Parere n. 795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Carlo Leoni, contro Comune di Bassano Romano, avverso ordinanza n. 55 del 18 agosto 2025 concernente l'obbligo di realizzare fasce protettive a tutela della pubblica incolumità per prevenzione rischi incendi boschivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale di rimozione di rifiuti e di oggetti presenti su un terreno interessato da un incendio, con richiesta di sospensione cautelare
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che l’atto fosse privo di adeguata motivazione circa il pericolo per l’ambiente e la salute pubblica e che gli oggetti presenti sul terreno non fossero qualificabili come rifiuti, non essendovi stata intenzione di disfarsene definitivamente. Ha dedotto, dall’altro lato, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa o irregolare notificazione dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Il ricorrente ha inoltre rappresentato che il terreno era stato interessato da un incendio doloso e che erano pendenti indagini penali, la cui efficacia avrebbe potuto essere compromessa dalla rimozione degli oggetti e dalla modificazione dello stato dei luoghi. Il Ministero ha riferito di non avere ricevuto dal Comune la documentazione e gli elementi difensivi e ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi di ricorso, limitatamente alla fase cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha accolto la sola istanza cautelare, sospendendo l’adozione del parere definitivo sul merito. Ha ritenuto rilevanti, ai fini del periculum in mora, la documentata pendenza delle indagini penali e il rischio che l’esecuzione dell’ordinanza alterasse irreversibilmente lo stato dei luoghi, impedendo accertamenti tecnici e analisi scientifiche. La valutazione è stata rafforzata dall’assenza di elementi istruttori e difensivi forniti dal Comune. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicate tutte le questioni processuali e di merito. Ha disposto che il Ministero acquisisca dal Comune gli elementi di fatto necessari e trasmetta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria documentata, comprendente anche le osservazioni o controdeduzioni del ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è accolta perché la rimozione degli oggetti e la modificazione dello stato dei luoghi potrebbero compromettere irreversibilmente le indagini penali pendenti e impedire gli accertamenti tecnici richiesti. La sospensione è disposta senza anticipare alcuna valutazione definitiva sul merito.
Istruttoria sul merito
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve acquisire dal Comune di Bassano Romano la documentazione e gli elementi di fatto necessari e trasmettere una relazione istruttoria documentata entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Partecipazione del ricorrente
La relazione ministeriale dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni.
Mancato adempimento istruttorio
In caso di ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti in atti.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 3 l. n. 241/1990
È invocato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione dell’ordinanza e alla mancata esplicitazione del pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.
art. 183 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato ai fini della qualificazione degli oggetti presenti sul terreno come rifiuti e della rilevanza dell’intenzione di disfarsene definitivamente.
art. 7 l. n. 241/1990
È invocato con riguardo all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e alla dedotta lesione del contraddittorio procedimentale.
art. 143 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della notificazione dell’avviso di avvio del procedimento e alla necessità di documentare le ricerche del destinatario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’esecuzione dell’atto impugnato può modificare irreversibilmente lo stato dei luoghi rilevante per indagini penali ancora in corso, il rischio di compromissione degli accertamenti può integrare il periculum in mora necessario per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
- L’accoglimento cautelare può essere disposto anche lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito, quando la documentata pendenza di indagini penali e l’assenza di adeguati elementi istruttori dell’amministrazione rendano necessario preservare lo stato dei luoghi.
- Nel procedimento consultivo relativo a un ricorso straordinario, qualora l’amministrazione interessata non trasmetta la documentazione e gli elementi difensivi necessari, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria, assicurando al ricorrente la partecipazione alla relazione e un termine per controdedurre.
- L’esigenza di preservare reperti o elementi utili ad accertamenti penali può giustificare la sospensione dell’esecuzione di un’ordinanza comunale di rimozione, anche prima della definizione delle contestazioni sulla qualificazione dei beni come rifiuti e sulla regolarità del procedimento amministrativo.
Ordinanza comunale di rimozione di oggetti dopo un incendio doloso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario privato contro il Comune di Bassano Romano, in relazione a un’ordinanza comunale di rimozione di rifiuti e oggetti presenti su un terreno interessato da un incendio doloso. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto.
Fatti e pendenza delle indagini penali
Il terreno era stato colpito da un incendio il 27 agosto 2023, con distruzione di piante, attrezzature e strutture agricole. Dopo il sopralluogo dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco era stato aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Viterbo, ancora nella fase delle indagini. Il ricorrente ha sostenuto che la rimozione degli oggetti avrebbe alterato lo stato dei luoghi e impedito gli accertamenti tecnici e le analisi scientifiche richieste nell’ambito del procedimento penale.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha contestato l’ordinanza sotto due profili principali:
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, per carenza di motivazione sul pericolo per l’ambiente e la salute pubblica e per l’erronea qualificazione degli oggetti come rifiuti;
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa o irregolare comunicazione di avvio del procedimento, asseritamente notificata senza documentare adeguatamente le ricerche del destinatario ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Valutazione cautelare
Il Ministero ha rappresentato di non avere ricevuto dal Comune la documentazione e gli elementi difensivi necessari. Ha tuttavia ritenuto non manifestamente infondati, in via preliminare, sia il motivo relativo all’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 sia quello relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La Sezione ha ritenuto comprovata la pendenza delle indagini penali e ha valorizzato il rischio concreto che l’esecuzione dell’ordinanza compromettesse irrimediabilmente lo stato dei luoghi. Tale rischio è stato ritenuto sufficiente, nella fase cautelare, per accogliere la richiesta di sospensione, anche in considerazione del fatto che il Comune non aveva fornito elementi utili alla valutazione.
Integrazione istruttoria
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha disposto i seguenti adempimenti:
- il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve acquisire dal Comune la documentazione e gli elementi di fatto necessari;
- la relazione istruttoria documentata deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere;
- la relazione deve comprendere le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente;
- al ricorrente deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per partecipare all’istruttoria;
- in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Esito
La Sezione ha accolto esclusivamente l’istanza cautelare e ha rinviato la trattazione del merito a una successiva adunanza. Ogni valutazione sulle questioni di rito e sui motivi di ricorso è rimasta espressamente impregiudicata.
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