Sentenza del 10/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
TARSU - atti imposizione tributaria - notifica - prescrizione e decadenza - effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa spedizione dell’avviso effettuata dall’ente prima della scadenza del termine di decadenza è stata ritenuta tempestiva, anche se la consegna al contribuente è avvenuta successivamente. Pertanto, la successiva ricezione dell’atto non determina, di per sé, la decadenza dell’amministrazione, purché la consegna del plico al servizio postale sia avvenuta entro il termine previsto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività della notifica dell’avviso di rettifica TARSU rispetto al termine di decadenza previsto a carico dell’ufficio. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l’atto fosse tardivo perché ricevuto dopo la scadenza del termine. È stato invece applicato il principio generale della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante la notifica si perfeziona quando il plico viene consegnato all’ufficiale giudiziario o al servizio postale; per il destinatario si perfeziona quando egli riceve l’atto.
Norme richiamate
Art. 71 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall’art. 161 della legge 296/2006
La norma disciplina i termini e gli adempimenti relativi agli atti di accertamento o rettifica TARSU. Ai fini del rispetto del termine decadenziale dell’ente, rileva la tempestiva consegna dell’atto al servizio postale, non la data in cui il contribuente lo riceve.
Art. 161 della legge 296/2006
La disposizione ha modificato la disciplina applicabile agli atti tributari locali, incidendo anche sui termini entro i quali l’amministrazione deve procedere all’accertamento e alla notificazione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni effettuate tramite il servizio postale opera il principio della scissione degli effetti: il notificante rispetta il termine quando consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o all’operatore postale, mentre il destinatario è raggiunto dagli effetti quando riceve l’atto.
- Per valutare la decadenza dell’amministrazione tributaria occorre verificare la data di spedizione o di consegna del plico al servizio postale, non soltanto la data di effettiva ricezione da parte del contribuente.
- La ricezione successiva alla scadenza del termine non rende automaticamente tardivo l’atto, se l’ente dimostra che la spedizione è avvenuta tempestivamente.
- Il principio riguarda, in generale, anche gli atti di imposizione tributaria e non soltanto gli atti processuali, salvo che una specifica norma preveda diversamente.
- La tempestività deve essere provata attraverso documenti quali ricevuta di spedizione, distinta postale, avviso di ricevimento o tracciamento della notificazione.
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