scontrini emessi verso consumatori finali nello spaccio al pubblico.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 2 del d.lgs. 127/2015 e chiarisce che la decorrenza dell’obbligo dipende dal volume d’affari dell’anno precedente, da intendersi ai sensi dell’articolo 20 del DPR 633/1972 come volume d’affari complessivo del contribuente e non limitato a singole attività. Poiché il volume d’affari IVA 2018 dell’istante supera 400.000 euro, l’obbligo decorre dal 1° luglio 2019.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e calcolo del volume d’affari

L’interpello riguarda la corretta individuazione del volume d’affari da assumere per determinare la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. La questione nasce per un soggetto che svolge sia vendite documentate con fattura sia cessioni al dettaglio a consumatori finali presso uno spaccio aperto al pubblico.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La srl istante svolge attività di produzione e commercio e, nel 2018, ha dichiarato un volume d’affari IVA composto da due grandi componenti:

  • cessioni a titolari di partita IVA e cessioni intracomunitarie documentate con fattura;
  • cessioni a consumatori finali presso lo spaccio aperto al pubblico nella sede sociale, documentate con scontrini fiscali.

Il dubbio riguarda il momento di decorrenza dell’obbligo introdotto dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, ai fini della soglia di volume d’affari che consente la decorrenza differenziata dell’obbligo:

  • debba considerarsi il volume d’affari complessivo dichiarato ai fini IVA;
  • oppure solo la parte riferibile alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/1972, cioè le vendite ai consumatori finali nello spaccio aperto al pubblico.

In sostanza, la società chiede se la soglia di 400.000 euro vada calcolata sull’intero volume d’affari o soltanto sui corrispettivi del punto vendita al pubblico.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che il riferimento normativo all’articolo 22 del DPR 633/1972 imponga di considerare solo le “cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico”.

Di conseguenza, secondo la tesi del contribuente, il volume d’affari rilevante sarebbe quello generato dalle sole cessioni ai consumatori finali nello spaccio aperto al pubblico, pari all’importo indicato nell’istanza. Poiché tale importo sarebbe inferiore alla soglia, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2020.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, che prevede:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • l’anticipo della decorrenza al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • la sostituzione, tramite tale meccanismo, degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR 633/1972.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 20 del DPR 633/1972, che definisce il volume d’affari come l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione in un anno solare.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dipende dal volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente. In assenza di una diversa definizione nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, il volume d’affari deve essere inteso secondo l’articolo 20 del DPR 633/1972.

In coerenza con la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, l’Agenzia chiarisce che:

  • il volume d’affari è quello complessivo del soggetto passivo;
  • non va limitato a una sola delle attività svolte dal contribuente;
  • ciò vale anche quando il soggetto svolga sia operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 sia altre operazioni soggette a fatturazione.

Nel caso concreto, poiché il volume d’affari IVA dichiarato per il 2018 ammonta a un importo superiore a 400.000 euro, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019.

Conclusioni operative

L’interpello viene quindi risolto nel senso che la soglia di 400.000 euro va verificata sul volume d’affari complessivo del contribuente, non solo sui corrispettivi relativi alle vendite al dettaglio. Per l’istante, ciò comporta l’applicazione anticipata dell’obbligo dal 1° luglio 2019 e non dal 1° gennaio 2020.

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