Sentenza del 10/01/2018 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Euroritenuta - Rimborso - Omessa dichiarazione - Collaborazione volontaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'Euroritenuta. L'omessa indicazione dell'imposta nella dichiarazione annuale non preclude il rimborso, poiché deve prevalere il principio fondamentale di eliminazione della doppia imposizione sul reddito prodotto, sancito dall'art. 163 del d.P.R. 917/1986. L'adesione alla collaborazione volontaria non fa venir meno tale diritto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'Euroritenuta prevista dalla direttiva 2003/48/CE, sostenendo che tale importo dovesse essere riconosciuto come credito per evitare la doppia imposizione sul reddito prodotto all'estero. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato il rimborso poiché l'imposta non era stata indicata nella dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 165 del d.P.R. 917/1986. La questione riguardava quindi se l'omessa esposizione in dichiarazione impedisse il riconoscimento del credito, nonostante l'adesione alla collaborazione volontaria.
Norme richiamate
Art. 163 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Riconosce il principio fondamentale dell'eliminazione della doppia imposizione sul reddito prodotto. Tale principio impedisce che un contribuente sopporti una duplicazione dell'imposizione quando l'imposta estera o assimilata sia stata effettivamente versata.
Art. 165 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Disciplina il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero e prevede l'indicazione nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, secondo la sentenza, l'omessa esposizione dichiarativa non impedisce in assoluto il rimborso quando ciò sia necessario per evitare la doppia imposizione.
Direttiva 2003/48/CE
Disciplina l'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e la relativa Euroritenuta. L'importo versato può essere oggetto di rimborso o riconoscimento quando altrimenti determinerebbe una doppia imposizione.
Legge n. 186/2014
Ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione di attività e redditi detenuti all'estero. L'adesione a tale procedura non esclude il diritto del contribuente a far valere il principio di neutralità della doppia imposizione.
Massime di principio
- Il principio di eliminazione della doppia imposizione può prevalere su irregolarità o omissioni formali nella dichiarazione, quando l'imposta sia stata effettivamente versata e il rimborso sia comprovato.
- L'omessa indicazione di un'imposta estera o di una ritenuta nella dichiarazione non comporta necessariamente la perdita definitiva del relativo credito o rimborso, soprattutto se il contribuente dimostra il pagamento e l'effettiva duplicazione dell'imposizione.
- La collaborazione volontaria regolarizza le attività e i redditi non dichiarati, ma non può trasformarsi in una causa di doppia imposizione né privare il contribuente dei benefici derivanti dal riconoscimento delle imposte già pagate.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare il pagamento della ritenuta, la riconducibilità dell'imposta ai redditi regolarizzati e l'assenza di un doppio beneficio, chiedendo il rimborso anche quando l'importo non sia stato indicato tempestivamente in dichiarazione.
- La prevalenza del principio sostanziale contro la doppia imposizione non elimina automaticamente tutti gli obblighi dichiarativi: la possibilità di ottenere il rimborso dipende dalla prova del pagamento, dalla corretta qualificazione dell'imposta e dall'assenza di decadenze o altri impedimenti specifici.
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