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Sentenza

Sentenza n. 14922/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - degli atti relativi all’esclusione disposta da Trenitalia S.p.A. dalla gara per l’affidamento di un “Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali - LOTTO 2 Centro Italia - CIG: B41DBC2E61” nella parte in cui con gli stessi è stata disposta l’esclusione del raggruppamento qui rappresentato e in particolare: - della delibera di esclusione dell’Operatore economico n. 19/2026 del 29 gennaio 2026 comunicata in pari data e della relativa comunicazione, ivi compresa la “contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione”; - della nota di Trenitalia prot. TRNIT/DACQ.ACI/P/2025/48563 del 17 dicembre 2025 di richiesta chiarimenti e documenti; - della nota di Trenitalia Prot. nr. TRNIT-DACQ.ACI\P\2026\0006920 del 19 febbraio 2026 recante il rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela; - della nota di Trenitalia avente a oggetto “escussione fideiussione per garanzia provvisoria” trasmessa con pec del 20 febbraio 2026; - di ogni verbale o atto, anche istruttorio, relativo alla verifica della sussistenza dell’invocata causa di esclusione, ancorché non conosciuto nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - dei verbali di gara, ancorché non conosciuti perché non pubblicati, né resi ostensibili nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - dell’aggiudicazione ove medio tempore intervenuta; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dalla Stazione Appaltante in dipendenza o in relazione ai provvedimenti sopra indicati, ove lesivi, allo stato non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente; nonché, per quanto di necessità, in quanto lesivi: - del bando e disciplinare, per quanto di ragione, ove da intendersi nel senso fatto proprio da Trenitalia S.p.A. e/o interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., formula espressamente domanda di subentro; e per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto; ovvero, in subordine, all’integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica; con istanza istruttoria per l’ostensione degli atti di gara richiesti e in particolare tutti i verbali delle operazioni della Commissione di gara; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 maggio 2026, - dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo; - della determina n. 87 dell’11 maggio 2026 con la quale il RUP ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento di un “Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali – Lotto 2 – Centro Italia – CIG: B41DBC2E61”, pubblicata in pari data sulla piattaforma di gara; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente; C) quanto al ricorso incidentale proposto da Hub Engineering Consorzio Stabile S.C. a r.l., notificato e depositato in data 19 giugno 2026; dell’illegittimità in parte qua degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202602629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del RTI da una gara per servizi di ingegneria, escussione della garanzia provvisoria e successiva aggiudicazione del lotto a un altro operatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI, risultato autore della migliore offerta nel lotto 2, è stato escluso perché la mandante One Team S.p.A. non possedeva, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i requisiti necessari per rientrare tra gli operatori economici ammessi agli affidamenti di servizi di ingegneria ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 36/2023. In particolare, la società aveva dichiarato nel DGUE di non possedere i requisiti dell’Allegato II.12, parte V, e aveva inserito nell’oggetto sociale le attività di ingegneria solo con modifica successiva alla scadenza del termine di gara. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 66 d.lgs. 36/2023 e 36 e 37 dell’Allegato II.12, violazione della lex specialis, dei principi del risultato e del favor partecipationis, difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, travisamento e altri profili di eccesso di potere. Le ricorrenti sostenevano che One Team fosse comunque una società di ingegneria in ragione dell’attività concretamente svolta, anche senza un’espressa indicazione statutaria, o che rientrasse tra gli altri soggetti abilitati a offrire servizi di ingegneria. Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere la sola mandante priva del requisito e consentire la prosecuzione del RTI in forma ridotta, poiché le altre imprese avrebbero potuto svolgere le relative attività senza modificare sostanzialmente l’offerta. Il terzo motivo contestava l’escussione della garanzia provvisoria, sia in via derivata sia per vizi propri, lamentando difetto di motivazione, automatismo e violazione dei principi di proporzionalità, concorrenza e libertà di stabilimento. Con motivi aggiunti è stata impugnata, soltanto in via derivata, l’aggiudicazione del lotto. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria contestava, tra l’altro, che l’estromissione della mandante avrebbe comportato una modifica sostanziale dell’offerta tecnica e comunque l’assenza di interesse del RTI principale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto legittima l’esclusione perché One Team, alla data di scadenza del termine di gara, aveva un oggetto sociale riferito ad attività di supporto tecnico, gestione digitale dei processi e servizi informatici, non a servizi di architettura e ingegneria. La modifica statutaria successiva non aveva natura meramente ricognitiva o chiarificatrice, ma aveva introdotto ex novo le attività rilevanti; non era inoltre emerso lo svolgimento diretto di prestazioni tipiche delle società di ingegneria, quali progettazione, direzione lavori o attività implicanti responsabilità professionale mediante sottoscrizione di elaborati da parte di professionisti abilitati. Il giudice ha attribuito rilievo all’oggetto sociale risultante dallo statuto e dal registro delle imprese, escludendo che l’attività concretamente svolta potesse supplire alla carenza originaria del requisito. Ha inoltre escluso che One Team potesse essere ricondotta agli altri soggetti abilitati di cui all’art. 66, comma 1, lett. e), poiché anche per tali soggetti l’art. 37 dell’Allegato II.12 richiede l’inclusione nell’oggetto sociale delle prestazioni di architettura e ingegneria. Il secondo motivo è stato respinto perché la carenza del requisito era originaria, ossia anteriore alla presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, lett. a), il RTI avrebbe dovuto dichiarare tale circostanza già in sede di offerta, indicare il componente interessato e comprovare l’estromissione o sostituzione oppure l’impossibilità di intervenire prima della presentazione dell’offerta. Poiché tali oneri non erano stati assolti, la stazione appaltante non era tenuta a consentire la permanenza in gara del raggruppamento in composizione ridotta. La mancata conoscenza della carenza da parte delle altre imprese non è stata ritenuta idonea a escludere l’imputabilità al raggruppamento, in applicazione dei principi di parità di trattamento e autoresponsabilità. Il terzo motivo è stato respinto: l’escussione della garanzia provvisoria non era illegittima né per derivazione né per vizi propri. La garanzia ha funzione compensativa e non sanzionatoria e può essere escussa quando l’operatore individuato come aggiudicatario non possa stipulare per la mancanza di un requisito dichiarato, determinando un danno procedurale effettivo per la stazione appaltante. Il provvedimento di escussione, richiamando per relationem il provvedimento di esclusione adeguatamente motivato, è stato ritenuto sufficientemente motivato e proporzionato. Il ricorso per motivi aggiunti, proposto contro l’aggiudicazione solo in via derivata, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come il ricorso incidentale, poiché il rigetto del ricorso principale ha stabilizzato l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando una condotta contra ius dell’amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 66 d.lgs. 36/2023

