Cassazione Penale, Ordinanza n. 28869/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 novembre 2024, lamentando violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima. La doglianza sosteneva, in sostanza, che nel passaggio dal giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata a una mera riduzione della pena per le attenuanti, si fosse verificata una reformatio in peius. La Corte osserva però che il ricorso si risolve in censure manifestamente infondate, perché la sentenza di rinvio ha motivato in modo logico e giuridicamente corretto la rideterminazione della pena, tenendo conto delle modalità non lievi della bancarotta documentale accertata e riducendo la pena base già fissata al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo non manifestamente illogico o giuridicamente errato.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima non integra di per sé violazione di legge se il giudice di merito ha comunque applicato una riduzione di pena e ha fondato la propria scelta su elementi concreti relativi alla gravità del fatto.
- La doglianza di reformatio in peius non è fondata quando la decisione di rinvio si limiti a rideterminare la pena in modo coerente con i criteri di commisurazione e con la valutazione delle modalità del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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