Cassazione Penale, Sentenza n. 38905/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (coltivazione di 13 piante di cannabis e detenzione di circa 707 g di marijuana con potenziale ricavabile di 45,66 g di THC, pari a 1.826,56 dosi) e per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. (detenzione senza denuncia di cartucciera e cartucce). Il ricorso contestava difetto di motivazione, la valutazione come finalità di spaccio nonostante una presunta ammissione di uso personale, l’omessa applicazione della attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 (fatto di lieve entità) e la ricostruzione del reato previsto dall'art. 697 c.p. (carattere occasionale della detenzione e assenza di animus detinendi).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la decisione, valutando compessivamente elementi oggettivi e soggettivi (notevole quantità ponderale, rinvenimento di bustine/plastiche, fertilizzante, bilance elettroniche, apparato organizzativo) idonei a escludere l'uso esclusivamente personale e a far emergere la destinazione a terzi. Ha confermato altresì la valutazione negativa circa la configurabilità della scriminante/attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, richiamando orientamenti di legittimità sul calcolo del principio attivo immediato e potenziale e sull'apparato organizzativo. Ha giudicato corretta la determinazione della pena come rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila (ordine di condanna sostanzialmente confermato dalla sentenza impugnata).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (commi 1, 4 e 5)
L'art. 73 punisce la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha valutato la sussistenza del reato sulla base della coltivazione di 13 piante e della quantità sequestrata. Quanto al comma 5 (fatto di lieve entità), la giurisprudenza e la Corte richiedono valutazione sia del principio attivo immediato sia di quello ricavabile dal ciclo biologico delle piante e della presenza di elementi organizzativi; nel caso concreto si è ritenuto che le quantità e l'apparato rinvenuto escludessero la lieve entità.
Codice penale, art. 697
La contravvenzione per mancata denuncia di armi o munizioni si integra anche per il possesso di cartuciera e cartucce senza denuncia; la Corte d'appello ha ritenuto provati gli elementi costitutivi e ha confutato la tesi difensiva della mera occasionalità.
Codice di procedura penale, art. 192
Riferimento al principio del dovere di motivazione: la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non affetta da manifesta illogicità; dunque le censure per presunto difetto motivazionale sono inammissibili se non affrontano specificamente gli argomenti esposti in motivazione.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che la scelta del giudice di merito nella commisurazione della pena entro i limiti edittali è discrezionale e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata; la pena applicata nel caso è risultata proporzionata e soprattutto sotto la media edittale.
Massime di principio
- La sussistenza dell'intento di porre in commercio sostanze stupefacenti va valutata dal giudice di merito sulla base di un quadro complessivo (quantità, potenziale principio attivo, presenza di bustine/imbustamento, bilance, fertilizzanti, apparati tecnici o organizzativi); tali valutazioni sono fatti insindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- Una confessione o ammissione di uso personale non è, di per sé, dirimente se altri elementi oggettivi contrastano tale ricostruzione; il giudice può ritenere prevalente l'indicazione di finalità distributiva.
- Per riconoscere l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, occorre considerare sia il principio attivo immediato sia quello potenziale ricavabile dalle piante; numerose piante e un apparato tecnico-organizzativo rendono difficilmente configurabile il fatto di lieve entità.
- Le doglianze per difetto di motivazione in sede di legittimità devono svolgere un confronto ragionato e specifico con le argomentazioni poste in motivazione: la mera riproposizione delle stesse deduzioni già valutate in merito è inammissibile o destinata a fallire.
- La determinazione della pena entro il range edittale è prerogativa del giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se la motivazione è coerente e aderente ai criteri dell'art. 133 c.p.
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