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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 11.1.2024, n. 17.

Giustizia amministrativa202501307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 11 gennaio 2024, n. 17, relativa all'attribuzione della Carta del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per complessivi 1.500 euro relativi alle annualità 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla decorrenza di ciascun anno scolastico al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della Carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto della domanda. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione e, nel caso concreto, consentiva di ordinare l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'inottemperanza e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine prefissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine giudiziale può specificare le concrete modalità esecutive dell'obbligo derivante dal giudicato, imponendo l'adozione dell'atto dovuto e l'accredito delle somme spettanti al beneficiario.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo e determinato.
  • La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese, anche considerando il carattere seriale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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