Sentenza del 10/01/2018 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Rimborso - Accertamento infondato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata riconosciuta fondata. L’amministrazione finanziaria non può emettere o mantenere un atto impositivo illegittimo e trattenere somme non spettanti facendo leva sul mancato tempestivo impugnamento dell’atto. Il pagamento effettuato in acquiescenza non impedisce di chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato, purché l’istanza sia presentata entro il termine di 48 mesi previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte pagate erroneamente in esecuzione di un avviso di accertamento infondato. La questione riguarda la possibilità per l’amministrazione di trattenere somme non dovute solo perché il contribuente aveva prestato acquiescenza all’accertamento, nonché il rispetto dei termini per presentare l’istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
tutela dell’affidamento e della buona fede
L’amministrazione deve agire nel rispetto dell’affidamento e della buona fede del contribuente e non può trarre vantaggio dalla conservazione di somme non dovute in conseguenza di un atto impositivo illegittimo.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il contribuente può presentare domanda di rimborso delle somme versate indebitamente entro 48 mesi dal versamento, anche quando il pagamento sia avvenuto in acquiescenza a un avviso di accertamento poi rivelatosi infondato.
Massime di principio
- Il pagamento di un avviso di accertamento in acquiescenza non rende automaticamente dovute somme che, in concreto, risultino prive di fondamento.
- L’amministrazione finanziaria non può trattenere somme non spettanti soltanto perché il contribuente non ha impugnato tempestivamente l’atto impositivo.
- In caso di pagamento indebito, il contribuente deve verificare e rispettare il termine di 48 mesi per presentare l’istanza di rimborso previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973.
- La tutela dell’affidamento e della buona fede impone all’amministrazione di correggere gli effetti economici di una pretesa impositiva illegittima, anche se il contribuente aveva inizialmente scelto di pagare.
- La possibilità concreta di ottenere il rimborso dipende comunque dalla prova dell’infondatezza dell’accertamento, dell’effettivo pagamento e del rispetto dei termini di decadenza.
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