Risposta n. 206 del 25/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Fondazione ritiene di dover recuperare da ciascun dipendente l’importo originariamente erogato al lordo delle ritenute IRPEF e di rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta restituzione.
Restituzione al soggetto erogatore di somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi riformata
Il quesito
La Fondazione chiede come debba gestire, ai fini fiscali, il recupero delle somme pagate a quattro dipendenti in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello, chiedendo in particolare se la restituzione debba avvenire al lordo delle ritenute IRPEF e quale documentazione rilasciare ai dipendenti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, se le somme restituite erano state tassate, trova applicazione l’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR. Nel caso concreto l’Ente deve recuperare l’importo lordo delle ritenute IRPEF; se il rapporto di lavoro è ancora in essere, può riconoscere il corrispondente onere deducibile fino a capienza del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), TUIR. Se il rapporto è cessato, deve rilasciare una dichiarazione che attesti la percezione delle somme al lordo delle ritenute, così da consentire ai dipendenti la deduzione in dichiarazione o, se del caso, il rimborso dell’imposta non dedotta.
Restituzione di somme erogate in esecuzione di sentenza poi riformata
L’interpello riguarda il trattamento fiscale delle somme corrisposte da una Fondazione a quattro dipendenti in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello con declaratoria di non debenza degli importi riconosciuti. Il quesito nasce dalla necessità di recuperare quanto pagato e di individuare il corretto comportamento fiscale del soggetto erogatore e dei percipienti.
Fattispecie concreta
La Fondazione "ALFA" riferisce che, a seguito di sentenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, era stata condannata a pagare ai dipendenti ricorrenti una somma complessiva al lordo delle trattenute di legge. L’importo era stato liquidato in tre rate di pari importo nei mesi di novembre 2015, gennaio 2016 e marzo 2016. Su tali somme erano stati applicati i contributi previdenziali ed era stata effettuata la tassazione separata IRPEF.
Successivamente, la Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado, stabilendo che le somme non erano dovute. Di conseguenza, l’Ente istante deve recuperare le somme già erogate.
Quesito del contribuente
La Fondazione chiede di sapere quale sia il corretto comportamento fiscale da adottare nel recupero delle somme, in particolare se:
- l’importo debba essere restituito dai dipendenti al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di pagamento;
- debba essere rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta restituzione;
- e, più in generale, quale sia il trattamento dell’operazione ai fini della deducibilità o del rimborso delle imposte.
Soluzione interpretativa prospettata
La soluzione prospettata dal contribuente è che ciascun dipendente restituisca l’importo ricevuto al lordo delle ritenute IRPEF e che la Fondazione rilasci una certificazione attestante l’avvenuta restituzione della somma.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, secondo cui dal reddito complessivo sono deducibili, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi, le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
Viene inoltre richiamata la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, nonché le risoluzioni 29 luglio 2005, n. 110/E, e 29 febbraio 2008, n. 71/E, che avevano chiarito la ratio della disposizione: consentire il recupero delle imposte pagate su somme percepite e poi restituite, colmando il vuoto derivante dall’assenza dell’istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati per cassa.
L’Agenzia richiama anche l’art. 51, comma 2, lett. h), TUIR, che consente al sostituto d’imposta di riconoscere direttamente l’onere deducibile fino a capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione, con effetto di ridurre il reddito imponibile.
Infine, si fa riferimento alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 174, della legge n. 147 del 2013, che ha ampliato la portata della deduzione consentendo, per l’importo non dedotto per incapienza, la deduzione nei periodi d’imposta successivi oppure, in alternativa, la richiesta di rimborso dell’imposta corrispondente, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 5 aprile 2016. Sono richiamate anche le istruzioni ai modelli Redditi 2019 e 730/2019, che recepiscono tali regole.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che la disciplina dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), presuppone che le somme restituite siano state effettivamente assoggettate a tassazione. Inoltre, la previsione è coerente soprattutto nei casi di restituzione dell’intera somma tassata.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Ente istante deve recuperare da ciascun dipendente la somma stabilita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate quando le somme erano state erogate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Se il rapporto di lavoro è ancora in essere, la Fondazione può riconoscere direttamente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), TUIR, l’onere deducibile di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis), fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente. In tal caso, il reddito imponibile del lavoratore va determinato al netto della somma restituita.
Se invece il rapporto di lavoro è cessato, l’Ente deve rilasciare una dichiarazione che attesti la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di pagamento, così da consentire ai dipendenti di fruire della deduzione in dichiarazione dei redditi o, se del caso, del rimborso dell’imposta non dedotta.
Parere conclusivo dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate considera corretta la restituzione dell’importo al lordo delle ritenute IRPEF e conferma il diritto alla deduzione previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR per le somme restituite e già tassate. La modalità operativa cambia a seconda dello stato del rapporto di lavoro:
- se il rapporto è in essere, la deduzione può essere riconosciuta dal sostituto d’imposta fino a capienza;
- se il rapporto è cessato, il contribuente deve ricevere una dichiarazione utile a far valere la deduzione o il rimborso in dichiarazione.
In sostanza, l’Agenzia valida l’impostazione della Fondazione, precisando che il recupero deve avvenire sul lordo già tassato e che l’agevolazione fiscale spetta nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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