Sentenza del 15/11/2017 n. 4658 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di soggiorno - Condotta omissiva - Giurisdizione - Cumulo sanzionatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di soggiorno, una condotta omissiva e il cumulo delle sanzioni. Il punto centrale è stabilire quale giudice abbia giurisdizione: secondo il principio richiamato, le controversie relative all'imposta di soggiorno rientrano nella giurisdizione tributaria, poiché l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 546/1992 include espressamente i tributi comunali. La giurisdizione non appartiene quindi al giudice ordinario competente sulle opposizioni alle sanzioni amministrative ai sensi della l. 689/1981.
La decisione
La controversia deve essere trattata davanti alle commissioni tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria, in quanto l'imposta di soggiorno è un tributo comunale. Il richiamo all'abrogazione pressoché totale degli articoli 22, 22-bis e 23 della l. 689/1981, operata dall'articolo 34 del d.lgs. 150/2011, esclude l'applicazione del relativo rito alle controversie tributarie. Dal testo non risultano indicati né l'esito concreto del ricorso né una decisione specifica sul merito della condotta omissiva o sul cumulo sanzionatorio.
Norme richiamate
Legge n. 689/1981, articoli 22, 22-bis e 23
Articoli abrogati pressoché totalmente dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150/2011
Le disposizioni, in quanto sostituite nella disciplina delle opposizioni alle sanzioni amministrative, non fondano la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all'imposta di soggiorno.
Decreto legislativo n. 150/2011, articolo 34
Abrogazione, pressoché totale, degli articoli 22, 22-bis e 23 della l. 689/1981
La norma ha sostituito il precedente assetto processuale delle opposizioni alle sanzioni amministrative con la disciplina degli articoli 6 e 7 dello stesso decreto legislativo.
Decreto legislativo n. 150/2011, articoli 6 e 7
Le disposizioni costituiscono la disciplina processuale sostitutiva per le opposizioni alle sanzioni amministrative, senza sottrarre alla giurisdizione tributaria le controversie aventi natura tributaria.
Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 2, comma 1
Cita espressamente i tributi comunali tra quelli appartenenti alla giurisdizione tributaria
Le controversie sull'imposta di soggiorno, quale tributo comunale, rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre qualificare la pretesa: se l'atto riguarda un tributo comunale, la controversia appartiene in linea generale alla giurisdizione tributaria, anche quando siano applicate sanzioni per omessa o irregolare condotta.
- La qualificazione della sanzione come amministrativa non è sufficiente a radicare la competenza del giudice ordinario quando la sanzione è strettamente collegata all'accertamento e alla riscossione di un tributo.
- Le controversie sull'imposta di soggiorno devono essere proposte davanti al giudice tributario, secondo le regole del processo tributario, e non mediante l'opposizione ordinaria prevista dalla l. 689/1981.
- La questione della giurisdizione è distinta da quella del merito: stabilire che il giudice tributario è competente non implica automaticamente che la pretesa tributaria o il cumulo sanzionatorio siano legittimi.
- In presenza di più violazioni, il cumulo delle sanzioni deve essere esaminato secondo le norme tributarie applicabili e alla luce della concreta natura delle condotte, della loro autonomia e dell'eventuale unicità o progressione della violazione.
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