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Sentenza

Sentenza n. 7657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 7931/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7931/2025, che aveva annullato l'elenco dei beneficiari del contributo energetico nel quale la società era ammessa per un importo pari a zero

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato n. 7931/2025, che aveva accolto il suo appello, riformato la sentenza del TAR Lazio n. 6122/2024 e annullato il decreto direttoriale del Ministero della Cultura del 1° agosto 2023, con il quale era stata inclusa tra i beneficiari del contributo previsto dall'art. 11 del d.l. n. 144/2022 per un importo pari a zero. Dopo aver diffidato il Ministero il 29 dicembre 2025 e sollecitato l'adempimento il 2 aprile 2026 senza ricevere riscontro, la società ha dedotto la violazione del giudicato e dell'art. 112 c.p.a., lamentando la mancata attuazione sia dell'effetto conformativo dell'annullamento sia della condanna alle spese. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese del giudizio. In prossimità dell'udienza il Ministero ha depositato ordinativi di pagamento per € 66.379,06 a titolo di contributo e € 6.409,00 a titolo di spese. La ricorrente ha riconosciuto soddisfatta la pretesa sulle spese, ma ha sostenuto che il contributo era accettato soltanto come acconto su un importo maggiore, senza però fornire elementi a sostegno della spettanza di una somma superiore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per ottemperanza. Quanto alle spese del giudizio definito con la sentenza da eseguire, la stessa ricorrente ha dichiarato soddisfatta la relativa pretesa con il pagamento di € 6.409,00. Quanto al contributo, il Ministero ha disposto il pagamento di € 66.379,06; la dichiarazione della società che tale importo costituiva solo un acconto non è stata accompagnata da elementi o anche da un principio di prova che dimostrassero il diritto a una somma maggiore. È quindi mancata la prova della persistenza di un interesse concreto a ottenere un ulteriore risultato utile dall'ottemperanza. Non sono state esaminate nel merito le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    MMRCinema lamenta che il Ministero della cultura non ha dato esecuzione alla sentenza n. 7931/2025 né quanto all'effetto conformativo dell'annullamento né quanto alla condanna alle spese.

    La disposizione è invocata quale fondamento dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato; nel caso concreto la domanda di ottemperanza è divenuta improcedibile dopo i pagamenti disposti dall'amministrazione e in assenza di prova di un ulteriore credito.

  • art. 114 c.p.a.

    MMRCinema ha chiesto inoltre: (i) la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di persistente inerzia; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; (iii) la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

    La disposizione è indicata come base delle misure accessorie richieste in ottemperanza, ma la sentenza non decide nel merito tali richieste, essendo il ricorso dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; il giudice amministrativo può verificarne la persistente esistenza e deve dichiarare improcedibile il ricorso quando non risulti che la decisione possa produrre un risultato utile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione ha disposto il pagamento riconducibile al giudicato e il ricorrente sostiene che l'importo costituisce solo un acconto, la prosecuzione del giudizio richiede che il ricorrente fornisca elementi, almeno un principio di prova, del diritto a una somma ulteriore; in mancanza, viene meno l'interesse a coltivare il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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