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Sentenza

Sentenza del 10/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Trento

Accertamento tributario - Processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sostenendo che l'avviso di accertamento fosse stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. La questione riguardava, in particolare, se l'emissione anticipata comportasse automaticamente l'illegittimità dell'atto oppure potesse essere giustificata da ragioni concrete di urgenza.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l'inosservanza del termine dilatorio non determini automaticamente l'illegittimità dell'avviso. L'emissione anticipata è legittima quando sussiste in concreto un requisito di urgenza, che deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria. Non è invece necessario che l'avviso espliciti formalmente le ragioni dell'urgenza. Nel caso esaminato, l'urgenza è stata riconosciuta perché la verifica era stata svolta dalla Guardia di Finanza e il tardivo riscontro dell'istituto bancario aveva ritardato la trasmissione del processo verbale all'Agenzia delle Entrate, lasciando all'Ufficio un tempo insufficiente per rispettare il termine di sessanta giorni senza incorrere nella decadenza dal potere accertativo. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente al contraddittorio, ma la sua violazione non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto se l'Amministrazione dimostra l'esistenza concreta di una situazione di urgenza. L'urgenza deve essere effettiva e non meramente enunciata; tuttavia, secondo la sentenza, non è indispensabile che le relative ragioni siano specificamente esplicitate nell'avviso.

Massime di principio

  • L'emissione dell'avviso di accertamento prima dei sessanta giorni dal processo verbale non comporta automaticamente la nullità o l'annullabilità dell'atto: occorre verificare se esistesse una concreta situazione di urgenza.
  • L'onere di provare l'urgenza grava sull'ente accertatore, che deve dimostrare circostanze oggettive idonee a giustificare l'emissione anticipata.
  • La possibile imminente decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento può costituire una ragione di urgenza, soprattutto quando il ritardo dipenda da soggetti o uffici esterni all'ente impositore.
  • La circostanza che la verifica sia stata svolta dalla Guardia di Finanza e che la documentazione bancaria sia pervenuta tardivamente può giustificare il mancato rispetto del termine, se il collegamento causale con il rischio di decadenza è concretamente dimostrato.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare non solo il mancato rispetto del termine, ma soprattutto l'effettiva assenza, non dimostrazione o non adeguatezza delle ragioni di urgenza.

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