Sentenza del 10/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Comunicazione preventiva di ipoteca - atti prodromici - notifica - Prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato, da un lato, la validità della comunicazione preventiva di ipoteca, sostenendo che fosse priva di adeguata motivazione e assimilabile a una comunicazione di iscrizione ipotecaria. Dall’altro, ha eccepito la prescrizione dei crediti relativi a IRPEF, IVA, IRAP, Canone RAI e contributi camerali, ritenendo decorso il termine senza validi atti interruttivi.
La decisione
La contestazione sulla motivazione della comunicazione preventiva è stata ritenuta infondata: tale comunicazione non equivale all’iscrizione dell’ipoteca e, quando ricorrono i presupposti di legge, l’iscrizione prevista dall’art. 77 del d.P.R. 602/1973 costituisce un atto dovuto. Pertanto, anche l’eventuale carenza motivazionale non avrebbe comportato la nullità dell’atto, una volta rispettate le garanzie procedurali. Quanto alla prescrizione, per i crediti indicati è stato applicato il termine ordinario decennale; la regolare notifica delle cartelle di pagamento interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine. Nel complesso, le contestazioni del contribuente non sono state accolte.
Norme richiamate
Art. 77 d.P.R. 602/1973
Quando si verificano i presupposti di legge, l’iscrizione ipotecaria rappresenta un atto dovuto.
La comunicazione preventiva non coincide con l’avvenuta iscrizione ipotecaria e non richiede necessariamente una motivazione analitica come quella propria di un provvedimento definitivo. L’eventuale vizio motivazionale non determina comunque la nullità se le garanzie di legge sono state rispettate.
Art. 50 d.P.R. 602/1973
La riscossione coattiva deve essere preceduta dal rispetto degli atti e delle garanzie procedurali previste dalla disciplina della riscossione.
Art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
La disposizione riguarda le modalità di notificazione degli atti tributari e rileva ai fini della verifica della regolarità della notifica.
Termine prescrizionale decennale per IRPEF, IVA, IRAP, Canone RAI e contributi CCIAA
Per le obbligazioni indicate è stato ritenuto applicabile il termine ordinario di dieci anni. Una notifica regolare della cartella o di altro valido atto interrompe la prescrizione e determina la decorrenza di un nuovo termine.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di ipoteca è un atto prodromico e non equivale all’iscrizione dell’ipoteca; la sua impugnazione deve quindi concentrarsi sulla regolarità della procedura, sull’esistenza del debito e sul rispetto delle garanzie previste dalla legge.
- La mancata o insufficiente motivazione della comunicazione non comporta automaticamente la nullità, soprattutto quando l’atto consente al destinatario di conoscere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.
- Prima di eccepire la prescrizione occorre ricostruire integralmente la sequenza degli atti notificati: una notifica validamente eseguita può interrompere il termine e farlo decorrere nuovamente.
- La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascun credito e sulla base della relativa natura, delle norme applicabili e degli eventuali atti interruttivi, senza presumere che il semplice decorso del tempo renda automaticamente inesigibile il debito.
- Quando ricorrono i presupposti dell’art. 77 del d.P.R. 602/1973, l’iscrizione ipotecaria può costituire un atto dovuto; la contestazione deve quindi dimostrare l’assenza dei presupposti, l’irregolarità della notifica o la violazione delle garanzie procedurali.
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