    Gli operatori economici ammessi agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura sono quelli indicati dalla disposizione, comprese le società di ingegneria e gli altri soggetti abilitati.

    La partecipazione alla gara era riservata ai soggetti rientranti nelle categorie previste dalla norma; la mandante doveva possedere la qualificazione richiesta alla data di scadenza del termine di gara.

  • art. 36 Allegato II.12, parte V, d.lgs. 36/2023

    La qualificazione come società di ingegneria richiede il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina codicistica; l’attività risultante dall’oggetto sociale della mandante non consentiva tale qualificazione alla data rilevante.

  • art. 37 Allegato II.12, parte V, d.lgs. 36/2023

    Gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

    L’inclusione delle prestazioni di architettura e ingegneria nell’oggetto sociale costituisce requisito anche per gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 66, comma 1, lett. e); una modifica successiva alla scadenza della gara non sana la carenza originaria.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95.

    La disposizione esprime la regola generale dell’esclusione dell’operatore privo dei requisiti o interessato da una causa escludente.

  • art. 97 d.lgs. 36/2023

    Il raggruppamento non è escluso se sono adempiuti gli oneri di comunicazione e se il raggruppamento ha estromesso o sostituito il componente, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.

    Quando la carenza del requisito esisteva prima della presentazione dell’offerta, il RTI deve comunicarla in sede di offerta e comprovare tempestivamente l’estromissione, la sostituzione o l’impossibilità di intervenire prima; in mancanza, l’esclusione è legittima.

  • art. 106 d.lgs. 36/2023

    La garanzia provvisoria tutela l’interesse dell’amministrazione allo svolgimento serio e proficuo della procedura di affidamento.

    La garanzia provvisoria può essere escussa quando l’operatore individuato come aggiudicatario non possa stipulare per una carenza di requisito imputabile al raggruppamento, purché sussista un danno procedurale effettivo; la relativa funzione è compensativa e non sanzionatoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Il tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, ricorrendone i presupposti.

    La controversia è stata definita nel merito in forma semplificata, previo accertamento dei presupposti processuali e dell’integrità del contraddittorio.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    Le domande di dichiarazione di inefficacia del contratto, subentro e reintegrazione in forma specifica sono rimaste prive di accoglimento in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.

Massime di principio

  • In una gara riservata agli operatori economici individuati dall’art. 66 d.lgs. 36/2023, il requisito soggettivo per l’esecuzione di servizi di ingegneria e architettura deve sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta; una modifica successiva dell’oggetto sociale non può sanare retroattivamente la carenza originaria.
  • Per le società di ingegneria e per gli altri soggetti abilitati a offrire servizi di ingegneria e architettura, l’oggetto sociale risultante dallo statuto e dal registro delle imprese costituisce il riferimento decisivo per verificare l’idoneità soggettiva alla partecipazione; l’attività concretamente esercitata non può sostituire la necessaria qualificazione formale quando l’oggetto sociale non comprende le prestazioni rilevanti.
  • Quando un componente di un RTI era privo del requisito di partecipazione già prima della presentazione dell’offerta, l’art. 97, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 impone al raggruppamento di comunicare la carenza in sede di offerta e di comprovare tempestivamente l’estromissione, la sostituzione o l’impossibilità di intervenire prima; l’omissione di tali adempimenti legittima l’esclusione dell’intero raggruppamento.
  • Il RTI non può invocare la mancata conoscenza, da parte degli altri componenti, della carenza del requisito di una mandante per sottrarsi agli obblighi dichiarativi e rimediali previsti dall’art. 97 d.lgs. 36/2023, poiché la scelta di partecipare in forma plurisoggettiva comporta l’assunzione di obblighi di verifica e responsabilità secondo i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità.
  • La garanzia provvisoria può essere escussa quando l’operatore individuato come aggiudicatario non possa stipulare il contratto per una carenza di requisito imputabile al raggruppamento, purché l’esclusione abbia prodotto un danno procedurale effettivo; la garanzia svolge una funzione compensativa e non meramente sanzionatoria.
  • Il provvedimento di escussione della garanzia provvisoria è adeguatamente motivato per relationem quando richiama un provvedimento di esclusione autonomamente e congruamente motivato, adottato all’esito di un’interlocuzione procedimentale sulla carenza del requisito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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