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Sentenza

Sentenza del 10/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accisa - addizionale provinciale - rimborso - istanza del consumatorefinale - legittimità - sussiste - abolizione dell'addizionale - decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica relativa ai consumi fatturati nel periodo 2010-2011. La richiesta si fondava sull’illegittimità dell’imposta alla luce della direttiva 2008/118/CE, che vietava agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa ulteriori imposte indirette, salvo che perseguissero finalità specifiche e fossero conformi alle norme fiscali dell’Unione europea. Inoltre, è stata riconosciuta la legittimazione del consumatore finale a presentare direttamente l’istanza di rimborso.

La decisione

La domanda di rimborso è stata ritenuta legittima. L’addizionale provinciale, abolita dal 1° gennaio 2012, poteva essere contestata anche per i consumi fatturati nel periodo 2010-2011, poiché la sua finalità generica di assicurare risorse agli enti locali non costituiva una finalità specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE. La direttiva è stata ritenuta sufficientemente precisa e incondizionata, quindi self-executing e direttamente invocabile. Il consumatore finale è stato riconosciuto legittimato a chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 504/1992.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 504/1992

    La disposizione consente al consumatore finale di presentare direttamente la richiesta di rimborso dell’accisa o di somme indebitamente versate, riconoscendogli la legittimazione ad agire.

  • Direttiva 2008/118/CE

    La direttiva vieta l’applicazione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, salvo che tali imposte abbiano finalità specifiche e siano conformi alle norme fiscali dell’Unione europea. Un generico finanziamento delle funzioni istituzionali degli enti locali non è sufficiente a integrare una finalità specifica. La disposizione è stata considerata self-executing.

  • Addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica

    L’addizionale, abolita dal 1° gennaio 2012, è stata ritenuta non conforme al diritto dell’Unione per il periodo anteriore, compreso tra il 2010 e il 2011, in assenza di una finalità specifica.

Massime di principio

  • Il consumatore finale che ha sostenuto economicamente un’accisa o un’addizionale può essere legittimato a chiederne direttamente il rimborso, anche se il tributo è stato materialmente versato dal fornitore.
  • Un’imposta aggiuntiva su prodotti già soggetti ad accisa è compatibile con il diritto dell’Unione soltanto se persegue una finalità realmente specifica e non una generica esigenza di finanziamento pubblico.
  • Il semplice collegamento dell’imposta al finanziamento degli enti locali o delle loro funzioni istituzionali, senza una destinazione specifica e individuata, può non essere sufficiente a giustificarne la legittimità.
  • Una direttiva europea può essere invocata direttamente dal contribuente quando la disposizione rilevante è chiara, precisa e incondizionata e il termine di recepimento è scaduto.
  • La successiva abolizione di un tributo non esclude automaticamente il diritto di chiedere il rimborso per i periodi precedenti, se il tributo era incompatibile con il diritto dell’Unione durante il periodo di applicazione.

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