Sentenza n. 1870/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto del visto d’ingresso per motivi di studio, Prot. n. 304 del 18 settembre 2025, notificato in data 24 settembre 2025, emanato dal Consolato d’Italia a Lagos; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto formulando incidentalmente domanda di istanza di revoca in autotutela e contestuale istanza cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato d’Italia a Lagos
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, deducendo vizi nella valutazione del requisito economico e, quanto al rischio migratorio, l’assenza di elementi oggettivi, chiari e concomitanti idonei a giustificare il rigetto. Il giudice ha ritenuto fondate le censure relative alla valutazione dei mezzi economici di sussistenza. La disponibilità economica doveva essere verificata sulla base dell’importo previsto dalla disciplina applicabile per il primo anno di studi, pari a euro 534,41 mensili e euro 6.947,33 annuali, e non mediante il riferimento generico a un’indeterminata capienza patrimoniale. La ricorrente aveva inoltre allegato ulteriori redditi e sostegni economici, che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare nella valutazione dell’effettività e solidità della provvista. Sono stati altresì rilevati profili critici nella valutazione del rischio migratorio, che deve fondarsi su indici fattuali oggettivi, chiari e concomitanti, nonché il mancato riesame da parte dell’amministrazione nonostante quanto disposto nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., accogliendo il ricorso e annullando il diniego del visto. Ha ritenuto insufficiente l’istruttoria e la motivazione sulla carenza del requisito economico, poiché l’amministrazione aveva utilizzato un parametro indeterminato di capienza patrimoniale anziché verificare la disponibilità dei mezzi richiesti per il primo anno di corso e considerare gli ulteriori redditi e sostegni allegati. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione degli esteri può valutare il rischio migratorio, ma tale valutazione deve essere sorretta da elementi fattuali oggettivi, chiari e concomitanti e superare il vaglio di ragionevolezza. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto nella fase cautelare, circostanza rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, sentite le parti.
lett. B) del punto 15 dell’Allegato A al d.m. 850/2011
Individua i mezzi economici di sussistenza rilevanti per il rilascio del visto per studio.
punto 2, parte II, della Circolare MIUR del 15 aprile 2025
Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali
Quantifica il requisito economico necessario per il soggiorno dello studente internazionale nell’anno accademico 2025-2026.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Rende rilevante il mancato riesame da parte dell’amministrazione disposto nella fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, il requisito economico deve essere verificato sulla base dei mezzi di sussistenza quantificati dalla disciplina applicabile, non mediante il ricorso a un generico e indeterminato parametro di capienza patrimoniale.
- Per il rilascio del visto per studio è sufficiente che l’interessato dimostri la disponibilità dei mezzi necessari al mantenimento durante il primo anno del corso; la verifica dei mezzi relativi agli anni successivi compete alla Questura nell’ambito del rinnovo del permesso di soggiorno.
- Nella valutazione del requisito economico, l’amministrazione deve considerare anche gli ulteriori redditi e sostegni economici allegati, in quanto elementi utili a verificare l’effettività e la solidità della provvista.
- La valutazione del rischio migratorio può fondare il diniego del visto, ma deve basarsi su indici fattuali oggettivi, chiari e concomitanti e deve essere adeguatamente motivata secondo criteri di ragionevolezza.
- Il mancato riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione in esecuzione di quanto disposto nella fase cautelare costituisce elemento rilevante nella decisione di merito ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →