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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13367/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per estorsioni, deducendo: 1) vizio di motivazione sui gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, sostenendo possibile confusione con i fratelli, mancanza di elementi individualizzanti (anche rispetto a una presunta estorsione al locale Frank Bill non contestata nell'atto cautelare) e prevalenza di dichiarazioni di "avvicinamento" ma non di affiliazione da parte dei collaboratori; 2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari perché i fatti sarebbero risalenti (2017), il collaboratore Scavone avrebbe riferito l'allontanamento di LoPresti dal clan e il Tribunale di sorveglianza gli avrebbe concesso benefici (liberazione anticipata), elementi che avrebbero attenuato la pericolosità.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene i motivi infondati: la partecipazione di LoPresti al clan e il ruolo di "incaricato di riscuotere" emergono in modo convergente dalle dichiarazioni dei collaboratori (Corra, Scavone, Sam Privitera), con riscontri tra loro e con elementi di polizia (sparo sul locale "Il Tubo") e con annotazioni come la "carta delle estorsioni". Le affermazioni di Scavone sulla non affiliazione sono valutate come giudizi non fattuali e contrastate da altri suoi elementi dichiarativi (indicazione dei LoPresti come reggenti in caso di carcerazione del capoclan). La critica sull'utilizzo di atti non contestati nello specifico (es. estorsione al Frank Bill) è respinta: anche elementi non autonomamente utilizzabili per la contestazione di un reato-fine possono costituire grave indice con riferimento all'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte osserva condotte documentate fino al 2021, precedenti condanne definitive e una sentenza non definitiva per altra estorsione; inoltre, in presenza del reato di 416-bis sussiste una presunzione di pericolosità che solo fatti concreti e specifici possono superare. La concessione di benefici carcerari (liberazione anticipata) non esclude la custodia cautelare perché risponde a valutazioni diverse (rieducazione). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza della norma come reato-fine con presunzione di pericolosità: la Corte ricorda che, in presenza di associazione mafiosa operante, il giudice cautelare non deve dimostrare positivamente il periculum libertatis ma può applicare la custodia se non emergono elementi specifici che rompano la presunzione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamo formale: il ricorso è stato proposto nei limiti di specificità richiesti da tale norma (limiti nella esposizione dei motivi).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo applica condannando LoPresti alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (formalità di trasmissione ecc.).

  • art. 54, comma 1, ord. pen.

    Richiamata per spiegare che i benefici (es. detrazioni per partecipazione all'opera di rieducazione) attengono a valutazioni diverse rispetto alla pericolosità cautelare; la loro esistenza non esclude misure cautelari.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Utilizzata per sostenere che dichiarazioni di più collaboratori che si riscontrano a vicenda possono fondare l'apprezzamento della partecipazione all'associazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Richiamata sul principio che la organicità del singolo all'associazione può emergere dalla ripetizione di condotte teleologicamente rivolte agli obiettivi della stessa.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 32878 del 10/07/2009 (Senese)

    Stabilisce che un elemento indiziario non idoneo a fondare la contestazione di un reato-fine può comunque essere utilizzato come grave indizio ai fini della partecipazione associativa.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018 (Pergola)

    Affermato che, in presenza di reato di tipo mafioso, il giudice cautelare non è tenuto a dimostrare il periculum libertatis ma a verificare l'eventuale presenza di elementi che smentiscano la presunzione di collegamento con il sodalizio.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019 (P.M. in proc. Devona)

    Richiamata l'osservazione circa la comune pratica di omertà degli esercenti in contesti criminali, che giustifica la mancanza di denunce come non decisiva rispetto all'esistenza di estorsioni.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (DelleCave) e Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Citate in tema di inammissibilità per aspecificità e importanza del confronto con il percorso logico dell'ordinanza impugnata quando si sollevano critiche generiche.

Massime di principio

  • Dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, se riscontrate tra loro e con elementi di polizia, possono costituire grave indizio di partecipazione ad associazione mafiosa anche in assenza di denunce da parte delle vittime.
  • Critiche generiche o non specificate alla motivazione dell'ordinanza sono spesso inammissibili; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con il percorso logico e con le fonti probatorie utilizzate dal giudice.
  • Elementi indiziari riferiti a reati 'non contestati' nello specifico atto di imputazione cautelare possono comunque essere utilizzati come riscontri idonei a dimostrare l'organicità del soggetto nell'associazione.
  • La concessione di benefici detentivi o provvidenze di esecuzione penale non ha automaticamente rilievo idoneo a escludere la pericolosità ai fini cautelari, poiché perseguono fini diversi (rieducazione vs. esigenze cautelari).
  • In materia di 416-bis, sussiste una presunzione rafforzata di pericolosità; per sottrarsi all'applicazione di misure cautelari è necessario produrre elementi concreti e specifici che ne dimostrino la rescissione del rapporto con il clan.
  • La documentazione di condotte criminali anche posteriori al periodo iniziale contestato (es. fino al 2021) rafforza la valutazione di attuale pericolosità e giustifica misure restrittive.

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